Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 237/1988

ECLI:IT:COST:1988:237
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] ha promosso conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4 n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi.

Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi antincendi".

L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente.

Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n. 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ha promosso conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4 n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi. Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi antincendi". L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente. Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n. 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 237/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris