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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 02452/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/06/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., che, su accordo delle parti, ritenuta la continuazione tra i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 497- bis cod. pen., 477 e 482 cod. pen. e 495, comma 1, cod. pen., escluso l'aumento per la recidiva reiterata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, ha applicato al ricorrente la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

2. La difesa articola un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che il giudice di merito ha omesso di motivare in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

2. La censura con la quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta affatto con le ineccepibili argomentazioni spese dal giudice di merito allorchè ha correttamente indicato negli atti di indagine contenuti nel fascicolo della pubblica accusa e nell'ammissione di responsabilità dell'imputato, le ragioni per le quali si è determinato ad escludere il proscioglimento del medesimo.

3. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione soltanto qualora dal testo della stessa appaia, al contrario, evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622-01), profilo questo che, nel caso di specie, non ricorre. 3.1 Invero, la sentenza impugnata è articolata con modalità tali da far ritenere che, con motivazione adeguata e corretta, il giudice abbia escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza che vi sia, pertanto, la necessità di ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082-01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085-01).4.

Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il giorno 08 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore si dente [OSCURATO:PERSONA] 4‘0„,.J Q1) e »A101IF-n311.4 [i ZOZ .1.911:17filr y.'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/06/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., che, su accordo delle parti, ritenuta la continuazione tra i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 497- bis cod. pen., 477 e 482 cod. pen. e 495, comma 1, cod. pen., escluso l'aumento per la recidiva reiterata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, ha applicato al ricorrente la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. La difesa articola un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che il giudice di merito ha omesso di motivare in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato. 2. La censura con la quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta affatto con le ineccepibili argomentazioni spese dal giudice di merito allorchè ha correttamente indicato negli atti di indagine contenuti nel fascicolo della pubblica accusa e nell'ammissione di responsabilità dell'imputato, le ragioni per le quali si è determinato ad escludere il proscioglimento del medesimo. 3. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione soltanto qualora dal testo della stessa appaia, al contrario, evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622-01), profilo questo che, nel caso di specie, non ricorre. 3.1 Invero, la sentenza impugnata è articolata con modalità tali da far ritenere che, con motivazione adeguata e corretta, il giudice abbia escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza che vi sia, pertanto, la necessità di ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082-01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085-01).4. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il giorno 08 ottobre 2021. Il Consigliere estensore si dente [OSCURATO:PERSONA] 4‘0„,.J Q1) e »A101IF-n311.4 [i ZOZ .1.911:17filr y.'
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