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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46064/2022

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi; in subordine richiama la maturata prescrizione del reato di bancarotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito di giudizio abbreviato, in data 22.05.2018, il Tribunale di Milano, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata contestato al capo Al) n. 8) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 216, comma 3,

I. fall., esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 219, comma 1,

I. fall. e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, aveva dichiarato Spine111- Diego, in-qtralItà---th-~stratcrre -di fatta dalla w'stittit1ttrre-31-fa1hrnen-to, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di diritto dal 5.10.2004 al 25.10.2012, della [OSCURATO:SOCIETA]. - società che svolgeva attività di trattamento dei rifiuti, dichiarata fallita in data 16.12.2014 - responsabili dei reati loro ascrittigii ai capi Al) SUD numeri 2,3,4,6,8 (come riqualificato).

Aveva dichiarato altresì [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto, responsabile del reato di bancarotta a lui ascritto al capo Al.) sub n. 8) (come riqualificato),II Tribunale aveva invece assolto gli imputati dai reati di cui alle residue imputazioni.

Segnatamente per quanto qui rileva: - Il capo Al) n. 2) riguarda la distrazione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 28.800,00 nel 2009 ed euro 4.800,00 nel 2010 nonché la distrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 43.200,00 nel 2009 (entrambe società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]); - Il capo Al) n. 3) riguarda la distrazione di cassa di euro 23.083,59 registrato dal curatore a seguito di un ammanco in data 31.12.2011 di euro 10.000,00 e di un saldo di euro 13.083,59 non rinvenuto al momento del sequestro, somme restituite a seguito del fallimento; - il capo Al) n. 8) ha a oggetto due episodi di rimborsi preferenziali ai soci in danno dei creditori avvenuti nel 2011 per euro 315.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 100.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Investita dell'appello da parte di tutti gli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27.04.2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di reato di cui al capo Al) n. 2 e n. 3 per non aver commesso il fatto e ha assolto lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui al capo Al) n. 4) e 6) perché il fatto non sussiste.

Ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in ordine al residuo reato di cui al capo Al) n. 8) in mesi otto di reclusione e quella per [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi due di reclusione per i fatti di reato residui di c:ui al capo Al nn. 2, 3, e

8. Ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.3.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, attraverso il difensore di fiducia, AVV. [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, comma 2,

I. fall., nonché per manifesta illogicità della motivazione, laddove, la Corte di Appello, anche in assenza del requisito dei dissesto della società, ha ritenuto i ricorrente responsabile del reato di bancarotta preferenziale poiché consapevole dell'illiceità del rimborso in quanto socio finanziatore e direttore tecnico impegnato sul versante amministrativo.

Sul punto si censura la motivazione resa in quanto contraria alla giurisprudenza maggioritaria che presuppone quale requisito della fattispecie una forte tensione finanziaria dell'impresa tale da ingenerare l'incapacità di soddisfare i creditori, nonché contraddittoria perché l'affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. versasse in condizioni di dissesto è apodittica e confliggente con i dati contabili: sia il ricorrente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ottennero i versamenti a titolo di restituzione di finanzamento soci su parere favorevole del commercialista della società che rimarcò le condizioni di piena salute dell'azienda, evidenti in bilancio (anche a seguito della vendita di un desorbitore per un'entrata pari a euro 2.500.000,00, cifra rilevante ai fini dell'equilibrio finanziario che, nel 2011 chluqn con un attivo di oltre curo 80.000,00); sicché assenti sono da ritenersi !e ragioni relative alla postergazione della restituzione.

Si lamenta altresì l'illogicità della motivazione laddove la Corte attribuisce rilievo decisivo al ruolo del ricorrente e desume la consapevolezza dell'asserita illiceità del rimborso: tale argomento risulta obiettivamente contraddittorio e frutto di travisamento riguardo alla tipologia di "impegno amministrativo" di Randí, impegno che non era svolto in senso privatistico bensì, come indicato dal curatore e dalla pronuncia di primo grado, a pag. 62, in senso pubblicistico dato che egli svolgeva compìti che non comportavano necessariamente una conoscenza degli aspetti contabili della società.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi.

5.1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223

I. tali. nonché manifesta illogicità della motivazione quanto al capo Al) n. 2).

Si censura anzitutto la confusa (e contraddittoria con le conclusioni) affermazione resa, già nel primo capoverso a pag. 20, quanto all'asserito contrasto tra la tesi difensiva e le dichiarazioni del ricorrente, rese anche al Curatore, relative a un'effettiva e non fittizia attività di mediazione e traduzione svolta dalla Mediaplan (e dunque ad una non fittizietà delle fatture in argomento), al contrario del tutto coerenti tra loro.

Riguardo a Mediaplan, la difesa contesta la ritenuta decisività dell'assenza di pattuizioni contrattuali e di tracce dell'attività svolta; e quanto a [OSCURATO:SOCIETA], si segnala che, in palese carenza di motivazione, la Corte nulla dice riguardo ad essa.

Sul punto si specifica che il supporto contrattuale non è sempre presente nei rapporti oggetto di fatturazione e, nel caso di specie quanto alle fattura di Mediaplan, è la stessa pronuncia di primo grado - a pag. 24 e ss. - a ritenere provato che tale società seguì, quale intermediario, le trattative tra la fallita e la primaria società tedesca Bauer per l'eventuale cessione dell'azienda Ecofly (trattativa complessa e caratterizzata da più incontri rispetto al valore di Ecofly di diversi milioni di euro).

Quanto alla fattura di [OSCURATO:SOCIETA] (azienda preposta al controllo di operazioni di piazzale e alla verifica e assistenza macchinari) il ricorrente aveva precisato, sia al Curatore che in dibattimento, che tale società aveva fornito mezzi di lavoro (una pala gommata e una ruspa) occasionalmente.

Si contesta altresì che, affermata la fittizietà delle fatture, la sentenza non affronta il tema della rilevanza bancarottiera della condotta, analisi che avrebbe condotto a una conclusione favorevole per [OSCURATO:PERSONA].

Posto che il curatore non ha riferito alcuna uscita di cassa (dato non discusso dai giudici di merito), si deve ritenere che si tratti di costi oggettivamente fittizi e dunque di un'operazione finalizzata all'artificioso aumento dei costi e all'abbattimento dell'imponibile, sicchè essa contabilmente è un'esposizione di passività inesisl:enti.

Pertanto l'oggetto sarebbe una condotta "diversa", al più riconducibile all'art. 216, comma 1, n. 1) seconda parte

I. fall. che prevede una fattispecie rilevante solo ove la condotta sia connotata dal dolo specifico, finalità palesemente assente nel caso di specie, posto che le fatture risultano emesse nel biennio 2009-2010, epoca pacificamente anteriore all'inizio della crisi, e dunque in assenza di qualsivoglia sofferenza creditizia.

5.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall. nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo Al) n. 3), per avere, la Corte di appello, omesso qualunque disamina dei motivi sul punto, dando solo atto dell'avvenuta e tardiva restituzione della somma in contestazione.

Sul punto i giudici del merito incorrono nell'evidente travisamento relativo al dato temporale e al ruolo rivestito dal ricorrente all'epoca dei fatti.

Si evidenzia che lo [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver svolto funzioni di amministratore dì fatto sino al 2011, momento di ingresso nella compagine sociale del gruppo Merkab che comportò la nomina di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del gruppo, che prese possesso della cassa.Posto che sia [OSCURATO:PERSONA] che Boffi restituirono la sola somma a loro carico (10.000,00 euro il primo ed euro 13.083,59 il secondo), la Corte avrebbe dovuto ritenere al più la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 10.000,00.

La sentenza è carente con riferimento alla rilevanza bancarottiera della condotta e, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

In primo luogo, come affermato dal curatore, si trattava di operazione di ben tre anni precedente al fallimento che non si concretizzò in un uscita di cassa (pag. 17, trascr. del 30.5.2017, all. 2), ma in una sorta di escamotage contabile nella redazione del bilancio, attribuibile al commercialista della società; e, in secondo luogo, l'esiguità della somma e la collocazione nel tempo della condotta rendono obiettivamente irrilevante l'operazione riguardo alle caratteristiche, alle cause e alle dimensioni del fallimento in modo tale da rendere evidente la carenza del dolo per [OSCURATO:PERSONA] il quale non si rappresentò la pericolosità e/o inopportunità della condotta.

5.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I.fall. riguardo al capo Al) n. 8) nonché per contrasto tra motivazione e dispositivo, ovvero per omessa o manifesta illogicità della motivazione.

Sul punto si eccepisce un contrasto tra il dispositivo e la motivazione laddove la Corte - a pag. 22 - dà ampiamente atto della restituzione da parte del ricorrente della somma a lui rimborsata dalla società prima del fallimento e, smentendo il Tribunale, accoglie il corrispondente motivo di appello per cui, nel caso di specie, si verte nella c.d. bancarotta riparata penalmente scriminante, ma nel dispositivo assolve il ricorrente per i soli capi Al) n. 4) e n. 6) e non dal n. 8).

Inoltre la richiamata motivazione a pag. 22 appare viziata poiché, nonostante l'argomentazione testè indicata, afferma la persistenza della responsabilità per il pagamento a favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in capo «a tutti gli imputati», senza spiegare la ragione per cui il ricorrente risulti responsabile di tale pagamento, e ciò con riferimento sia al momento dell'erogazione, sia a quello della mancata restituzione e senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcuna posizione di garanzia.

In ogni caso, si eccepisce che allora in dispositivo avrebbe dovuto esservi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, l'assoluzione dell'imputato con riferimento alla somma di euro 315.000,00 a lui imputata e restituita pre-fallimento e la condanna con riguardo alla sola somma di euro 100.000,00 contestata al [OSCURATO:PERSONA]. nnr, pr-nfilo depn Hnin„-_,V,n2 di <-; rhc, ricorrente ottennero i versamenti a titolo di restituzione di finanziamento soci in quanto dai dati contabili predisposti dal commercialista, non contestati dal Curatore e ritenuti veritieri nella pronuncia di primo grado, emergeva lo stato di ottima salute della Ecofly, anche a seguito della vendita del desorbitore.

Pertanto risulta smentita la tesi dello squilibrio patrimoniale della società prima del 2011 proprio dal bilancio 2011.

Sicchè presupponendo la bancarotta preferenziale una forte tensione finanziaria dell'impresa prossima al dissesto, mancante nel caso di specie, deve concludersi per insussistenza del reato.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, comma 2,

I. fall., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di Appello riconosce l'estraneità del ricorrente quanto alle distrazioni di cui ai capi Al) sub n. 2 e n. 3) per essere egli solo un operaio-ruspista alle dipendenze della fallita e, al contempo, ne ravvisa la responsabilità per il capo Al) sub n. 8) per aver consentito, con atti formali a sua firma (peraltro non menzionati né indicati in sentenza), che il socio- consulente [OSCURATO:PERSONA] potesse ricevere il pagamento contestato ritenuto preferenziale.

Si contesta, in particolare, il fatto che se il ricorrente svolgeva un'attività solo modesta e manuale per la [OSCURATO:SOCIETA]. non avendo alcuna nozione amministrativo-contabile per concorrere nelle fattispecie di cui a capi Al) n. 2) e 3) tanto da esserne assolto, allo stesso modo egli non poteva comprendere né se la società versasse nelle asserite difficoltà, né se la richiesta di rimborso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse scorretta o intempestiva, anche in ragione del ruolo direttivo e di apporto tecnico-consulenziale che i due rispettivamente ricoprivano.

Inoltre, anche in caso di interpello del commercialista della società, avrebbe comunque ricevuto risposta affermativa in merito alla legittimità della restituzione atteso che il conto economico presentava un utile pari a euro 81.995,19.

Quanto al profilo della violazione di legge, si evidenzia che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (che restituì la somma prima del fallimento, tanto da vedersi riconosciuta dalla Corte la fattispecie scriminante della c.d. bancarotta riparata), ottennero tali versamenti a titolo di restituzione di finanziamento soci, in quanto dai dati contabili asseverati dal commercialista, emergeva che l'azienda versasse in condizioni di ottima salute anche a seguito della vendita del desorbitore per una cifra obiettivamente determinante ai fini dell'equilibrio finanziario (con un'entrata di oltre due milioni di euro), tanto che il bilancio del 2011 si chiuse con l'utile sopraindicato sicché non vi era alcuna ragione per postergare le restituzioni dei due finanziamenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili.1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.11 primo motivo non si confronta con la ricostruzione del fatto recepita nella sentenza impugnata che pone in evidenza come a fronte della fittizietà delle fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. — non risultando, in particolare, posta in essere alcuna attività di intermediazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella trattativa con la società tedesca Bauer, laddove la prestazione di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe, a sua volta, rimasta affidata alla sola prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] - erano state — a differenza di quanto si assume in ricorso - realmente sborsate le somme in favore della predetta società sicchè manifestamente infondate sono le doglianze con le quali si assumono sussistenti le indicate violazioni di legge e i suindicati vizi argomentativi; sicchè a nulla rilevano le deduzioni che accreditano l'ipotesi della mera esposizione di passività inesistenti, essendo in re ipsa, in definitiva, la natura distrattiva degli esborsi in parola, per essere essi rimasti privi di qualunque giustificazione, secondo l'esaustiva ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata che non risulta scalfita dagli argomenti svolti in ricorso e già adeguatamente considerati dai giudici di merito (anche nella sentenza di primo grado che con una motivazione ampia e dettagliata aveva in realtà già sceverato tutti gli aspetti in questione, riproposti pedissequamente prima in appello e poi nella presente sede).

E' solo il caso di evidenziare, poi, quanto al contestato nesso eziologico tra le condotte in argomento e l'insolvenza, e all'asserita rilevanza del comportamento che il ricorrente avrebbe di fatto assunto, che inconferenti sono in sede di legittimità le deduzioni che involgono il fatto, e che, in ogni caso, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte - Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 — 01 - ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza dl un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (in motivazione, questa Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). 1.2.11 secondo motivo — che deduce in maniera promiscua aspetti non del tutto tra loro compatibili - è anch'esso aspecifico, avendo la sentenza impugnata spiegato, anche sulla base di quanto affermato, da un lato, dal curatore e dall'altro dallo stesso imputato, le ragioni per le quali dovesse ritenersi indebitamente sottratta la somma indicata, oggetto peraltro di restituzione al curatore da parte dello stesso ricorrente.

Attraverso di esso si pretende per di più una rivalutazione delle risultanze processuali e del fatto non consentita nella presente sede di legittimità (cfr. ex multis Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), involgendo nuovamente aspetti che inciderebbero sulla sussistenza del dolo, e che sono da ritenersi invece irrilevanti alla stregua dei principi dettati dalle Sezioni Unite, Passarelli (essendo tra l'altro sufficiente il dolo generico ossia la coscienza e volontà del distacco ingiustificato del bene dal patrimonio societario). 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato, emergendo in maniera palese dalla complessiva ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata che in capo all'imputato residua la condotta dístrattiva relativa alla somma restituita al [OSCURATO:PERSONA], in virtù della posizione di amministratore di fatto dal medesimo rivestita in seno alla società e in particolare del ruolo decisionale preminente a lui imputato (esaurientemente descritto dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado); sicchè il rimborso sia della somma in suo favore che di quella attribuita al Rande era evidentemente frutto della concorde decisione di entrambi - si rammenta che d'altronde anche il Rande è qualificato co-amministratore di fatto - di procedere in tal senso in favore di entrambi, allorquando oramai la criticità della situazione finanziaria e patrimoniale della società era conclamata. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo articolato è generico, risultando [OSCURATO:PERSONA] il beneficiario dell'esborso sicchè è allo stesso attribuita la condotta di bancarotta preferenziale quanto meno a titolo di concorso nel reato, che come già sopra detto, è a lui ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

La corte di appello ha inoltre anche già spiegato che in realtà già nel bilancio 2007 gli apporti dei soci -inizialmente qualificati come veri e propri conferimenti e correttamente riportati tra le riserve quali poste del patrimonio netto - erano stati riclassificati da versamenti in conto capitale a finanziamenti al solo scopo di creare le condizioni formali per consentire la restituzione ai soci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ; e che, secondo quanto si evince dal prospetto allegato alla relazione fallimentare riportante la riclassifícazione dei dati contabili dal 2004 al 2013, tutti i margini finanziari erano negativi fin dal primo anno di costituzione della società sì da doversi ritenere che quando era stato effettuato l'apporto da parte dei soci la società era già in una situazione di equilibrio precario, cosicché i rimborsi soci risultavano effettuati in violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'articolo 2467 cod. civ.

In ogni caso - aggiunge la sentenza impugnata - il curatore aveva segnalato che con il bilancio chiuso al 31/12/2010 la Ecofly avrebbe dovuto indicare una perdita di capitale e lo stesso consulente della difesa aveva rappresentato che lo squilibrio patrimoniale iniziava tra il 2010 e il 2011.

Il motivo è quindi anche manifestamente infondato avendo, a differenza di quanto si assume in ricorso, la corte di appello confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua e logica, precisando, anche, come, in definitiva, la qualità di socio finanziatore e di direttore tecnico, impegnato sul versante amministrativo, implicasse la consapevolezza dell'illiceità del rimborso del finanziamento intervenuto in suo favore mediante la spoliazione delle ultime liquidità della società, dovendosi anche ricordare che in tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481 - 01).

A ciò si aggiunga che l'elemento soggettivo del reato consiste nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5 - , Sentenza n. 54465 del 05/06/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274188 - 01), laddove nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], creditore soddisfatto, non era un soggetto estraneo rispetto alle dinamiche societarie in considerazione del ruolo rivestito all'interno della società. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo articolato è aspecifico.

Non considera, invero, il ricorrente che la corte territoriale ha già chiarito - come già sopra esposto - che residua il pagamento preferenziale intervenuto in favore di Renda e come rispetto ad esso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia palese; gli atti formali attraverso i quali intervennero gli esborsi sono, secondo quanto precisa la corte di appello, riconducibili al predetto quale amministratore formale, non equiparato dai giudici di merito alla mera testa di legno in considerazione delle mansioni lavorative svolte e del rapporto parentale con l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], circostanze che, evidentemente, non lo collocavano al di fuori della società come soggetto estraneo, esterno ad essa, e non consentivano quindi di escludere la consapevolezza da parte dello stesso della natura preferenziale del pagamento posto in essere, intervenuto quando era oramai conclamata la situazione di dissesto in cui versava la società, 4.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi; in subordine richiama la maturata prescrizione del reato di bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito di giudizio abbreviato, in data 22.05.2018, il Tribunale di Milano, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata contestato al capo Al) n. 8) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 216, comma 3, I. fall., esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, aveva dichiarato Spine111- Diego, in-qtralItà---th-~stratcrre -di fatta dalla w'stittit1ttrre-31-fa1hrnen-to, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di diritto dal 5.10.2004 al 25.10.2012, della [OSCURATO:SOCIETA]. - società che svolgeva attività di trattamento dei rifiuti, dichiarata fallita in data 16.12.2014 - responsabili dei reati loro ascrittigii ai capi Al) SUD numeri 2,3,4,6,8 (come riqualificato). Aveva dichiarato altresì [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto, responsabile del reato di bancarotta a lui ascritto al capo Al.) sub n. 8) (come riqualificato),II Tribunale aveva invece assolto gli imputati dai reati di cui alle residue imputazioni. Segnatamente per quanto qui rileva: - Il capo Al) n. 2) riguarda la distrazione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 28.800,00 nel 2009 ed euro 4.800,00 nel 2010 nonché la distrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 43.200,00 nel 2009 (entrambe società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]); - Il capo Al) n. 3) riguarda la distrazione di cassa di euro 23.083,59 registrato dal curatore a seguito di un ammanco in data 31.12.2011 di euro 10.000,00 e di un saldo di euro 13.083,59 non rinvenuto al momento del sequestro, somme restituite a seguito del fallimento; - il capo Al) n. 8) ha a oggetto due episodi di rimborsi preferenziali ai soci in danno dei creditori avvenuti nel 2011 per euro 315.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 100.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Investita dell'appello da parte di tutti gli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27.04.2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di reato di cui al capo Al) n. 2 e n. 3 per non aver commesso il fatto e ha assolto lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui al capo Al) n. 4) e 6) perché il fatto non sussiste. Ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in ordine al residuo reato di cui al capo Al) n. 8) in mesi otto di reclusione e quella per [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi due di reclusione per i fatti di reato residui di c:ui al capo Al nn. 2, 3, e 8. Ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, attraverso il difensore di fiducia, AVV. [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, comma 2, I. fall., nonché per manifesta illogicità della motivazione, laddove, la Corte di Appello, anche in assenza del requisito dei dissesto della società, ha ritenuto i ricorrente responsabile del reato di bancarotta preferenziale poiché consapevole dell'illiceità del rimborso in quanto socio finanziatore e direttore tecnico impegnato sul versante amministrativo. Sul punto si censura la motivazione resa in quanto contraria alla giurisprudenza maggioritaria che presuppone quale requisito della fattispecie una forte tensione finanziaria dell'impresa tale da ingenerare l'incapacità di soddisfare i creditori, nonché contraddittoria perché l'affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. versasse in condizioni di dissesto è apodittica e confliggente con i dati contabili: sia il ricorrente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ottennero i versamenti a titolo di restituzione di finanzamento soci su parere favorevole del commercialista della società che rimarcò le condizioni di piena salute dell'azienda, evidenti in bilancio (anche a seguito della vendita di un desorbitore per un'entrata pari a euro 2.500.000,00, cifra rilevante ai fini dell'equilibrio finanziario che, nel 2011 chluqn con un attivo di oltre curo 80.000,00); sicché assenti sono da ritenersi !e ragioni relative alla postergazione della restituzione. Si lamenta altresì l'illogicità della motivazione laddove la Corte attribuisce rilievo decisivo al ruolo del ricorrente e desume la consapevolezza dell'asserita illiceità del rimborso: tale argomento risulta obiettivamente contraddittorio e frutto di travisamento riguardo alla tipologia di "impegno amministrativo" di Randí, impegno che non era svolto in senso privatistico bensì, come indicato dal curatore e dalla pronuncia di primo grado, a pag. 62, in senso pubblicistico dato che egli svolgeva compìti che non comportavano necessariamente una conoscenza degli aspetti contabili della società. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi. 5.1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. tali. nonché manifesta illogicità della motivazione quanto al capo Al) n. 2). Si censura anzitutto la confusa (e contraddittoria con le conclusioni) affermazione resa, già nel primo capoverso a pag. 20, quanto all'asserito contrasto tra la tesi difensiva e le dichiarazioni del ricorrente, rese anche al Curatore, relative a un'effettiva e non fittizia attività di mediazione e traduzione svolta dalla Mediaplan (e dunque ad una non fittizietà delle fatture in argomento), al contrario del tutto coerenti tra loro. Riguardo a Mediaplan, la difesa contesta la ritenuta decisività dell'assenza di pattuizioni contrattuali e di tracce dell'attività svolta; e quanto a [OSCURATO:SOCIETA], si segnala che, in palese carenza di motivazione, la Corte nulla dice riguardo ad essa. Sul punto si specifica che il supporto contrattuale non è sempre presente nei rapporti oggetto di fatturazione e, nel caso di specie quanto alle fattura di Mediaplan, è la stessa pronuncia di primo grado - a pag. 24 e ss. - a ritenere provato che tale società seguì, quale intermediario, le trattative tra la fallita e la primaria società tedesca Bauer per l'eventuale cessione dell'azienda Ecofly (trattativa complessa e caratterizzata da più incontri rispetto al valore di Ecofly di diversi milioni di euro). Quanto alla fattura di [OSCURATO:SOCIETA] (azienda preposta al controllo di operazioni di piazzale e alla verifica e assistenza macchinari) il ricorrente aveva precisato, sia al Curatore che in dibattimento, che tale società aveva fornito mezzi di lavoro (una pala gommata e una ruspa) occasionalmente. Si contesta altresì che, affermata la fittizietà delle fatture, la sentenza non affronta il tema della rilevanza bancarottiera della condotta, analisi che avrebbe condotto a una conclusione favorevole per [OSCURATO:PERSONA]. Posto che il curatore non ha riferito alcuna uscita di cassa (dato non discusso dai giudici di merito), si deve ritenere che si tratti di costi oggettivamente fittizi e dunque di un'operazione finalizzata all'artificioso aumento dei costi e all'abbattimento dell'imponibile, sicchè essa contabilmente è un'esposizione di passività inesisl:enti. Pertanto l'oggetto sarebbe una condotta "diversa", al più riconducibile all'art. 216, comma 1, n. 1) seconda parte I. fall. che prevede una fattispecie rilevante solo ove la condotta sia connotata dal dolo specifico, finalità palesemente assente nel caso di specie, posto che le fatture risultano emesse nel biennio 2009-2010, epoca pacificamente anteriore all'inizio della crisi, e dunque in assenza di qualsivoglia sofferenza creditizia. 5.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall. nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo Al) n. 3), per avere, la Corte di appello, omesso qualunque disamina dei motivi sul punto, dando solo atto dell'avvenuta e tardiva restituzione della somma in contestazione. Sul punto i giudici del merito incorrono nell'evidente travisamento relativo al dato temporale e al ruolo rivestito dal ricorrente all'epoca dei fatti. Si evidenzia che lo [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver svolto funzioni di amministratore dì fatto sino al 2011, momento di ingresso nella compagine sociale del gruppo Merkab che comportò la nomina di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del gruppo, che prese possesso della cassa.Posto che sia [OSCURATO:PERSONA] che Boffi restituirono la sola somma a loro carico (10.000,00 euro il primo ed euro 13.083,59 il secondo), la Corte avrebbe dovuto ritenere al più la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 10.000,00. La sentenza è carente con riferimento alla rilevanza bancarottiera della condotta e, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In primo luogo, come affermato dal curatore, si trattava di operazione di ben tre anni precedente al fallimento che non si concretizzò in un uscita di cassa (pag. 17, trascr. del 30.5.2017, all. 2), ma in una sorta di escamotage contabile nella redazione del bilancio, attribuibile al commercialista della società; e, in secondo luogo, l'esiguità della somma e la collocazione nel tempo della condotta rendono obiettivamente irrilevante l'operazione riguardo alle caratteristiche, alle cause e alle dimensioni del fallimento in modo tale da rendere evidente la carenza del dolo per [OSCURATO:PERSONA] il quale non si rappresentò la pericolosità e/o inopportunità della condotta. 5.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I.fall. riguardo al capo Al) n. 8) nonché per contrasto tra motivazione e dispositivo, ovvero per omessa o manifesta illogicità della motivazione. Sul punto si eccepisce un contrasto tra il dispositivo e la motivazione laddove la Corte - a pag. 22 - dà ampiamente atto della restituzione da parte del ricorrente della somma a lui rimborsata dalla società prima del fallimento e, smentendo il Tribunale, accoglie il corrispondente motivo di appello per cui, nel caso di specie, si verte nella c.d. bancarotta riparata penalmente scriminante, ma nel dispositivo assolve il ricorrente per i soli capi Al) n. 4) e n. 6) e non dal n. 8). Inoltre la richiamata motivazione a pag. 22 appare viziata poiché, nonostante l'argomentazione testè indicata, afferma la persistenza della responsabilità per il pagamento a favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in capo «a tutti gli imputati», senza spiegare la ragione per cui il ricorrente risulti responsabile di tale pagamento, e ciò con riferimento sia al momento dell'erogazione, sia a quello della mancata restituzione e senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcuna posizione di garanzia. In ogni caso, si eccepisce che allora in dispositivo avrebbe dovuto esservi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, l'assoluzione dell'imputato con riferimento alla somma di euro 315.000,00 a lui imputata e restituita pre-fallimento e la condanna con riguardo alla sola somma di euro 100.000,00 contestata al [OSCURATO:PERSONA]. nnr, pr-nfilo depn Hnin„-_,V,n2 di <-; rhc, ricorrente ottennero i versamenti a titolo di restituzione di finanziamento soci in quanto dai dati contabili predisposti dal commercialista, non contestati dal Curatore e ritenuti veritieri nella pronuncia di primo grado, emergeva lo stato di ottima salute della Ecofly, anche a seguito della vendita del desorbitore. Pertanto risulta smentita la tesi dello squilibrio patrimoniale della società prima del 2011 proprio dal bilancio 2011. Sicchè presupponendo la bancarotta preferenziale una forte tensione finanziaria dell'impresa prossima al dissesto, mancante nel caso di specie, deve concludersi per insussistenza del reato. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, comma 2, I. fall., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di Appello riconosce l'estraneità del ricorrente quanto alle distrazioni di cui ai capi Al) sub n. 2 e n. 3) per essere egli solo un operaio-ruspista alle dipendenze della fallita e, al contempo, ne ravvisa la responsabilità per il capo Al) sub n. 8) per aver consentito, con atti formali a sua firma (peraltro non menzionati né indicati in sentenza), che il socio- consulente [OSCURATO:PERSONA] potesse ricevere il pagamento contestato ritenuto preferenziale. Si contesta, in particolare, il fatto che se il ricorrente svolgeva un'attività solo modesta e manuale per la [OSCURATO:SOCIETA]. non avendo alcuna nozione amministrativo-contabile per concorrere nelle fattispecie di cui a capi Al) n. 2) e 3) tanto da esserne assolto, allo stesso modo egli non poteva comprendere né se la società versasse nelle asserite difficoltà, né se la richiesta di rimborso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse scorretta o intempestiva, anche in ragione del ruolo direttivo e di apporto tecnico-consulenziale che i due rispettivamente ricoprivano. Inoltre, anche in caso di interpello del commercialista della società, avrebbe comunque ricevuto risposta affermativa in merito alla legittimità della restituzione atteso che il conto economico presentava un utile pari a euro 81.995,19. Quanto al profilo della violazione di legge, si evidenzia che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (che restituì la somma prima del fallimento, tanto da vedersi riconosciuta dalla Corte la fattispecie scriminante della c.d. bancarotta riparata), ottennero tali versamenti a titolo di restituzione di finanziamento soci, in quanto dai dati contabili asseverati dal commercialista, emergeva che l'azienda versasse in condizioni di ottima salute anche a seguito della vendita del desorbitore per una cifra obiettivamente determinante ai fini dell'equilibrio finanziario (con un'entrata di oltre due milioni di euro), tanto che il bilancio del 2011 si chiuse con l'utile sopraindicato sicché non vi era alcuna ragione per postergare le restituzioni dei due finanziamenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili.1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.11 primo motivo non si confronta con la ricostruzione del fatto recepita nella sentenza impugnata che pone in evidenza come a fronte della fittizietà delle fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. — non risultando, in particolare, posta in essere alcuna attività di intermediazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella trattativa con la società tedesca Bauer, laddove la prestazione di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe, a sua volta, rimasta affidata alla sola prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] - erano state — a differenza di quanto si assume in ricorso - realmente sborsate le somme in favore della predetta società sicchè manifestamente infondate sono le doglianze con le quali si assumono sussistenti le indicate violazioni di legge e i suindicati vizi argomentativi; sicchè a nulla rilevano le deduzioni che accreditano l'ipotesi della mera esposizione di passività inesistenti, essendo in re ipsa, in definitiva, la natura distrattiva degli esborsi in parola, per essere essi rimasti privi di qualunque giustificazione, secondo l'esaustiva ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata che non risulta scalfita dagli argomenti svolti in ricorso e già adeguatamente considerati dai giudici di merito (anche nella sentenza di primo grado che con una motivazione ampia e dettagliata aveva in realtà già sceverato tutti gli aspetti in questione, riproposti pedissequamente prima in appello e poi nella presente sede). E' solo il caso di evidenziare, poi, quanto al contestato nesso eziologico tra le condotte in argomento e l'insolvenza, e all'asserita rilevanza del comportamento che il ricorrente avrebbe di fatto assunto, che inconferenti sono in sede di legittimità le deduzioni che involgono il fatto, e che, in ogni caso, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 — 01 - ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza dl un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (in motivazione, questa Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). 1.2.11 secondo motivo — che deduce in maniera promiscua aspetti non del tutto tra loro compatibili - è anch'esso aspecifico, avendo la sentenza impugnata spiegato, anche sulla base di quanto affermato, da un lato, dal curatore e dall'altro dallo stesso imputato, le ragioni per le quali dovesse ritenersi indebitamente sottratta la somma indicata, oggetto peraltro di restituzione al curatore da parte dello stesso ricorrente. Attraverso di esso si pretende per di più una rivalutazione delle risultanze processuali e del fatto non consentita nella presente sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), involgendo nuovamente aspetti che inciderebbero sulla sussistenza del dolo, e che sono da ritenersi invece irrilevanti alla stregua dei principi dettati dalle Sezioni Unite, Passarelli (essendo tra l'altro sufficiente il dolo generico ossia la coscienza e volontà del distacco ingiustificato del bene dal patrimonio societario). 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato, emergendo in maniera palese dalla complessiva ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata che in capo all'imputato residua la condotta dístrattiva relativa alla somma restituita al [OSCURATO:PERSONA], in virtù della posizione di amministratore di fatto dal medesimo rivestita in seno alla società e in particolare del ruolo decisionale preminente a lui imputato (esaurientemente descritto dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado); sicchè il rimborso sia della somma in suo favore che di quella attribuita al Rande era evidentemente frutto della concorde decisione di entrambi - si rammenta che d'altronde anche il Rande è qualificato co-amministratore di fatto - di procedere in tal senso in favore di entrambi, allorquando oramai la criticità della situazione finanziaria e patrimoniale della società era conclamata. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo articolato è generico, risultando [OSCURATO:PERSONA] il beneficiario dell'esborso sicchè è allo stesso attribuita la condotta di bancarotta preferenziale quanto meno a titolo di concorso nel reato, che come già sopra detto, è a lui ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. La corte di appello ha inoltre anche già spiegato che in realtà già nel bilancio 2007 gli apporti dei soci -inizialmente qualificati come veri e propri conferimenti e correttamente riportati tra le riserve quali poste del patrimonio netto - erano stati riclassificati da versamenti in conto capitale a finanziamenti al solo scopo di creare le condizioni formali per consentire la restituzione ai soci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ; e che, secondo quanto si evince dal prospetto allegato alla relazione fallimentare riportante la riclassifícazione dei dati contabili dal 2004 al 2013, tutti i margini finanziari erano negativi fin dal primo anno di costituzione della società sì da doversi ritenere che quando era stato effettuato l'apporto da parte dei soci la società era già in una situazione di equilibrio precario, cosicché i rimborsi soci risultavano effettuati in violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'articolo 2467 cod. civ. In ogni caso - aggiunge la sentenza impugnata - il curatore aveva segnalato che con il bilancio chiuso al 31/12/2010 la Ecofly avrebbe dovuto indicare una perdita di capitale e lo stesso consulente della difesa aveva rappresentato che lo squilibrio patrimoniale iniziava tra il 2010 e il 2011. Il motivo è quindi anche manifestamente infondato avendo, a differenza di quanto si assume in ricorso, la corte di appello confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua e logica, precisando, anche, come, in definitiva, la qualità di socio finanziatore e di direttore tecnico, impegnato sul versante amministrativo, implicasse la consapevolezza dell'illiceità del rimborso del finanziamento intervenuto in suo favore mediante la spoliazione delle ultime liquidità della società, dovendosi anche ricordare che in tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481 - 01). A ciò si aggiunga che l'elemento soggettivo del reato consiste nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5 - , Sentenza n. 54465 del 05/06/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274188 - 01), laddove nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], creditore soddisfatto, non era un soggetto estraneo rispetto alle dinamiche societarie in considerazione del ruolo rivestito all'interno della società. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo articolato è aspecifico. Non considera, invero, il ricorrente che la corte territoriale ha già chiarito - come già sopra esposto - che residua il pagamento preferenziale intervenuto in favore di Renda e come rispetto ad esso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia palese; gli atti formali attraverso i quali intervennero gli esborsi sono, secondo quanto precisa la corte di appello, riconducibili al predetto quale amministratore formale, non equiparato dai giudici di merito alla mera testa di legno in considerazione delle mansioni lavorative svolte e del rapporto parentale con l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], circostanze che, evidentemente, non lo collocavano al di fuori della società come soggetto estraneo, esterno ad essa, e non consentivano quindi di escludere la consapevolezza da parte dello stesso della natura preferenziale del pagamento posto in essere, intervenuto quando era oramai conclamata la situazione di dissesto in cui versava la società, 4.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Eu
Sentenza Cassazione n. 46064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris