CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 1udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositata dal difensoredell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermatol’affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 216, c. 2,legge fall., a lui contestato per aver distratto, a seguito del fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA]” e allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, alcuni automezzigravati dalla trascrizione del relativo procedimento concorsuale, in qualità diamministratore di fatto nonché socio accomandante della predetta società.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione sarebbe stato ritenuto configurabile seppur inpresenza di un’impossibilità giuridica assoluta dell’azione contestata. Alla luce dellatrascrizione del procedimento concorsuale, infatti, sarebbe risultata impossibile qualsiasisuccessiva cessione degli automezzi con efficacia traslativa, escludendo laconfigurabilità del reato per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, secondo comma,cod. pen., così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’attribuzione della condotta distrattiva all’imputato, poiché non sarebbe stata fornitaalcuna prova specifica del suo coinvolgimento nelle asserite cessioni degli automezzi. Lescritture private infatti non recherebbero in alcuna parte la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA], nérisulterebbe provata la sua partecipazione alle operazioni di vendita. Non sarebbepossibile, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trarre la prova delladistrazione dalla mera condizione di socio o amministratore dell’impresa, ma essaandrebbe tratta da elementi fattuali che consentano di ricondurre al soggetto agente laspecifica condotta distrattiva, assenti nel caso di specie.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, poiché non sarebbero stateadeguatamente considerate le circostanze che escludono il dolo specifico consistente 2nella finalità di recare pregiudizio ai creditori richiesto dalla fattispecie. Nel caso dispecie, dall’esame del C.T.P. e dalla sua relazione risulterebbe che l’imputato avrebbeversato ingenti somme dal proprio patrimonio personale al fine di sostenere l’azienda edevitarne il dissesto, circostanza incompatibile con il suddetto dolo specifico richiestodalla fattispecie. Inoltre, i beni oggetto delle asserite distrazioni sarebbero stati divalore economico pressoché irrisorio.2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge poiché la Corte, alla luce del citatovalore esiguo dei beni asseritamente distratti, destinati alla demolizione, non avrebbeadeguatamente considerato l’assenza di un effettivo depauperamento patrimonialeconseguente alle condotte contestate, omettendo di motivare adeguatamente in ordineall’effettivo pregiudizio arrecato alla massa creditoria.2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge per mancata concessionedell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma 3, l.f., allaluce dell’irrilevanza dell’entità complessiva del danno arrecato alla massa creditoriaconsiderando il modesto valore dei beni contestati e la loro destinazione allademolizione. La Corte di appello non avrebbe poi fornito adeguata motivazione in ordinea tale diniego limitandosi a considerazioni generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Coglie nel segno l’ultimo motivo di ricorso, mentre, nel resto, l’impugnazione deveessere rigettata.2.I primi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchéinterdipendenti, in parte generici e non consentiti, sono nel complesso infondati.2.1.Come rammentato dalla sentenza impugnata, secondo il costante insegnamentodi questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui siconcreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, puòrealizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di essola natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recuperodel bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organiconcorsuali (ex pluribus, Sez.5, n. 48872 del 14/07/2022, Arnoldo, Rv.283893; Sez.5,n. 3984 del 23/11/2022, Catania, n.m.). L’atto distrattivo si perfeziona anche con ilmateriale godimento del bene da parte del soggetto fallito, eventualmente effettuatocon il concesso utilizzo a terzi, senza necessità d'intervento di modifica del regimegiuridico circa la titolarità del bene stesso (in motivazione, Sez.5, n. 44398 del19/06/2017, Fontana e altri, n.m.). 3Ne consegue che non influisce sull’offensività della condotta per il bene giuridico dellasalvaguardia della garanzia dei creditori, e dunque sulla consumazione del reato,l’intervenuta trascrizione della dichiarazione di fallimento in data antecedente alcompimento degli atti di distacco dei beni, dal momento che l’inefficacia ex lege che nederiva nei confronti della massa dei creditori, sancita dagli artt. 42 e segg. l.f., nonesonera il curatore fallimentare dall’ esperimento dell’azione giudiziale di accertamentoe di restituzione nei confronti dei terzi che in qualsiasi modo ne abbiano tratto beneficio,a norma dell’art. 44 e seg. l.f. (arg. ex multis da Cass. civ. Sez.1, ord. n. 29423 del06/11/2025, Rv. 675993; Cass. civ. Sez.3, n. 7477 del 20/03/2020, Rv.657470).2.2.L’attribuibilità all’imputato del depauperamento patrimoniale è stata illustrata, conenunciati chiari ed ineccepibili, ed in un contesto di doppia conforme, dalla decisioneimpugnata, che si è soffermata sulla sua veste di dominus esclusivo dell’impresa fallita,tratta dalle ammissioni fatte in dibattimento e dai numerosi indicatori di riconducibilità,alla sua persona, degli atti di gestione finanziaria accertati dalla curatela del fallimentoe dalle indagini di polizia giudiziaria (pagg.3-5).2.3. Quanto all’elemento costitutivo del dolo, si deve sottolineare che si versa in uncaso di bancarotta fraudolenta post-fallimentare, ove il presupposto della responsabilitànon è tanto ricavabile dal vincolo di cui all’ art.2740 cod. civ., che onera l’imprenditoredella conservazione del proprio patrimonio, presente e futuro, a tutela delle aspettativedei creditori, poiché il fallito è già stato “spossessato” dei beni dell’impresa, transitatinella disponibilità e nel controllo degli organismi della procedura concorsuale; quanto,piuttosto, dall’obbligo di rispettare la regolamentazione della fase della gestione coattivadel patrimonio dell’imprenditore già dichiarato insolvente. La diversa ratio sottesa allafattispecie della bancarotta post-fallimentare di cui all’art. 216 comma 2 l.f., con identiciriflessi per la bancarotta impropria societaria patrimoniale post-fallimentare di cuiall’art. 223 comma 1 l.f., incide sulle modalità di configurazione dell’elemento oggettivo,che non consiste nel dare al patrimonio dell’impresa una destinazione diversa da quelladel soddisfacimento delle obbligazioni contratte, ma nel compimento di atti didisposizione non autorizzati dagli organi fallimentari; e sulle modalità di atteggiarsidell’elemento soggettivo, che rimane il dolo generico, consistente però nella coscienza evolontà dell’atto di spoliazione, sottratto alla prospettiva liquidatoria delsoddisfacimento dei creditori insinuati al passivo del fallimento. Non è necessaria,pertanto, al pari di quanto chiarito in tema di bancarotta fraudolenta per distrazioneprefallimentare, la finalità di recare pregiudizio ai creditori (Sez. U n. 22474 del31/03/2016, Passarelli e altri, Rv. 266805; conf. tra le tante, Sez. 5, n. 21846 del13/02/2014, Rv. 260407; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).2.4. L’effettività della deminutio patrimonii determinata dall’operazione distrattiva èstata congruamente apprezzata dalle proposizioni della sentenza della Corte territorialea riguardo dell’irrilevanza del valore economico dei mezzi, distolti dall’attivo della 4procedura, al lume del consolidato principio di diritto, a cui il collegio intende darecontinuità, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ladismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza diutile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima,esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez.5, n.31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768; ex multis, Sez.5, n. 29838 del07/07/2025, n.m.; Sez.5, n. 32916 del 22/06/2023, n.m.; Sez.5, n. 19882 del10/02/2023, n.m.; Sez.5, n.40389 del 19/09/2022, n.m.). Del resto, che i beni fosseroanche modestamente valsenti è circostanza desumibile dalle emergenze probatorieripercorse dal duplice elaborato di merito al cospetto di quanto rivendicato dalla difesa,che ne ha ricondotto la vendita alle necessità di mantenimento economico dellafamiglia.In definitiva, i rilievi difensivi difettano di specificità estrinseca, perché, meramentereiterativi delle obiezioni già affrontate dalla sentenza impugnata, omettono di misurarsicompiutamente con gli argomenti ivi sviluppati; e, in ogni caso, non sono consentiti inquesta sede, poichè sono orientati a richiedere alla Corte di cassazione una "rilettura"degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito; e non può integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).3.Il quinto motivo, attinente alla mancata applicazione della circostanza attenuante adeffetto speciale della speciale tenuità del danno, è fondato.Il collegio aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, intema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dellacircostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, vavalutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivofallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dallacondotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n.52057 del 26/11/2019, Rv. 277658; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118; Sez.5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243).Il giudice di secondo grado non si è confrontato idoneamente con la questione in talsenso posta con il motivo di gravame, dal momento che, da un lato, ha incentrato leproprie osservazioni sulla insussistenza dei requisiti della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, non invocata dalla difesa, citando parametri di riferimentonon conducenti per lo scrutinio richiesto, come la reiterazione delle condotte distrattiveo i precedenti penali dell’imputato; dall’altro, ha ritenuto di rimarcare il dato,genericamente evocato, della “fuoriuscita dal patrimonio societario di ben quattroautoveicoli di non modesto valore”, senza dedicare alcuna considerazione alle opposte 5valutazioni del consulente tecnico di parte, su cui si è soffermato il ricorso, che pure neha allegato i contenuti in ossequio al principio di autosufficienza; e, peraltro, dopo avermesso in rilievo, nell’occuparsi del motivo d’appello sulla sussistenza del dolo, che“scarsa importanza assume il valore economico dei singoli mezzi”, quasi a noncontrastare l’allegazione difensiva concernente l’obbiettiva esiguità del valore dei benidistratti.4.In conclusione, non risulta appagante l’apparato espositivo della pronuncia indiscorso, in parte intrinsecamente illogico ed in parte contraddittorio, a riguardodell’invocato riconoscimento della ridetta circostanza attenuante e del trattamentosanzionatorio, con la conseguente necessità di una mirata rivisitazione sul punto. Nelresto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere altresì dichiaratal’irrevocabilità della sentenza impugnata nei limiti della statuizione dell’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 219, comma 3,legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso in Roma, 25/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]