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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41374/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce dell'assorbente principio secondo cui, ove il reclamo giurisdizionale del detenuto postuli la ricognizione della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena e della situazione di fatto ivi esistente, il trasferimento del reclamante ad altro istituto, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, priva di interesse il proposto gravame di merito, come correttamente ivi deciso; Considerato che il tema degli orari di fruizione della televisione è appunto rimesso alla regolamentazione interna dei singoli istituti e alle competenze delle Direzioni, e che tale assetto è divenuto applicabile anche nei reparti che accolgono soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen, come da nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 22 agosto 2019 (negli esatti termini, Sez. 1, n. 35223 del 07/10/2020, D'Ambrogio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce dell'assorbente principio secondo cui, ove il reclamo giurisdizionale del detenuto postuli la ricognizione della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena e della situazione di fatto ivi esistente, il trasferimento del reclamante ad altro istituto, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, priva di interesse il proposto gravame di merito, come correttamente ivi deciso; Considerato che il tema degli orari di fruizione della televisione è appunto rimesso alla regolamentazione interna dei singoli istituti e alle competenze delle Direzioni, e che tale assetto è divenuto applicabile anche nei reparti che accolgono soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen, come da nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 22 agosto 2019 (negli esatti termini, Sez. 1, n. 35223 del 07/10/2020, D'Ambrogio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 41374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris