CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA]; gli avv.ti Davide Dru4a e Valentina •Zuolo, difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2025, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 10 luglio 2023, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 6), relativamente alla dichiarazione presentata il 19 settembre 2014, e al capo 7), e ad alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1) e 2), rideterminando la pena in anni tre e mesi tre di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno, mesi undici e giorni dieci per [OSCURATO:PERSONA], con conferma delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], pari ad anni uno e mesi nove di reclusione, e a [OSCURATO:PERSONA], pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione, con revoca della confisca disposta in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata la prescrizione. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati, deducendo i seguenti motivi. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi: 2.1 Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova e "l'utilizzo della doppia presunzione". Si lamenta: a) la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su un ragionamento presuntivo illegittimo (praesumptio de praesumpto). Nello specifico, ha desunto l'inesistenza delle prestazioni fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] MC di [OSCURATO:PERSONA] (fornitrice dell'imputato) dalla presunta natura di "cartiera" della predetta ditta e dei suoi fornitori (le ditte dei [OSCURATO:PERSONA]). Secondo la difesa, la Corte ha presunto che, essendo fittizi i rapporti a monte (tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dovessero esserlo anche i rapporti a valle (tra [OSCURATO:PERSONA] e la Skopgas di [OSCURATO:PERSONA]), senza condurre indagini specifiche su questi ultimi. La difesa evidenzia come lo stesso testimone della Guardia di Finanza abbia ammesso in dibattimento di non aver svolto accertamenti diretti sui cantieri della Skopgas, considerando la posizione degli utilizzatori finali una mera "conseguenza di quello che avviene a monte". Tale modus operandi violerebbe, per la difesa, l'art. 192 c.p.p., che richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Vengono quindi richiamate, a conforto della prospettazione difensiva, alcune sentenza di legittimità che vietano di fondare una presunzione su un'altra presunzione; 2b) il travisamento della prova, lamentandosi che la sentenza avrebbe ignorato o interpretato erroneamente plurime prove a favore dell'imputato che dimostravano l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Si deduce che: diversi testimoni, in particolare gli ex dipendenti dell'imputato, Floriani e Tosatto, il cliente Pavan e il consulente Cardillo, avevano confermato che la Skopgas si avvaleva di ditte esterne per l'esecuzione di lavori edili e di altro tipo, accessori all'installazione delle caldaie; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti come imputati in procedimento connesso, avevano confermato di aver eseguito lavori edili per conto della Skopgas in Veneto; [OSCURATO:PERSONA] aveva la qualifica professionale di perito elettrotecnico per cui, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, aveva la competenza per eseguire i lavori lui commissionati da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato che per svolgere le prestazioni commissionate dalla Skopgas si erano recati in Veneto usufruendo dell'abiazione messa a loro disposizione da [OSCURATO:PERSONA]; c) la manifesta illogicità della motivazione, quale disvelata dalla sua contraddittorietà intrinseca: da un lato, la Corte afferma che le società emittenti erano "mere cartiere" incapaci di svolgere "alcuna attività"; dall'altro, giudica le prestazioni eseguite (definite "modesti lavori di stuccatura") come incompatibili con gli elevati importi fatturati. Questa seconda affermazione, secondo la difesa, ammette implicitamente che un'attività era stata svolta, contraddicendo la premessa dell'inesistenza oggettiva totale. In conclusione, quindi, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere le operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, fondando il proprio convincimento su una doppia presunzione non consentita dall'art. 192 c.p.p. e travisando elementi probatori relativi alla natura delle prestazioni e alla presenza in loco dei soggetti asseritamente meri prestanome. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La difesa lamenta che la Corte d'appello abbia completamente omesso di argomentare sulla sussistenza della consapevolezza e della volontà dell'imputato di evadere le imposte avvalendosi di fatture fittizie. La sentenza si limiterebbe a confermare la responsabilità penale come conseguenza automatica della ritenuta falsità delle fatture, senza alcuna indagine sull'atteggiamento psicologico dell'imputato, nonostante il dolo avesse costituito oggetto di uno specifico motivi di gravame, con cui si segnalava che la motivazione del Tribunale di Padova sul punto era estremamente carente, avendo desunto i coefficienti psicologici necessari a integrare il dolo specifico dalle "modalità dell'azione", dall' "entità dell'imposta evasa", dalla "reiterazione delle condotte". 0L, 32.2.1 Si denuncia ancora l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p.: la difesa sostiene che, in assenza di prove dirette, la Corte ha presunto il dolo, violando le regole probatorie. Si argomenta che l'imputato non aveva alcun obbligo di verificare la regolarità dei rapporti interni tra il suo fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) e i sub-fornitori ([OSCURATO:PERSONA]). Richiedere tale controllo, secondo la difesa, equivarrebbe ad addebitare all'imputato una culpa in vigilando, non prevista dalla fattispecie penale in esame, che richiede il dolo specifico che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 44954/2024, 46749/2024), non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere oggetto di un rigoroso accertamento probatorio, basato su elementi fattuali specifici che dimostrino che l'agente abbia agito con la precisa finalità di evadere le imposte. 2.3 Con il terzo motivo, si denunciano, come vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: " erronea applicazione e violazione dell'art. 13 d.igs. 74/2000 — erronea applicazione e violazione dell'art. 23 dl 34/2023 con. I. 56/2023 - erronea applicazione e violazione dell'art. 39 I. 157/2019 - erronea applicazione e violazione dell'art. 131 bis c.p. - erronea applicazione e violazione dell'art. 13 comma 3 d.igs. 74/2000 e di 87/2024 - mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione — eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio - mancata concessione delle attenuanti generiche- sopravvenuta attenuante ex art. 13 bis d.lgs. 74/2000 — errore sul conteggio della pena - erronea applicazione e violazione dell'art. 133 c.p. ". Il motivo censura la mancata valorizzazione, sotto vari profili, di una serie di circostanze favorevoli all'imputato, prima fra tutte l'avvenuto pagamento del debito tributario. 2.3.1 In primo luogo, viene contestata la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 deducendosi al riguardo che: la Corte d'appello aveva erroneamente respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, sostenendo che la documentazione prodotta (relativa alla "pace fiscale") fosse oscura e che il pagamento fosse tardivo. La difesa contesta tale valutazione, affermando che: i documenti prodotti (domande di definizione agevolata e modelli F24) erano chiari e si riferivano in modo inequivocabile ai debiti oggetto del procedimento penale; il termine ultimo per il pagamento non è la chiusura del dibattimento di primo grado, come ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto la normativa sopravvenuta (L. 157/2019 e L. 56/2023) avrebbe esteso tale termine fino alla pronuncia della sentenza d'appello. 2.3.2 Viene, quindi, contestata la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), rappresentando la 4difesa che, ai fini dell'applicazione dell'istituto, efficacia dirimente avrebbe dovuto rivestire l'integrale pagamento del debito. Si richiama la recente modifica dell'art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. 74/2000 (introdotta dal d.lgs. 87/2024), che impone al giudice di valutare in modo prevalente, tra gli altri indici, l'avvenuto adempimento del debito tributario. 2.3.3 Si segnala, inoltre, l'errore nel calcolo della pena cui sarebbe incorso il giudice di appello. A fronte della prescrizione di due reati (capo 7 e un'annualità del capo 6), per ciascuno dei quali, in primo grado, era stato applicato un aumento di 20 giorni di reclusione, la Corte d'appello ha ridotto la pena di soli 20 giorni totali, anziché 40. 2.4 Con il quarto motivo, si contestata la confisca che era stata disposta denunciando la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. La difesa sostiene che, avendo l'imputato estinto integralmente il debito tributario, la confisca non avrebbe più potuto essere disposta. L'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 74/2000 prevede, infatti, che la confisca "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario" e, a maggior ragione, per la parte che ha già versato. 3 I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fondano su un unico, articolato motivo con cui si denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. La difesa articola la censura in diversi profili critici. 3.1 In primo luogo, si denuncia l'illogicità del ragionamento inferenziale sull'inesistenza delle prestazioni. La difesa contesta il fulcro del ragionamento della Corte d'appello che, secondo l'argomentazione difensive, desumerebbe l'inesistenza di tutte le prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] dalla semplice constatazione che la mole e l'eterogeneità delle attività non avrebbero potuto essere svolte da un unico soggetto. A parere della difesa, il processo inferenziale che conduce a detta conclusione presenterebbe palesi carenze logiche e ciò in quanto dalla premessa, secondo cui non è possibile che l'imputato fosse dotato della poliedricità e della capacità di svolgere nel medesimo lasso temporale tutte le eterogenee prestazioni in contestazione, non poteva logicamente ricavarsi che nessuna delle attività fatturate da [OSCURATO:PERSONA] fosse mai stata svolta. Tale sillogismo, per i difensori, si risolverebbe in una "motivazione stilistica, assiomatica" che non supera un vaglio logico, poiché lascia aperta la possibilità che almeno una parte delle prestazioni sia stata effettivamente eseguita. Di conseguenza, sarebbe stato onere dei giudici di merito accertare, fattura per 5fattura, quali fossero riferite a operazioni inesistenti, non essendo ammissibile una condanna "generica". 3.2 Viene, poi, denunciato un secondo profilo di illogicità, attinente la svalutazione aprioristica di tutte le testimonianze a discarico (13 testimoni), operata in violazione dell'art. 192 c.p.p. I giudici di merito, per la difesa, avevano ritenuto i testi indicati dalla difesa inattendibili sulla base del loro rapporto di amicizia, di lavoro subordinato o di riconoscenza con gli imputati. La difesa sostiene che tale criterio è illegittimo, in quanto il solo rapporto di lavoro o di amicizia ha un valore neutro e non può costituire una presunzione di inattendibilità, in assenza di specifici elementi oggettivi che ne dimostrino un "effettivo inquinamento del contenuto dichiarativo". Viene citata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve presumere che il teste riferisca correttamente quanto a sua conoscenza, fino a prova contraria. Inoltre, i ricorsi denunciano: che il giudizio "morale" espresso dai giudici di merito in relazione al teste Paperi, ritenuto inattendibile in quanto aveva ammesso di aver percepito compensi "in nero", non avrebbe dovuto avere alcun rilievo nella valutazione della sua deposizione; un travisamento della prova per invenzione, laddove la sentenza impugnata ipotizza, senza alcun riscontro, che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati potessero aver orchestrato una "falsa prospettazione" per far credere ai collaboratori degli utilizzatori delle fatture che il primo svolgesse realmente "una qualche forma di attività per conto dei titolari delle imprese; un travisamento della prova per omissione, poiché la Corte nega la presenza di prove sull'esistenza di collaboratori "in nero", ignorando le dichiarazioni del teste Paperi, che aveva ammesso di essere stato remunerato in contanti. 3.3 La difesa assume, quindi, che, eliminando le presunzioni di "inattendibilità" dei testi e di "inesistenza per eterogeneità" delle prestazioni, la motivazione risulta manifestamente illogica e incompatibile con le risultanze processuali. Numerose prove, dalla difesa elencate specificamente ( le deposizioni di Franceschin, Baldassa, Menegon e Pareri, per le attività svolte in favore di [OSCURATO:PERSONA], e di Teissbacher, Scotton e Didoné, per i servizi di logistica effettuati in favore del "[OSCURATO:PERSONA] srI"; l'accertata disponibilità del "capannoncino della famiglia Scotton per le lavorazioni commissionate da "[OSCURATO:PERSONA]"), confermerebbero, secondo l'assunto difensivo, le prestazioni che si assume inesistenti. 6La Corte d'appello avrebbe liquidato tali prove con formule di stile, ribadendo il concetto della "straordinaria versatilità" e del "dono dell'ubiquità" del [OSCURATO:PERSONA], senza un reale confronto con le censure difensive. Tale modus operandi, secondo il ricorso, rende la motivazione apparente e logicamente incompatibile con atti del processo dotati di autonoma forza dimostrativa, viziandola radicalmente. 3.4 Con memoria ex art. 611 c.p.p. gli avv.ti Druda e Zuolo hanno ribadito gli argomenti esposti nel ricorso. Con "note d'udienza" trasmesse il 16 aprile, i predetti difensori hanno anche eccepito la prescrizione di alcuni dei reati per cui era intervenuta condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato solo in relazione alla censura relativa al computo della pena che, però, consistendo in un mero errore di calcolo, consente l'esercizio dei poteri di rettificazione riconosciuti dall'art. 619 comma 2 c.p.p. senza comportare l'annullamento, sul punto, della sentenza. In relazione alle restanti censure, va osservato che il ricorrente, attraverso la denuncia della violazione dell'art. 192 c.p.p. o delle norme del codice penale contestate e lamentando "la contraddittorietà e la manifesta illogicità" della motivazione in relazione agli argomenti esposti nei motivi di appello, persegue chiaramente l'obiettivo di ottenere una nuova rivalutazione dell'intero compendio probatorio, postulando alla Corte di cassazione di procedere a uno nuovo scrutinio delle prove, volto a saggiare la valenza significativa degli indizi e la loro capacità di convergere verso un'univocità espressiva della certezza logica dei fatti, che esula dai compiti del giudice di legittimità. È, quindi, necessario soffermarsi sulla natura del controllo demandano al giudice di legittimità richiamando i principi giurisprudenziali di riferimento. 1.1 In premessa, va ricordato che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere delricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2 Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso, ancora, deve strutturarsi sulla contestazione della ricondticibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello; Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 1.3 Non è consentito, inoltre, il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Sez. Unite, 29541 del 16/7/2020, Filardo). Principi analoghi sono stati 8affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, P.; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). 1.4 Il continuo richiamo a passi di deposizioni o parti di documenti che si rinviene nel ricorso rende non ultronea la precisazione dei principi cui è necessario attenersi nella valutazione della tenuta logica dell'apparato motivazionale che sorregge la decisione impugnata e dell'ammissibilità dei motivi che denunciano il deficit di motivazione. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, e completa, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv. 250133 nonché Sez. 1, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167); b) non "manifestamente illogica", ossia viziata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile", per il significato dimostrativo attribuito agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito, con specifici atti del processo, indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova), dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01; Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 1996), Clarke, Rv. 203428 - 01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 1.5 Va però precisato che il vizio di motivazione, nelle sue varie declinazioni, non può essere denunciato con riferimento a specifici atti del processo, lamentando l'omessa considerazione dell'argomento difensivo che a esso si riferisce ovvero il contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante incidenti sulle conclusioni finali. È stato affermato che un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite per cui la 9sua corretta valutazione imporrebbe alla Corte di legittimità di valutarlo congiuntamente le altre prove così sconfinando nei compiti del giudice di merito. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Ne consegue che non è censurabile, se non entro i limiti sopra chiariti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623) per cui "non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..." (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo). Il controllo della motivazione, quindi, deve essere esercitato sul fronte della coordinazione delle preposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato senza possibilità per il giudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, Gargano) e ancor meno di formulare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. E comunque, va sempre rimarcato, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta cioè quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di ol 10valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). 1.6 I motivi dei ricorsi impongono, anche, di chiarire che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01; Sez. 6 , n. 34532 del 22/06/2021, Depetris, Rv. 281935 - 01; Sez. 3, n. 24429 del 27/5/2025, S.). In presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep.2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Il vizio di mancanza di motivazione, in altri termini, in caso di "doppia conforme" è strettamente legato alle ragioni addotte con il gravame nel senso che la riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice o deduzioni generiche, superflue, non pertinenti, manifestamente infondate o palesemente inconsistenti legittimano una scelta motivazionale che prescinde 11dall'esame dettagliato delle doglianze proposte con l'appello, gravando sulla Corte territoriale l'obbligo di confrontarsi con le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute (Sez, 6, n. 3432 del 17/12/2024 (dep. 2025), Fallea; Sez. 5, n. 52619 del 5/10/2016, Unterholzner; Sez. 1, n. 39537 del 8/3/2019, Gulizia) Due ulteriori precisazioni s'impongono in ordine al difetto di motivazione. Va, in primo luogo, ricordato che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). In tema di ricorso per cassazione, inoltre, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi dì fatto da sottoporre a verifica (Sez. 4, n. 24619 del 18/12/2024, Possamai; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02). 1.7 Denunciando, inoltre, il primo e il secondo motivo "il travisamento della prova" è necessario anche chiarire quando ricorre il vizio denunciato. Quest'ultimo, invero, chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di P-- 12re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). E di tutta evidenza che travalichi l'ambito di una tale vizio le questioni afferenti al peso assegnata dai giudici di merito a una determinata prova rispetto ad altre e contrastanti fonti di prova. 2. La delimitazione dell'ambito del giudizio di legittimità rende evidente l'inammissibilità del primo e secondo motivo d'impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione. Le censure difensive, infatti, sotto l'egida della denuncia di vizi di legittimità, finiscono per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno ritenuto le ipotesi delittuose contestate, per prospettare una lettura alternativa del compendio indiziario. La Corte d'appello, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, ha confermato l'impianto accusatorio fondato sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non si basa su una "doppia presunzione", ma su una valutazione complessiva e coordinata degli elementi indiziari -la natura eterogenea e la mole delle prestazioni che sarebbero state rese da [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al medesimo, le peculiarità dei rapporti tra le ditte coinvolte, l'incongruenza degli elementi probatori che sorreggerebbero le contrastanti ipotesi difensive- dalla quale ha desunto, con ragionamento immune da vizi logici, la fittizietà delle operazioni cartolari. In particolare, la Corte territoriale, nel rimarcare la natura delle prestazioni rese, ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avere "competenze e versatilità non solo fuori dal comune ma oltre l'umano", dovendosi ritenere che disponesse di tempo "in misura indeterminata". Vengono, inoltre, richiamate le indagini bancarie che avevano fornito elementi del tutto coerenti con l'ipotesi accusatoria, dimostrando che i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano eclatanti anomalie non spiegabili con le chiavi di lettura difensive. Ancora si sottolinea che coloro che avrebbero coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nel rendere le prestazioni documentate dalle fatture, ossia "i [OSCURATO:PERSONA]", avevano reso dichiarazioni contraddittorie, in palese contrasto con le causali delle fatture, e avevano lasciato tracce documentali della loro presenza in Veneto solo dopo che gli indagati avevano appreso delle indagini della Guardia di Finanza. 13A tale apparato argomentativo la difesa oppone una lettura atomistica di stralci di deposizioni, dai giudici di merito valutate e motivatamente disattese, di cui si chiede una rivalutazione, senza però riuscire a individuare profili di manifesta illogicità nel ragionamento probatorio contestato. Il ricorso riporta stralci delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma ignora gli argomenti con i quali i giudici di merito avevano sottolineato la palese inattendibilità dei dichiaranti. In particolare, il ricorso non si confronta con le palesi incongruenze che emergono dal confronto delle dichiarazioni e fra queste e le fatture emesse per i lavori che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commissionato ai propalanti nell'ambito del rapporto intercorso con Skopgas. Si lamenta il travisamento della prova in relazione: alla deposizione di Cardillo e ai "rapportini" dallo stesso richiamati, senza considerare che tali documenti erano stati esaminati dai giudici di merito che ne avevano segnalato l'esibizione solo in sede dibattimentale, le firma apocrife e la genericità dei dati esposti; alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che alloggiavano in un appartamento messo a loro disposizione da [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che tali dichiarazioni erano stato oggetto di analisi da parte del Tribunale che ne aveva escluso la veridicità sia per l'inaffidabilità dei dichiaranti, sia per l'inverosimiglianza di una così prolungata ospitalità nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale, sia per l'assenza di tracce documentali comprovanti la presenza dei dichiaranti in Veneto prima che avessero conoscenza delle indagini della Guardia di Finanza. Va, quindi, ricordato che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non soltanto quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.4, n. 38202 del 17.7.2016, Ruci, Rv.267611; Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto). 3. Allo stesso modo, la censura relativa alla mancanza di motivazione sul dolo specifico risulta manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta anche dalla gravità e sistematicità delle violazioni, dalla natura delle operazioni e dal contesto fraudolento complessivo in cui la condotta si inserisce. E, in effetti, se si ha riguardo alla durata del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], protrattosi per oltre cinque anni, per la natura delle fatture utilizzate dalla ditta veneta, per gli importi evasi e per il meccanismo che permetteva alla ditta emittente di usufruire di ingenti crediti di imposta ricorrendo, 14a sua volta, alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la chiave di lettura esposta in motivazione è l'unica che possa spiegare i fatti di causa. Il motivo di appello che il ricorso assume negletto censurava tale motivazione con argomenti del tutto inconferenti che prospettavano che [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a verificare i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] senza però confrontarsi con una motivazione che faceva discendere il dolo dalla natura fraudolenta dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non da una "culpa in vigilando" del primo in relazione all'organizzazione imprenditoriale del secondo. Il motivo di gravame, quindi, risulta implicitamente respinto dalla Corte territoriale, in quanto incompatibile con la ricostruzione accolta e, inoltre, manifestamente infondato. Entrambi i motivi conducono alla sua inammissibilità. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso l'attenuante di cui all'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 rilevando che la documentazione allegata non era riferibile con certezza alle ipotesi delittuose contestata e, in ogni caso, che si sarebbe stato in presenza di un concordato tardivo essendo l'estinzione del debito tributario avvenuto ben oltre la conclusione del dibattimento di primo grado. 4.1 La difesa contesta tale valutazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 23 d.l. 34/2023 e sostenendo che la documentazione è "chiara e agevole" essendo indicati gli anni d'imposta oggetto della definizione agevolata. Va subito rilevato che gli argomenti difensivi volti a ottenere l'applicazione delle due cause di non punibilità sopra richiamate non sono state proposte con il gravame e sono pertanto inammissibili. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, emerge che l'applicabilità alla vicenda degli art. 13 comma 3 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 23 d.l. 34 del 2023 non aveva costituito motivo di appello. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013 (dep. 2014), Rv. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che le censure in scrutinio sono state tardivamente sollevate, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, Rv. n. 261438; Sez. 7, ord. n. 27561 del 19/4/2024, Busolli; Sez. 3, 24555 del 4/6/2024, Loviso; Sez. 3, n. 24270 del 9/5/2024, Cobaj). 15Ancora, la lettura delle domande di definizione agevolata e dei modelli F24 allegati al ricorso è tutt'altro che agevole, facendo riferimento a verbali di accertamento che non risultano allegati, a controversie dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di 2 grado in relazione ai quali nessun elemento risulta allegato e per importi che non trovano alcuna corrispondenza con quelli oggetto del presente procedimento. In relazione a tale documentazione la Corte territoriale ha osservato, da una parte, che non poteva ritenersi che fosse "riferibile ai fatti di causa" e, dall'altra, che il difensore, nel relativo motivo, non "ha fornito elementi di chiarezza, limitandosi a fare richiamo alla documentazione allegata e ad invocare la c.d. pace fiscale". Medesima lacuna si rinviene nel ricorso che si limita a osservare che "ogni definizione agevolata" indica "gli anni d'imposta e l'imposta stessa", ignorando, però, che le istanze sono relative a specifici avvisi di accertamento, il cui contenuto non si rileva dalle sentenze di merito, e che gli importi non sono immediatamente riferibili ai reati per cui si procede. In ordine alla tardività del pagamento, si assume che il d.l. 26/10/2019 n. 124, che aveva esteso l'ambito di applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 alle ipotesi di cui all'art. 2 stesso d.lgs., avrebbe fissato il termine ultimo per il pagamento integrale del debito, anche a seguito di procedure conciliative, alla pronuncia della sentenza di appello. Si richiama, quindi, Cass. 43569 del 2023. L'argomento confligge con l'inequivoco dato letterale della norma richiamata, che fa esplicito riferimento all' "apertura del dibattimento di primo grado" quale termine di riferimento e iion trova alcun sostegno nella pronuncia richiamata, che è relativa all'applicazione dell'art. 23 d.l. n. 34 del 2023, convertito dalla I. 56/2023, che ha introdotto una speciale causa di non punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 4.2 Non risulta essere stata richiesta con il gravame l'applicazione dell'art. 13 comma 3-ter d.lgs. 74 del 2000 alla vicenda in esame né era stato invocato l'art. 131-bis c.p. e ciò, per quanto innanzi esposto, esclude che la censura difensiva volta ottenere l'applicazione della causa di non punibilità superi il vaglio di legittimità. 4.3 Venendo alle attenuanti generiche, risulta che dinanzi alla Corte di appello la circostanza era stata richiesta valorizzando il comportamento processuale, la collaborazione prestata nelle indagini, le "modalità attraverso cui si sarebbe svolto il processo" e l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi vengono valutati dalla Corte territoriale che, con motivazione priva di vizi logici eclatanti, li ha ritenuti recessivi rispetto a quelli posti dal 16Tribunale a fondamento del diniego dell'attenuante ("moltitudine delle condotte", "ripetizione per lunghi periodi di tempo", "elevato danno erariale", "disvalore dei fatti", "intento marcatamente lucrativo". Con tale motivazione il ricorso non si confronta. La rubrica del quarto motivo, infatti, fa riferimento alle attenuanti generiche ma nel corso del motivo non si rinviene censura alcuna in ordine alla motivazione che sorregge il diniego. 4.4 È invece fondata la doglianza relativa all'entità della pena comminata: avendo la Corte territoriale dichiarato estinto uno dei reati contestati al capo 6) e il reato di cui al capo 7), la riduzione della pena inflitta per il ritenuto reato continuato avrebbe dovuto essere pari a giorni quaranta, mentre il decremento applicato dalla Corte territoriale è pari a giorni venti. Il palese errore di calcolo deve essere però corretto attraverso l'esercizio del potere di rettifica ex art. 619 comma 2 c.p.p. È stato, infatti, precisato che "in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato" (Sez. 5, n. 32347 del 15/02/2018, Lupo, Rv. 273312 - 01; Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022, Tizzano, Rv. 283975 - 01). Va, quindi, rettificato il calcolo della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] che va ridotta ad anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione. La rettifica del computo della pena non consente di dare rilievo al compimento del termine di prescrizione relativo al reato contestato al capo 6), con riferimento alla dichiarazione presentata il giorno 23/9/2015, giunto a consumazione, considerato il periodo di sospensione intervenuto, il 19/11/2025. L'errore cui è incorsa la Corte territoriale, infatti, non investe alcuno dei punti del capo relativo al predetto reato, che, per effetto dell'inammissibilità dei motivi che li attingevano, risultano definitivamente determinati dalla sentenza impugnata, anche in relazione all'incremento di pena che lo sanziona. Secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite nelle sentenze Tuzzolino ( n. 1 del 19/1/2000, Rv. 216239) e Aiello ( n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966 - 01), quindi, anche in relazione a tale reato, il giudicato risulta formatosi prima del decorso del termine prescrizionale. Unico elemento in ordine al quale il potere giurisdizionale non può considerarsi esaurito è, pertanto, il calcolo matematico delle pene inflitte per ciascuno dei reati avvinti dal vincolo della continuazione che, però, come già osservato, deve essere emendato con l'esercizio dei poteri di rettifica di cui all'art. 619 comma 2 c.p.p. 174.5 Le considerazioni già esposte in ordine alla non riferibilità della documentazione fiscale prodotta ai reati accertati costituisce ostacolo all'accoglimento del quarto motivo, prospettante il pagamento delle "imposte e delle sanzioni contestate con i capi di imputazione". 5. Venendo ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i motivi banalizzano lo sforzo argomentativo dei giudici di merito, sostenendo che il verdetto di condanna era fondato su un grossolano sillogismo che dall'impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di svolgere tutte le attività documentate dalle fatture aveva desunto che nessuna delle attività era venuta in esistenza e sulla sistematica neutralizzazione delle prove dichiarative indicate dalla difesa, sull'assunto che erano inattendibili in quanto legati da rapporti di lavoro o di amicizia con alcuni degli imputati. 5.1 Non è questo, però, il ragionamento probatorio, sviluppato nella sentenza di primo grado, e richiamato dalla Corte territoriale che sorregge la condanna. La Corte d'appello, recependo la ricostruzione del Tribunale, non ha applicato un mero automatismo logico ("se impossibile tutto, allora nulla"), ma ha sviluppato un ragionamento induttivo, partendo dall'analisi complessiva delle risultanze probatorie per giungere alla conclusione della natura fittizia delle fatture. 5.2 II Tribunale ha esaminato le prove dichiarative indicate dalla difesa e la loro irrilevanza è stata fondata non soltanto sui rapporti di lavoro o di amicizia intercorrenti fra i dichiaranti e gli imputati ma anche sulla scorta di considerazioni logiche che i ricorsi a firma degli avv.ti Druda e Zuolo ignorano. A pag. 39 della sentenza di primo grado, quale ulteriore elemento che concorre a dimostrare l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], viene sottolineato che le imprese dei [OSCURATO:PERSONA] avevano emesso svariate fatture in favore di [OSCURATO:PERSONA] per servizi quali: "consulenza presso vostri clienti Italia e Estero"; "per collaborazione per presentazione tecnica e segnalazione clientela [OSCURATO:PERSONA]"; "per lavoro di consulenza pubblicitaria per conto vs clienti [OSCURATO:PERSONA] estero". Viene, quindi, sottolineato che di tali attività non vi è traccia nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Alle pagg. 41, 52 e 53 della sentenza di primo grado, vengono segnalate le anomalie del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] relative: alla incongruenza delle fatture rispetto alle clausole contrattuali e all'inspiegabile rinunzia di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il rimborso delle spese sostenuto, cui avrebbe avuto diritto per espressa previsione del contratto; la non corrispondenza fra le fatture e le dichiarazioni rese dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] escussi come testi in ordine: all'arco temporale in cui [OSCURATO:PERSONA] 18aveva reso le sue prestazioni lavorative; all'epoca in cui aveva acquisito le competenze per svolgere le prestazioni documentate dalle fatture; alle cause che avevano reso inutilizzabile la fornitura del 2019. Alle pagg. 41, 42, 50 e 51 della sentenza di primo grado, ancora, vengono analizzati i rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e viene sottolineato che: le attività descritte dai testi non corrispondevano a quelle indicate nel contratto; nonostante i continui spostamenti che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi collaboratori avrebbero dovuto affrontare per rendere le prestazioni fatturate, non vi era alcuna spesa documentata, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato a dedurre costi significativi inerenti la sua attività d'impresa; la genericità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] incriminate. 5.3 È questa la piattaforma indiziaria che sorregge la conclusione del Tribunale, ripresa dalla Corte d'appello, secondo cui per rendere le prestazioni documentate dalle fatture [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dotato non soltanto del dono dell'ecletticità ma anche di quello dell'ubiquità ( pag. 54 della sentenza di primo grado). Su questo percorso argomentativo di innestano le risposte date dalla Corte territoriale ai motivi di appello che valorizzano: la "contraddizione" fra le dimensioni delle imprese dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il volume di affari documentato dalle fatture; l'eccessiva frammentarietà ed eterogeneità delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali; la mancata indicazione, ai fini fiscali, dei costi di impresa; l'assenza di movimenti di carte di credito riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali prima che si diffondesse la notizia delle verifiche fiscali in corso di svolgimento; l'illogicità del ricorso ad artigiani provenienti dall'Umbria per modesti "lavori di bricolage" da eseguirsi in Veneto; le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] riferite dal commercialista Betti. 5.4 Con tali argomenti il ricorso non si confronta limitandosi a censurare l'ipotesi della Corte d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto preoccuparsi di dar apparire nei confronti di soggetti terzi che svolgeva le attività documentate dalle fatture e la scarsa considerazione della deposizione di Paperi, che accrediterebbe l'ipotesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva 'di collaboratori pagati in nero benché una tale giustificazione non fosse stata mai resa dall'interessato. Senonché le censure difensive, da una parte, investono un argomento del tutto marginale del ragionamento probatorio che sorregge la condanna e, 19dall'altra, non si confrontano con la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto Paperi del tutto inattendibile (pag. 59 della sentenza di appello). 5.5 Viene, quindi, addebitato alla Corte territoriale di aver affermato un principio di automatica inattendibilità dei testi legati agli imputati da rapporti personali o professionali ignorando che a un tale conclusione si era pervenuti a seguito di una valutazione critica delle loro dichiarazioni, contestualizzandole all'interno del più ampio quadro probatorio, che deponeva in senso contrario alla formulazione di un giudizio di affidabilità. Sottrattisi al confronto con gli argomenti con cui i giudici di merito avevano argomentato l'inattendibilità dei testi indicati dalla difesa e ignorando gli esiti delle indagini bancarie, i ricorsi degli avv.ti Druda e Zuolo finiscono per riproporre gli argomenti proposti con il gravame, rinnovando la richiesta di assegnare un diverso peso nel ragionamento probatorio alle deposizioni dei testi indicati dalla difesa. L'aspecificità e la natura fattuale delle doglianze, quindi, per quanto innanzi esposto, non consentono ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di superare il vaglio di ammissibilità. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. 6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i predetti ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. La non completa soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.MRoberto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/4/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 027 Deposi;u.a i Cks.aceneria Oggi, g MAG. 2026 2 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], s Arrabito frI 21