Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04178/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 02/04/2025, che lo condannava alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 2 legge 110 del 1975; osservato che il primo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito. considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si censura la corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della

I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatoria e della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero il Tribunale ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di effettuare una positiva prognosi sulla futura astensione dal commettere reati; quanto alla dosimetria sanzionatoria è sufficiente rilevare come il Giudice di merito abbia individuato la pena base del contestato reato nel minimo edittale, peraltro ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 02/04/2025, che lo condannava alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 2 legge 110 del 1975; osservato che il primo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito. considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si censura la corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatoria e della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero il Tribunale ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di effettuare una positiva prognosi sulla futura astensione dal commettere reati; quanto alla dosimetria sanzionatoria è sufficiente rilevare come il Giudice di merito abbia individuato la pena base del contestato reato nel minimo edittale, peraltro ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04178/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris