Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 237/1988
ECLI:IT:COST:1988:237
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ha promosso conflitto di
attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4
n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno
9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato
tecnico interregionale per la prevenzione incendi.
Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza
legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi
antincendi".
L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la
reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel
territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede
che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il
decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3
settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non
applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente.
Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n.
7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato
la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione
incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo
dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, va dichiarata cessata
la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI