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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24667/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2011 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 25 ottobre 2011 il Gip del Tribunale di Arezzo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, deteneva e trasportava gr. 3,93 di sostanza stupefacente di tipo eroina.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in ordine al sillogismo che ha indotto il Gip, sulla scorta degli atti di indagine, a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato, con mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, corrima 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro ritenute manifestamente insussistenti da parte del giudice, sulla scorta degli esiti delle indagini preliminari.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.14.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2011 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 25 ottobre 2011 il Gip del Tribunale di Arezzo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, deteneva e trasportava gr. 3,93 di sostanza stupefacente di tipo eroina. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in ordine al sillogismo che ha indotto il Gip, sulla scorta degli atti di indagine, a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato, con mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, corrima 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro ritenute manifestamente insussistenti da parte del giudice, sulla scorta degli esiti delle indagini preliminari. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 24667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris