CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 32580/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - 04/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15415/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportata ai motivi di ricorso e, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione e, in subordine, dei motivi successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 8 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva affermato la responsabilità del primo per i delitti di cui agli artt. 496 e 337 cod. pen., del secondo per il delitto di cui all’art. 378 cod. pen. e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32580/2025 Roma, lì, 02/10/2025 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 213 e 349 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. in maniera erronea e, comunque, per il tramite di una motivazione viziata ed anzi apparente (che avrebbe unicamente ripercorso le argomentazioni spese dal Tribunale). In particolare, l’identificazione dell’imputato sarebbe stata compiuta da uno degli operanti (che ha affermato di conoscere per motivi di ufficio [OSCURATO:PERSONA] e il fratello): e tale dato di dubbia attendibilità avrebbe fatto ingresso nel compendio probatorio in violazione dei princìpi di garanzia (già chiariti dalla giurisprudenza) che regolano il processo penale, quantunque non abbia avuto luogo una ricognizione (nelle forme dettate dagli artt. 213 s. cod. proc. pen.) del soggetto che, nell’occorso, aveva dichiarato di essere persona effettivamente esistente, diversa dal ricorrente (ossia [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imputato), che non è stata neppure escussa (quantunque l’imputato abbia negato la propria responsabilità). 2.1.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata – peraltro, con una motivazione apparente e, comunque, contradditoria e illogica – sulla negazione della propria responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA], ossia sull’esercizio di una sua facoltà processuale, in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo ha assunto che la motivazione della sentenza di appello sarebbe apodittica e inidonea a confermare la sua condanna per il delitto di favoreggiamento, nel quale non potrebbe in alcun modo sussumersi la vicenda in esame (tenuto conto della condotta del medesimo imputato, rispettosa e collaborativa verso gli operanti, ai quali ha declinato le proprie generalità, non potendosi attribuire portata neppure indiziaria al fatto che egli non conoscesse le generalità di [OSCURATO:PERSONA], ossia quelle offerte agli operanti dal soggetto con cui il [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava, ed anzi essendo possibile pure che il ricorrente non conoscesse il nome di costui). 2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sull’alternativa prospettazione difensiva (già non vagliata compiutamente dal Tribunale), secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre inteso allontanarsi dall’[OSCURATO:PERSONA] (uscendo dal veicolo de quo); quindi, la sua condotta «potrebbe essere coperta dall’inten[t]o di auto-favoreggiarsi» (fermi i dubbi sulla mancanza di prova dell’elemento soggettivo) e, perciò, «scriminata». 2.2.3. Con il terzo motivo ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (nel testo da ultimo novellato). 2.2.4. Con il quarto motivo ha denunciato l’omessa motivazione «su tale motivo di appello» (scil. quello relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) e l’eccessività della pena irrogata (sei mesi di reclusione), assumendo pure che «si era riten[uto…] potesse essere applicata una sanzione sostitutiva» in vece di una pena, comunque da ridurre rispetto a quella irrogata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo di impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 496 cod. pen. perché, interrogato sulla propria identità dal personale della Polizia di Stato nell’esercizio delle funzioni, ha reso mendaci dichiarazioni (dando le generalità di [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso in esame i Giudici di merito hanno indentificato nel ricorrente il soggetto che ha reso detta dichiarazione sulla scorta della deposizione del teste di polizia giudiziaria Marinangeli – il quale ha chiarito di conoscere per ragioni di ufficio sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, di poterli distinguere – cui la Corte di merito ha attribuito credibilità e attendibilità sia alla luce dei precedenti di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sia rimarcando il lasso temporale significativo durante il quale gli operanti avevano direttamente apprezzato le fattezze del soggetto in discorso (che li aveva aggrediti), nuovamente apprezzati allorché l’imputato, la stessa sera, si era presentato presso il loro ufficio. Si tratta di una motivazione congrua e logica, e dunque qui non sindacabile, che non può essere utilmente censurata adducendo che nella specie non è stato espletato il diverso mezzo di prova della ricognizione – la cui previsione normativa non esclude la prova per testi al fine di identificare l’imputato – e, tanto meno, tramite il generico richiamo dei princìpi di garanzia cui si uniforma il nostro sistema processuale o l’altrettanto generica deduzione della mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA] (che la difesa non ha neppure dedotto di avere chiesto) e della negazione della responsabilità da parte dell’imputato. Piuttosto, in tal modo l’impugnazione finisce per prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa, senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). 3. Il secondo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato, e dunque inammissibile. Esso non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che ha fondato l’esclusione della concessione delle attenuanti generiche su plurimi elementi di segno contrario, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che la Corte di appello – in maniera congrua e logica – ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), in particolare dando conto non solo del ripetuto agire aggressivo dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli operanti ma anche dei suoi numerosi precedenti anche specifici. 4. Il primo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili perché, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato, hanno prospettato – senza neppure addurre il travisamento della prova – un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte territoriale che dato conto degli elementi di prova sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame (facendo riferimento non solo al tenore della richiesta indirizzata, nell’occorso, dagli operanti al [OSCURATO:PERSONA] ma anche alla circostanza che egli, pur accompagnandosi con la persona identificata in [OSCURATO:PERSONA], a bordo della medesima vettura e in compagnia delle rispettive mogli, abbia assunto di non conoscerne il nome e il cognome, dato ritenuto inverosimile in maniera non certo manifestamente illogica). Inoltre, entrambi i motivi si affidano pure ad asserti ipotetici. 5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che pure possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perché del tutto privi di specificità. Essi contengono enunciati assertivi, sia in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., di cui l’impugnazione si limita a richiamare i presupposti, soggiungendo che il delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra le ipotesi che non ne consentono l’applicazione senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata; sia in relazione al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca irritualmente una mitigazione anche con l’applicazione di una pena sostitutiva, genericamente rimandando alle doglianze sollevate con l’atto di appello che non sarebbero state esaminate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02). 6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del [OSCURATO:PERSONA] anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/07/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]