CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21983/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 598/2024, depositata in data 25 giugno 2024. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Ancona notificava, per l’anno d’imposta 2008, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TQY03T100448/2012, con cui venivano recuperati costi a fronte di operazioni inesistenti per l’importo di € 54.000,00. Attesa la natura di Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2008 società di capitali a ristretta base azionaria, seguiva la notifica, in data 25/05/2012, dell’avviso n. TQY01T100761/2012 per il recupero a tassazione degli utili extrabilancio presuntivamente distribuiti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avente una quota di partecipazione al capitale sociale del 37,56%. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 1179/2016, accoglieva il ricorso della contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. delle Marche; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. delle Marche, con sentenza n. 598/2024, depositata in data 25 giugno 2024, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4 e 156, co. 3, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., ai quali rinvia l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che le prove documentali prodotte in giudizio dalla contribuente non sarebbero in grado di vincere la presunzione semplice di distribuzione “occulta”, a favore di quest’ultima, dell’utile extracontabile accertato nei confronti della società. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato fatti rilevanti ai fini della risoluzione della controversia. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, c.c. e 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato la sua decisione su un ragionamento presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti al fine di configurare una valida presunzione semplice. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa applicazione del principio del favor rei ai fini della rideterminazione delle sanzioni irrogate», la contribuente chiede l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in virtù dello ius superveniens. 2. Il primo motivo è inammissibile. La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 2.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 2.2. Comunque, la C.t.r. ha esaminato le prove prodotte e le ha ritenute inidonee a vincere la presunzione, esplicitando, seppur sinteticamente, il proprio percorso argomentativo laddove così si esprime: “Come correttamente rilevato dall'Ufficio appellante, le prove documentali offerte e diffusamente illustrate nell'atto di controdeduzioni sono sicuramente dimostrative dell'ipotesi di conflittualità, ma non dell'ipotesi di assenza di partecipazione da parte dell'appellata alla vita societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. Al contrario, dal tenore delle stesse si comprende che la contribuente era a conoscenza del modus agendi - anche fiscale - della società di guisa che, se ella avesse veramente voluto dissociarsi dalle politiche societarie (non si trascuri il fatto che l'appellante non contesta l'illecito commesso dalla società, ma si limita a proclamare la sua estraneità rispetto ad esso), non si sarebbe limitata a protestare per due anni (la prima missiva, invero, risale all'anno 2004 e l'ultima risale all'anno 2006), ma avrebbe azionato i poteri ad ella spettanti quale socio, non da ultimo, la cessione della quota come poi in effetti fece solo nell'anno 2008.” 3. Il secondo motivo è inammissibile. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/05/2021, n. 11616) quello secondo cui il vizio in parola è configurabile solo quando attiene all'omesso esame di un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Nel caso in esame, la ricorrente non indica uno specifico fatto storico tralasciato dal giudice d'appello, ma contesta, ancora una volta, la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione complessiva della vicenda, sollecitando un riesame del merito della controversia che è precluso in questa sede. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Con particolare riferimento alla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili secondo un recente arresto, confermativo di altri di eguale tenore (Cass. 09/06/2025, n. 15390) costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. n. 1947 del 24/01/2019; n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass. 27 settembre 2016, n. 19013; Cass. 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., 11 settembre 2020, n. 18854; Cass. 3 giugno 2021, n. 15393; Cass. n. 22578 del 2023), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass. 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., 19 gennaio 2021, n. 752; Cass. n. 24719 del 2023). 4.2. Nella memoria depositata, la ricorrente ha richiamato un recente orientamento giurisprudenziale che ammette, quale prova contraria idonea a vincere la presunzione, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società asserita come idonea dimostrare che, a dispetto della ristretta base sociale, non sussisteva quel grado di compartecipazione e controllo reciproco che ne costituisce il presupposto logico. 4.3. Nel caso di specie, tuttavia, la C.t.r ha fatto corretta applicazione di tali principi, seppur implicitamente. Come emerge dalla motivazione riportata al punto 2, il giudice d'appello ha esaminato le prove documentali prodotte (missive di protesta) e, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha concluso che esse non dimostravano un'"assenza di partecipazione" o un'"assoluta estraneità", bensì una situazione di "conflittualità" interna alla società. La C.T.R. ha ritenuto che la contribuente fosse comunque "a conoscenza del modus agendi" della società e che non avesse utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione quale socio per dissociarsi efficacemente dalle politiche aziendali. Di conseguenza, il giudice di merito ha logicamente concluso che la prova offerta non era sufficiente a raggiungere quel rigoroso standard di "assoluta estraneità" richiesto dalla giurisprudenza per vincere la presunzione, ritenendo quindi quest'ultima pienamente operante. La decisione impugnata non presenta, pertanto, la violazione di legge denunciata. 4.4. Infine, si ribadisce che costituisce giurisprudenza costante della Corte quella secondo cui la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali aristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva –che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto (cfr. Cass.29/07/2024, n. 21158 e 5. Il quarto motivo è fondato. La revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sull’applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole (Cass. 04/09/2024, n. 23735). 6. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso in punto di sanzioni e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata su questo punto, con rinvio al giudice a quo affinché proceda alla rideterminazione delle sanzioni in applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d