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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36395/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, «avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 192 c.p.p.», non è consentito in sede di legittimità, atteso che, con lo stesso motivo, il ricorrente, ancorché invochi, peraltro cumulativamente, le categorie del vizio motivazionale, in realtà non indica una mancanza, una contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione ma si limita, in effetti, a contestare la persuasività della motivazione e a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza di esse, il che, appunto, non è consentito in sede di legittimità; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emerga alcuno dei denunciati vizi motivazionali, in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente (si vedano le pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo al principio del ne bis in idem, risulta: a) da un lato, non consentito in quanto generico, atteso che il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione che, con riguardo al corrispondente motivo di appello, è stata resa dalla Corte d'appello di Roma (si vedano le pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata); b) dall'altro lato, comunque, manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente escluso la sussistenza di un bis in idem (con riguardo alla sentenza di "patteggiamento" del 07/10/2021 del Tribunale di Rieti) sull'esatta considerazione, quanto al capo A) dell'imputazione, della diversità della sostanza detenuta (nandrolone anziché cocaina) e, quanto al capo B) dell'imputazione, del fatto che la sostanza di cui a tale capo d'imputazione, che era stata sequestrata il 15/01/2021, era altra rispetto a quella che era stata sequestrata il 21/07/2020 e che era stata oggetto del procedimento conclusosi con la menzionata sentenza di "patteggiamento" ed era stata ricevuta in un diverso arco temporale; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce che il fatto attribuito all'imputato avrebbe dovuto essere qualificato non come ricettazione ma come fattispecie di cui all'art. 586-bis cod. pen., «comunque non integrata», è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte d'appello di Roma ha qualificato il fatto di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, come ricettazione sull'esatta considerazione che, in tale reato, il profitto può avere anche natura non patrimoniale e in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione che, per tale ragione, ha ritenuto che la condotta di acquisto di farmaci anabolizzanti, anche al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare, integri, appunto, il reato di cui all'art.648 cod. pen. (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, «avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 192 c.p.p.», non è consentito in sede di legittimità, atteso che, con lo stesso motivo, il ricorrente, ancorché invochi, peraltro cumulativamente, le categorie del vizio motivazionale, in realtà non indica una mancanza, una contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione ma si limita, in effetti, a contestare la persuasività della motivazione e a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza di esse, il che, appunto, non è consentito in sede di legittimità; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emerga alcuno dei denunciati vizi motivazionali, in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente (si vedano le pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo al principio del ne bis in idem, risulta: a) da un lato, non consentito in quanto generico, atteso che il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione che, con riguardo al corrispondente motivo di appello, è stata resa dalla Corte d'appello di Roma (si vedano le pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata); b) dall'altro lato, comunque, manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte d'appello di Roma abbia correttamente escluso la sussistenza di un bis in idem (con riguardo alla sentenza di "patteggiamento" del 07/10/2021 del Tribunale di Rieti) sull'esatta considerazione, quanto al capo A) dell'imputazione, della diversità della sostanza detenuta (nandrolone anziché cocaina) e, quanto al capo B) dell'imputazione, del fatto che la sostanza di cui a tale capo d'imputazione, che era stata sequestrata il 15/01/2021, era altra rispetto a quella che era stata sequestrata il 21/07/2020 e che era stata oggetto del procedimento conclusosi con la menzionata sentenza di "patteggiamento" ed era stata ricevuta in un diverso arco temporale; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce che il fatto attribuito all'imputato avrebbe dovuto essere qualificato non come ricettazione ma come fattispecie di cui all'art. 586-bis cod. pen., «comunque non integrata», è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte d'appello di Roma ha qualificato il fatto di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, come ricettazione sull'esatta considerazione che, in tale reato, il profitto può avere anche natura non patrimoniale e in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione che, per tale ragione, ha ritenuto che la condotta di acquisto di farmaci anabolizzanti, anche al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare, integri, appunto, il reato di cui all'art.648 cod. pen. (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in dat
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