CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di TRENTO'dato avviso alle -ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per uso personale dello stupefacente. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI isabetta Rosi [OSCURATO:PERSONA]