CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 39793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28/02/2022 il Tribunale di Catania confermava l'ordinanza applicativa della custodia in carcere pronunciata dal G.i.p. di Catania in data 05/02/20221 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e estorsione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen.; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non si può ritenere integrato l'elemento della minaccia, atteso che tale considerazione si era basata esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa, che aveva chiarito di essersi sentita intimorita solo a causa del mutamento della voce. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo proposto è finandeqtamenle infon-d-at4, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 5. Quanto al motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina, occorre considerare che il Tribunale della libertà di Catania abbia sul punto adeguatamente motivato, con argomentazioni del tutto logiche e prive di aporie, chiarendo la particolare portata dell'intimidazione conseguente all'azione del ricorrente, il contesto nell'ambito del quale maturava la rapina oggetto di contestazione provvisoria, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, l'esito della visione delle telecamere di video sorveglianza, da ritenere estremamente significativo, tanto da far ritenere ricorrenti gravi indizi di colpevolezza ed adeguata esclusivamente la misura cautelare della custodia in carcere, anche tenuto conto della personalità dell'Aurora e dei suoi precedenti penali, con ciò evidentemente escludendo qualsiasi ipotesi alternativa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo, proponendo all'evidenza un motivo del tutto generico, in assenza di qualsiasi violazione di legge quanto al provvedimento impugnato e in presenza di una motivazione persuasiva, articolata e logica, che non può in alcun modo ritenersi apparente. Il Tribunale ha difatti reso una valutazione ampia e la formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare si è basata esplicitamente su una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato. Tale motivazione si presenta, dunque, del tutto priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.