Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 25147/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;Numero registro generale 3244/2025- resistente con mandato -N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 642/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 613/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’, che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delegaverbale avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appellodi Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che, asua volta, aveva dichiarato «l’inesistenza del diritto a procederein sede esecutiva sulla base delle cartelle di pagamento di cui aln.1, 2 e 3 del ricorso recanti crediti di titolarità dell’INAIL,nonché degli avvisi di addebito di cui al n. da 4 a 21 del ricorso,recent(i) crediti di titolarità dell’INPS, per intervenutaprescrizione».A fondamento della decisione la Corte territoriale haosservato che l’intimazione di pagamento è stata notificata il 17maggio 2022, allorché era già decorso il termine quinquennaledi prescrizione (decorrente dal 6 maggio 2016) sospeso per 311Numero registro generale 3244/2025giorni in forza della legislazione speciale legata all’emergenzaN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026da COVID-19.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Invero, alla sospensione per 129 giorni, disposta daldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, si devesommare la sospensione per 182 giorni, stabilita dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.Nel caso di specie non si applica l’ulteriore sospensioneprevista dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, chenon concerne i crediti contributivi già scaduti, ma soltanto icrediti contributivi in scadenza.

La previsione menziona, difatti,la sospensione dei termini di versamento in scadenza e attieneai soli crediti che avrebbero dovuto essere soddisfatti inquell’arco temporale.2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria inprossimità dell’udienza pubblica.3.– [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato procuraspeciale.

L’INAIL, pure ritualmente evocato in giudizio, èrimasto intimato.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 9giugno 2026.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 3244/20256.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto leN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria; il difensoreData pubblicazione 09/09/2026dell’Istituto e della controricorrente hanno ribadito leargomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richiesteriportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), l’Inps denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, dell’art. 12del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dell’art. 3,commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escluderel’applicabilità dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, riguardante icontributi di cui si discute in causa, «la cui riscossione è statagià affidata all’Agente della Riscossione» (pagina 13 del ricorsoper cassazione).Il legislatore avrebbe sospeso, dall’8 marzo 2020 al 31agosto 2021, i termini dei versamenti in scadenza nel medesimoperiodo per le entrate tributarie e non tributarie derivanti dacartelle esattoriali e avvisi di addebito.

Nel caso di specie,pertanto, nessuna prescrizione si sarebbe compiuta.Tali conclusioni varrebbero a fortiori considerando laproroga biennale dei termini di prescrizione, contemplatadall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, che differiscei termini di prescrizione e di decadenza per l’attività degli entiimpositori fino al 31 dicembre del secondo anno successivo allafine del periodo di sospensione.Numero registro generale 3244/20252.– Le censure sono fondate.

Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/20263.– Occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, il quadrDoat a pubblicazione 09/09/2026normativo in cui si collocano le questioni devolute a questaCorte.3.1.– L’art. 37, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, nel testomodificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, hastabilito che «I termini di prescrizione delle contribuzioni diprevidenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3,comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, peril periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendonoa decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorsoabbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso èdifferito alla fine del periodo».3.2.– L’art. 11 del d.l. n. 183 del 2020, rubricato «Prorogadi termini in materia di competenza del Ministero del lavoro edelle politiche sociali», al comma 9, ha disposto la sospensionedei «termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza eassistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995, n. 335» fino al 30 giugno 2021,fissando la ripresa della decorrenza dei termini a partire dallafine del periodo di sospensione.Anche in tale ipotesi, il legislatore ha differito l’inizio dellaprescrizione alla fine del periodo di sospensione, ove l’iniziodella prescrizione cada durante tale periodo (art. 11, comma 9,secondo periodo, del d.l. n. 183 del 2020).La Corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso di speciesoltanto la sospensione derivante dall’art. 37 del d.l. n. 18 del2020 e dall’art. 11 del d.l. n. 183 del 2020.Numero registro generale 3244/20253.3.– Il ricorrente ricorda che a tali previsioni si affiancaN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026l’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, che ha introdotto unaData pubblicazione 09/09/2026«sospensione dei termini di versamento dei carichi affidatiall’agente della riscossione».In particolare, il legislatore, per le entrate tributarie e nontributarie, ha sospeso «i termini dei versamenti, in scadenza nelperiodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossionenonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (comma 1, primo periodo).I versamenti oggetto di sospensione devono essere eseguiti«in unica soluzione entro il mese successivo al termine delperiodo di sospensione» (comma 1, secondo periodo).In tale fattispecie, si applicano le disposizioni dell’art. 12 deld.lgs. n. 159 del 2015 (comma 1, quarto periodo), inserite in unpiù vasto intervento normativo, finalizzato a dettare «Misure perla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia diriscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a),della legge 11 marzo 2014, n. 23».3.4.– Il citato art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, al comma1, così statuisce: «Le disposizioni in materia di sospensione deitermini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria controgli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggettiinteressati da eventi eccezionali, comportano altresì, per uncorrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesseentrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimentianche processuali, nonché la sospensione dei termini diNumero registro generale 3244/2025prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controlloN, umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli entiData pubblicazione 09/09/2026impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Salvo diversedisposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mesesuccessivo al termine del periodo di sospensione».L’assetto prefigurato dal legislatore si completa con quantodispone l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015: «Itermini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli ufficidegli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali edegli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comunicolpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territoridi Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscaleo sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventieccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degliadempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizionidell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, finoal 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periododi sospensione».4.– Sulle questioni controverse questa Corte ha giàaffermato che, in tema di sospensione della riscossionemediante ruolo per l’emergenza COVID-19, ai sensi delcombinato disposto dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del2020, e dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, iltermine entro cui notificare l’intimazione di pagamento previstadall’art. 50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, al fine di evitare il maturare della prescrizione del credito,Numero registro generale 3244/2025deve intendersi prorogato di 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026agosto 2021), ove pendente alla data dell’8 marzo 2020, maData pubblicazione 09/09/2026non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021,e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendentealla data dell’8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre2020 ed il 31 dicembre 2021 (Cass., sez. trib., 28 dicembre2025, n. 34336 e n. 34329).5.– A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla scorta deiseguenti rilievi, richiamati anche dal Pubblico Ministero e, nellamemoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza,dall’Istituto ricorrente: «In tema di sospensione dellariscossione mediante ruolo per l’emergenza Covid, ai sensi delcombinato disposto dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 12,commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cuinotificare l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50,comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturaredella prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n.542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendentealla data dell’8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossiafino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell’8 marzo2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre2021 “il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali siverifica la sospensione” ex comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 159del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell’art.68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall’8 marzo 2020 al 31agosto 2021”).

La disciplina dei primi – quelli che, in quantonon in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regolaNumero registro generale 3244/2025generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell’art. 68N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell’art. 12 d.lgs. n. 159 delData pubblicazione 09/09/20262015: in ragione dell’“incipit”, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542giorni, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Tuttavia, in ragionedell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, sonocorrispondentemente “sospesi” i “termini di prescrizione edecadenza” dell’attività amministrativa ed in specie, per quantoquivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle dipagamento, con inibizione finanche della loro emissione excomma 3 dell’art. 12 cit.).

Ora, però, poiché giust’appunto ilrichiamo dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 1[8] del 2020 all’art. 12D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suocomma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto inscadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023,corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza dellasospensione.

Infatti – a tenore del comma 2 dell’art. 12 d.lgs.n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini diprescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la“proroga”, espressamente “in deroga” all’art. 3, comma 3, St.contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo allafine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che lasospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il“periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”» (ordinanza n.34329 del 2025, cit., punti 3.7.,

3.7.1. e

3.7.2. delle Ragionidella decisione; nello stesso senso, ordinanza n. 34336 del2025, cit., punti 9, 9.1.,

9.2. delle Ragioni della decisione).Numero registro generale 3244/2025In tale prospettiva, l’art. 68 del d.l. n.18 del 2020, neNl umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, reca unaData pubblicazione 09/09/2026disciplina di carattere generale, di sospensione non solo dei“termini di versamento” dei carichi affidati all’agente dellariscossione, ma dell’attività di riscossione, ampiamente intesa,comprensiva, per quanto qui più rileva, della notificadell’intimazione di pagamento.6.– All’orientamento citato, ribadito in molteplici occasioni,anche di recente (Cass., sez. trib., 3 luglio 2026, n. 22670, 29aprile 2026, n. 11824, e 21 aprile 2026, n. 10500), occorre, inquesta sede, dare continuità.Ai princìpi che questa Corte ha nel frattempo consolidatonon si è attenuta la sentenza d’appello, nel reputare inapplicabilile previsioni dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 11 deld.lgs. n. 159 del 2015, anche per quel che concerne l’incidenzasul corso della prescrizione e la conseguente sospensione dellastessa.7.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimentodel ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.8.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro,che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame dellacontroversia in conformità ai princìpi ribaditi nella presentesentenza.9.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronunciasulle spese del presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 3244/2025Numero sezionale 2840/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Neu mreinrov dii ara ccolta generale 25147/2026Data pubblicazione 09/09/2026la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.La Consigliera est.

La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;Numero registro generale 3244/2025- resistente con mandato -N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 642/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 613/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’, che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delegaverbale avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appellodi Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che, asua volta, aveva dichiarato «l’inesistenza del diritto a procederein sede esecutiva sulla base delle cartelle di pagamento di cui aln.1, 2 e 3 del ricorso recanti crediti di titolarità dell’INAIL,nonché degli avvisi di addebito di cui al n. da 4 a 21 del ricorso,recent(i) crediti di titolarità dell’INPS, per intervenutaprescrizione».A fondamento della decisione la Corte territoriale haosservato che l’intimazione di pagamento è stata notificata il 17maggio 2022, allorché era già decorso il termine quinquennaledi prescrizione (decorrente dal 6 maggio 2016) sospeso per 311Numero registro generale 3244/2025giorni in forza della legislazione speciale legata all’emergenzaN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026da COVID-19.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Invero, alla sospensione per 129 giorni, disposta daldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, si devesommare la sospensione per 182 giorni, stabilita dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.Nel caso di specie non si applica l’ulteriore sospensioneprevista dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, chenon concerne i crediti contributivi già scaduti, ma soltanto icrediti contributivi in scadenza. La previsione menziona, difatti,la sospensione dei termini di versamento in scadenza e attieneai soli crediti che avrebbero dovuto essere soddisfatti inquell’arco temporale.2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria inprossimità dell’udienza pubblica.3.– [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato procuraspeciale. L’INAIL, pure ritualmente evocato in giudizio, èrimasto intimato.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 9giugno 2026.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 3244/20256.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto leN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria; il difensoreData pubblicazione 09/09/2026dell’Istituto e della controricorrente hanno ribadito leargomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richiesteriportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), l’Inps denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, dell’art. 12del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dell’art. 3,commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escluderel’applicabilità dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, riguardante icontributi di cui si discute in causa, «la cui riscossione è statagià affidata all’Agente della Riscossione» (pagina 13 del ricorsoper cassazione).Il legislatore avrebbe sospeso, dall’8 marzo 2020 al 31agosto 2021, i termini dei versamenti in scadenza nel medesimoperiodo per le entrate tributarie e non tributarie derivanti dacartelle esattoriali e avvisi di addebito. Nel caso di specie,pertanto, nessuna prescrizione si sarebbe compiuta.Tali conclusioni varrebbero a fortiori considerando laproroga biennale dei termini di prescrizione, contemplatadall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, che differiscei termini di prescrizione e di decadenza per l’attività degli entiimpositori fino al 31 dicembre del secondo anno successivo allafine del periodo di sospensione.Numero registro generale 3244/20252.– Le censure sono fondate. Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/20263.– Occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, il quadrDoat a pubblicazione 09/09/2026normativo in cui si collocano le questioni devolute a questaCorte.3.1.– L’art. 37, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, nel testomodificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, hastabilito che «I termini di prescrizione delle contribuzioni diprevidenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3,comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, peril periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendonoa decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorsoabbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso èdifferito alla fine del periodo».3.2.– L’art. 11 del d.l. n. 183 del 2020, rubricato «Prorogadi termini in materia di competenza del Ministero del lavoro edelle politiche sociali», al comma 9, ha disposto la sospensionedei «termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza eassistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995, n. 335» fino al 30 giugno 2021,fissando la ripresa della decorrenza dei termini a partire dallafine del periodo di sospensione.Anche in tale ipotesi, il legislatore ha differito l’inizio dellaprescrizione alla fine del periodo di sospensione, ove l’iniziodella prescrizione cada durante tale periodo (art. 11, comma 9,secondo periodo, del d.l. n. 183 del 2020).La Corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso di speciesoltanto la sospensione derivante dall’art. 37 del d.l. n. 18 del2020 e dall’art. 11 del d.l. n. 183 del 2020.Numero registro generale 3244/20253.3.– Il ricorrente ricorda che a tali previsioni si affiancaN umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026l’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, che ha introdotto unaData pubblicazione 09/09/2026«sospensione dei termini di versamento dei carichi affidatiall’agente della riscossione».In particolare, il legislatore, per le entrate tributarie e nontributarie, ha sospeso «i termini dei versamenti, in scadenza nelperiodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossionenonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (comma 1, primo periodo).I versamenti oggetto di sospensione devono essere eseguiti«in unica soluzione entro il mese successivo al termine delperiodo di sospensione» (comma 1, secondo periodo).In tale fattispecie, si applicano le disposizioni dell’art. 12 deld.lgs. n. 159 del 2015 (comma 1, quarto periodo), inserite in unpiù vasto intervento normativo, finalizzato a dettare «Misure perla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia diriscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a),della legge 11 marzo 2014, n. 23».3.4.– Il citato art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, al comma1, così statuisce: «Le disposizioni in materia di sospensione deitermini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria controgli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggettiinteressati da eventi eccezionali, comportano altresì, per uncorrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesseentrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimentianche processuali, nonché la sospensione dei termini diNumero registro generale 3244/2025prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controlloN, umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli entiData pubblicazione 09/09/2026impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diversedisposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mesesuccessivo al termine del periodo di sospensione».L’assetto prefigurato dal legislatore si completa con quantodispone l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015: «Itermini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli ufficidegli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali edegli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comunicolpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territoridi Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscaleo sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventieccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degliadempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizionidell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, finoal 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periododi sospensione».4.– Sulle questioni controverse questa Corte ha giàaffermato che, in tema di sospensione della riscossionemediante ruolo per l’emergenza COVID-19, ai sensi delcombinato disposto dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del2020, e dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, iltermine entro cui notificare l’intimazione di pagamento previstadall’art. 50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, al fine di evitare il maturare della prescrizione del credito,Numero registro generale 3244/2025deve intendersi prorogato di 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026agosto 2021), ove pendente alla data dell’8 marzo 2020, maData pubblicazione 09/09/2026non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021,e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendentealla data dell’8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre2020 ed il 31 dicembre 2021 (Cass., sez. trib., 28 dicembre2025, n. 34336 e n. 34329).5.– A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla scorta deiseguenti rilievi, richiamati anche dal Pubblico Ministero e, nellamemoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza,dall’Istituto ricorrente: «In tema di sospensione dellariscossione mediante ruolo per l’emergenza Covid, ai sensi delcombinato disposto dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 12,commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cuinotificare l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50,comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturaredella prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n.542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendentealla data dell’8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossiafino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell’8 marzo2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre2021 “il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali siverifica la sospensione” ex comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 159del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell’art.68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall’8 marzo 2020 al 31agosto 2021”). La disciplina dei primi – quelli che, in quantonon in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regolaNumero registro generale 3244/2025generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell’art. 68N umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell’art. 12 d.lgs. n. 159 delData pubblicazione 09/09/20262015: in ragione dell’“incipit”, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542giorni, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, in ragionedell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, sonocorrispondentemente “sospesi” i “termini di prescrizione edecadenza” dell’attività amministrativa ed in specie, per quantoquivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle dipagamento, con inibizione finanche della loro emissione excomma 3 dell’art. 12 cit.). Ora, però, poiché giust’appunto ilrichiamo dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 1[8] del 2020 all’art. 12D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suocomma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto inscadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023,corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza dellasospensione. Infatti – a tenore del comma 2 dell’art. 12 d.lgs.n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini diprescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la“proroga”, espressamente “in deroga” all’art. 3, comma 3, St.contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo allafine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che lasospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il“periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”» (ordinanza n.34329 del 2025, cit., punti 3.7., 3.7.1. e 3.7.2. delle Ragionidella decisione; nello stesso senso, ordinanza n. 34336 del2025, cit., punti 9, 9.1., 9.2. delle Ragioni della decisione).Numero registro generale 3244/2025In tale prospettiva, l’art. 68 del d.l. n.18 del 2020, neNl umero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 25147/2026richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, reca unaData pubblicazione 09/09/2026disciplina di carattere generale, di sospensione non solo dei“termini di versamento” dei carichi affidati all’agente dellariscossione, ma dell’attività di riscossione, ampiamente intesa,comprensiva, per quanto qui più rileva, della notificadell’intimazione di pagamento.6.– All’orientamento citato, ribadito in molteplici occasioni,anche di recente (Cass., sez. trib., 3 luglio 2026, n. 22670, 29aprile 2026, n. 11824, e 21 aprile 2026, n. 10500), occorre, inquesta sede, dare continuità.Ai princìpi che questa Corte ha nel frattempo consolidatonon si è attenuta la sentenza d’appello, nel reputare inapplicabilile previsioni dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 11 deld.lgs. n. 159 del 2015, anche per quel che concerne l’incidenzasul corso della prescrizione e la conseguente sospensione dellastessa.7.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimentodel ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.8.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro,che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame dellacontroversia in conformità ai princìpi ribaditi nella presentesentenza.9.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronunciasulle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 3244/2025Numero sezionale 2840/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Neu mreinrov dii ara ccolta generale 25147/2026Data pubblicazione 09/09/2026la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.La Consigliera est. La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris