CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18773/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19916-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25- B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza n. 873/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 19916 sez. ML - ud. 22-03-2022 La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 873 del 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato la stessa Cassa a restituire a [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di vecchiaia, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di fondamento; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA]; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, Ric. 2020 n. 19916 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22