Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00684/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con sentenza del 21 dicembre 2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 56 e 610 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) - per avere tentato di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di scattare delle fotografie ad un gazebo in costruzione nella comune area condominiale, cercando di strappargli il cellulare e colpendolo con un pugno, così anche cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 7 - irrogando al medesimo la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto appresso.

La ricostruzione offerta dalla persona offesa era risultata credibile anche perché riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA], di Rauso e Ulinsky (le due ultime nelle parti non ritenute inattendibili).

Costoro avevano concordemente riferito che l'imputato, insieme al complice, avevano circondato la persona offesa per impedirgli di scattare le fotografie al gazebo, non riferendo tuttavia dell'aggressione fisica.

Aggressione che era però comprovata dalle risultanze della certificazione medica (rilasciata immediatamente dopo i fatti) prodotta agli atti, del tutto compatibile con il pugno al volto riferito posto che vi era diagnosticato un trauma contusivo alla regione mascellare sinistra di cui si attestava la tumefazione.

Quanto alla pendenza di altro processo a parti invertite, si era dato solo conto della richiesta di archiviazione del 22 agosto 2016, decisa il 21 febbraio 2017.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo pone la questione delle legittimità costituzionale del decreto legge "cura Italia", lamentando la violazione degli artt. 606 lett. c) e 178 lettera c) cod. proc. pen..

In applicazione dell'art. 83, comma 1, dell'indicato decreto, la discussione sull'appello promosso dall'imputato, fissata per l'udienza del 30 marzo 2020, veniva rinviata d'ufficio al 21 dicembre 2020, la comunicazione di tale rinvio veniva fatta, ai sensi del comma 14 del medesimo art. 83, dello stesso decreto, al solo difensore di fiducia e non anche all'imputato.

Il decreto "Cura Italia" aveva pertanto imposta una domiciliazione per legge, che sacrificava il diritto di difesa dell'imputato.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata assunzione e valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nelle forme e con i criteri previsti dall'art. 210 cod. proc. pen. avendo tempestivamente eccepito la pendenza di un giudizio, a parti processuali invertite, sui medesimi fatti.

Un procedimento che non era stato affatto archiviato come aveva affermato dalla Corte territoriale posto che alla richiesta, in tal senso, del pubblico ministero era invece seguito il rinvio a giudizio.

Si era poi valutati come riscontri la certificazione medica e la deposizione dei teste [OSCURATO:PERSONA] nonostante quest'ultima non avesse mai riferito la denunciata aggressione fisica.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia il vizio di motivazione laddove si era ritenuto che la deposizione della persona offesa fosse stata riscontrata dalle ulteriori dichiarazioni, posto che, al contrario, nessuna delle persone escusse aveva riferito della denunciata aggressione fisica.

L'attendibilità della persona offesa poi era stata posta ulteriormente in dubbio dall'assoluzione del coimputato dell'odierno ricorrente, proprio in base alla smentita, di quanto ricostruito dalla persona offesa, ad opera delle ulteriori testimonianze.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ricordando come non spetti all'imputato la notifica dell'udienza di rinvio essendo previsto solo l'avviso per pec. al difensore e come l'incompatibilità ad assumere la veste di testimone debba essere rilevata prima della sua escussione (Cass. 13391/2019).

3. Il difensore del ricorrente ha inviato gli allegati con i quali intende provare l'incompatibilità a rendere testimonianza, in allora, della persona offesa.

Aveva anche avanzato, ma oltre il termine presto per legge, la richiesta di trattazione orale del processo davanti a questa Corte.

La parte civile ha inviato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso e per la rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato.1.

L'eccezione di legittimità costituzionale proposta in relazione all'art. 83 del decreto "Cura Italia", che, in deroga all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., consente di notificare il rinvio dell'udienza non celebrata nel periodo di sospensione dell'attività in concomitanza con la pandernia dovuta al virus Covid 19, è solo genericamente proposta dal momento che, in nulla argomentata, non vi si indica neppure il parametro costituzionale che si assume disatteso.

Si deve, comunque, ritenere che lo stesso non sia l'art. 3 della Costituzione dal momento che la disposizione censurata neppure esattamente indicata ma si tratta certo del comma 14 dell'art. 83 che dispone che, nei processi penali oggetto del decreto 17 marzo 2020 n. 18 e delle successive modifiche, "le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 (di rinvio o di trattazione) agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio" - vale per tutti i procedimenti penali pendenti, senza pertanto costituire alcuna posizione di minor tutela per alcuni imputati rispetto ad altri.

Né si prospetta alcuna violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione considerando che, con la norma in oggetto, si è inteso far fronte ad una situazione pandennica che aveva imposto di limitare al minimo i movimenti delle persone e quindi anche quelli dei messi notificatori, situazione che, nel ricorso, non si contesta.

Dato il contesto, l'alternativa forma di comunicazione e notificazione degli atti all'imputato, prevista dal decreto, era comunque atta a garantire la conoscenza, in capo all'imputato, della data di rinvio dell'udienza che avrebbe dovuto celebrarsi nel periodo di sospensione dell'attività, inviando, a suo nome, l'avviso presso il suo difensore, tanto che, nell'odiernw caso di specie, non la si contesta neppure, limitandosi, nel ricorso, a formulare, come si è detto, generiche censure di astratta incostituzionalità della norma.

Sono, in conclusione, evidenti sia l'irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 del decreto "Cura Italia", sia la sua manifesta infondatezza.

2. Gli ulteriori motivi di censura sono versati in fatto e non tengono così conto del perimetro del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, non essendo consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte territoriale, infatti, aveva considerato attendibile la ricostruzione offerta dalla persona offesa perché adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni di altri testimoni, almeno uno dei quali aveva riferito dell'accerchiamento patito dalla medesima, un evidente prodromo dei successivi fatti, di violenza privata e di lesioni personali.

Un ulteriore riscontro, non altrimenti interpretabile, era concretato dalle risultanze della certificazione medica.

Si erano così raccolti e valutati, da parte dei giudici del merito, convincenti elementi esterni di riscontro al narrato del testimone, pur non risultando, a quel momento, che la sua dichiarazione dovesse essere altrimenti valutata (ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. come pretende il ricorrente avvalendosi però di atti processuali successivi o non, in allora, conosciuti).

Quanto, invece, alla "forma" dell'assunzione della testimonianza, si rammenta che la persona offesa è stata escussa nel corso delle indagini preliminari (e le sue dichiarazioni sono poi divenute utilizzabili a seguito della scelta, da parte dell'imputato, del rito abbreviato) e che, tantomeno, risulta che, in quel momento, il dichiarante avesse assunto, per quei fatti, veste diversa.

Si era così fatta corretta applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 33583 del .26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482, secondo la quale, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tennpus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato.

Dovendosi poi ricordare che la prova o l'allegazione dei fatti dai quali deve evincersi una diversa veste della testimonianza è onere della parte interessata ad opporsi alla sua assunzione (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422).

Vero è che, nel caso concreto, la difesa dell'imputato non aveva assistito all'escussione della persona offesa perché sentita in indagini preliminari ma, intendendo assumere che la stessa fosse viziata da inutilizzabilità assoluta perché raccolta contra legem (in applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni 4 unite con la sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv 216246), avrebbe dovuto dimostrare o quantomeno allegare il fatto che chi aveva proceduto all'assunzione dell'atto avrebbe dovuto essere già a conoscenza della diversa veste processuale assunta dal soggetto che, al momento, appariva solo informato sui fatti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non avendo la parte civile fornito un argomentato contributo all'odierna discussione non si provvede alla rifusione delle spese del grado (da ultimo: Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).

P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del 21 dicembre 2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 56 e 610 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) - per avere tentato di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di scattare delle fotografie ad un gazebo in costruzione nella comune area condominiale, cercando di strappargli il cellulare e colpendolo con un pugno, così anche cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 7 - irrogando al medesimo la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto appresso. La ricostruzione offerta dalla persona offesa era risultata credibile anche perché riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA], di Rauso e Ulinsky (le due ultime nelle parti non ritenute inattendibili). Costoro avevano concordemente riferito che l'imputato, insieme al complice, avevano circondato la persona offesa per impedirgli di scattare le fotografie al gazebo, non riferendo tuttavia dell'aggressione fisica. Aggressione che era però comprovata dalle risultanze della certificazione medica (rilasciata immediatamente dopo i fatti) prodotta agli atti, del tutto compatibile con il pugno al volto riferito posto che vi era diagnosticato un trauma contusivo alla regione mascellare sinistra di cui si attestava la tumefazione. Quanto alla pendenza di altro processo a parti invertite, si era dato solo conto della richiesta di archiviazione del 22 agosto 2016, decisa il 21 febbraio 2017. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo pone la questione delle legittimità costituzionale del decreto legge "cura Italia", lamentando la violazione degli artt. 606 lett. c) e 178 lettera c) cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 83, comma 1, dell'indicato decreto, la discussione sull'appello promosso dall'imputato, fissata per l'udienza del 30 marzo 2020, veniva rinviata d'ufficio al 21 dicembre 2020, la comunicazione di tale rinvio veniva fatta, ai sensi del comma 14 del medesimo art. 83, dello stesso decreto, al solo difensore di fiducia e non anche all'imputato. Il decreto "Cura Italia" aveva pertanto imposta una domiciliazione per legge, che sacrificava il diritto di difesa dell'imputato.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata assunzione e valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nelle forme e con i criteri previsti dall'art. 210 cod. proc. pen. avendo tempestivamente eccepito la pendenza di un giudizio, a parti processuali invertite, sui medesimi fatti. Un procedimento che non era stato affatto archiviato come aveva affermato dalla Corte territoriale posto che alla richiesta, in tal senso, del pubblico ministero era invece seguito il rinvio a giudizio. Si era poi valutati come riscontri la certificazione medica e la deposizione dei teste [OSCURATO:PERSONA] nonostante quest'ultima non avesse mai riferito la denunciata aggressione fisica. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia il vizio di motivazione laddove si era ritenuto che la deposizione della persona offesa fosse stata riscontrata dalle ulteriori dichiarazioni, posto che, al contrario, nessuna delle persone escusse aveva riferito della denunciata aggressione fisica. L'attendibilità della persona offesa poi era stata posta ulteriormente in dubbio dall'assoluzione del coimputato dell'odierno ricorrente, proprio in base alla smentita, di quanto ricostruito dalla persona offesa, ad opera delle ulteriori testimonianze. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ricordando come non spetti all'imputato la notifica dell'udienza di rinvio essendo previsto solo l'avviso per pec. al difensore e come l'incompatibilità ad assumere la veste di testimone debba essere rilevata prima della sua escussione (Cass. 13391/2019). 3. Il difensore del ricorrente ha inviato gli allegati con i quali intende provare l'incompatibilità a rendere testimonianza, in allora, della persona offesa. Aveva anche avanzato, ma oltre il termine presto per legge, la richiesta di trattazione orale del processo davanti a questa Corte. La parte civile ha inviato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso e per la rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato.1. L'eccezione di legittimità costituzionale proposta in relazione all'art. 83 del decreto "Cura Italia", che, in deroga all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., consente di notificare il rinvio dell'udienza non celebrata nel periodo di sospensione dell'attività in concomitanza con la pandernia dovuta al virus Covid 19, è solo genericamente proposta dal momento che, in nulla argomentata, non vi si indica neppure il parametro costituzionale che si assume disatteso. Si deve, comunque, ritenere che lo stesso non sia l'art. 3 della Costituzione dal momento che la disposizione censurata neppure esattamente indicata ma si tratta certo del comma 14 dell'art. 83 che dispone che, nei processi penali oggetto del decreto 17 marzo 2020 n. 18 e delle successive modifiche, "le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 (di rinvio o di trattazione) agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio" - vale per tutti i procedimenti penali pendenti, senza pertanto costituire alcuna posizione di minor tutela per alcuni imputati rispetto ad altri. Né si prospetta alcuna violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione considerando che, con la norma in oggetto, si è inteso far fronte ad una situazione pandennica che aveva imposto di limitare al minimo i movimenti delle persone e quindi anche quelli dei messi notificatori, situazione che, nel ricorso, non si contesta. Dato il contesto, l'alternativa forma di comunicazione e notificazione degli atti all'imputato, prevista dal decreto, era comunque atta a garantire la conoscenza, in capo all'imputato, della data di rinvio dell'udienza che avrebbe dovuto celebrarsi nel periodo di sospensione dell'attività, inviando, a suo nome, l'avviso presso il suo difensore, tanto che, nell'odiernw caso di specie, non la si contesta neppure, limitandosi, nel ricorso, a formulare, come si è detto, generiche censure di astratta incostituzionalità della norma. Sono, in conclusione, evidenti sia l'irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 del decreto "Cura Italia", sia la sua manifesta infondatezza. 2. Gli ulteriori motivi di censura sono versati in fatto e non tengono così conto del perimetro del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, non essendo consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, infatti, aveva considerato attendibile la ricostruzione offerta dalla persona offesa perché adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni di altri testimoni, almeno uno dei quali aveva riferito dell'accerchiamento patito dalla medesima, un evidente prodromo dei successivi fatti, di violenza privata e di lesioni personali. Un ulteriore riscontro, non altrimenti interpretabile, era concretato dalle risultanze della certificazione medica. Si erano così raccolti e valutati, da parte dei giudici del merito, convincenti elementi esterni di riscontro al narrato del testimone, pur non risultando, a quel momento, che la sua dichiarazione dovesse essere altrimenti valutata (ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. come pretende il ricorrente avvalendosi però di atti processuali successivi o non, in allora, conosciuti). Quanto, invece, alla "forma" dell'assunzione della testimonianza, si rammenta che la persona offesa è stata escussa nel corso delle indagini preliminari (e le sue dichiarazioni sono poi divenute utilizzabili a seguito della scelta, da parte dell'imputato, del rito abbreviato) e che, tantomeno, risulta che, in quel momento, il dichiarante avesse assunto, per quei fatti, veste diversa. Si era così fatta corretta applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 33583 del .26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482, secondo la quale, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tennpus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. Dovendosi poi ricordare che la prova o l'allegazione dei fatti dai quali deve evincersi una diversa veste della testimonianza è onere della parte interessata ad opporsi alla sua assunzione (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422). Vero è che, nel caso concreto, la difesa dell'imputato non aveva assistito all'escussione della persona offesa perché sentita in indagini preliminari ma, intendendo assumere che la stessa fosse viziata da inutilizzabilità assoluta perché raccolta contra legem (in applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni 4 unite con la sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv 216246), avrebbe dovuto dimostrare o quantomeno allegare il fatto che chi aveva proceduto all'assunzione dell'atto avrebbe dovuto essere già a conoscenza della diversa veste processuale assunta dal soggetto che, al momento, appariva solo informato sui fatti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non avendo la parte civile fornito un argomentato contributo all'odierna discussione non si provvede alla rifusione delle spese del grado (da ultimo: Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713). P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese
Sentenza Cassazione n. 00684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris