Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:161
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
30 novembre 2009
Causa F‑86/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Regime comune di assicurazione malattia – Coniuge di un ex funzionario – Competenza vincolata – Art. 13 della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 17 gennaio 2008
con cui si negava a sua moglie il beneficio della copertura primaria del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni
delle Comunità europee.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] presentate ai sensi dell’art. 94, lett. a), del regolamento di procedura
sono respinte. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese del ricorrente. Il ricorrente
sopporterà un terzo delle proprie spese.
Massime
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto
non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1,
lett. e)]
2.
Funzionari – Direttiva interna di un’istituzione – Effetti giuridici – Limiti
(Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 13)
3.
Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Copertura primaria del coniuge di un funzionario da parte del regime
comune di assicurazione malattia – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 13)
1.
In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura
del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali
motivi e argomenti devono essere presentati in maniera sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta
di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire
la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali quest’ultimo si fonda risultino, quanto meno sommariamente, ma in maniera coerente
e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Anche se il contenuto del ricorso può essere corroborato e integrato, su punti
specifici, da rinvii ad estratti di documenti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al
ricorso, non può ovviare all’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica, che, in forza delle disposizioni
sopra richiamate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e determinare negli allegati i motivi
e gli argomenti che esso potrebbe considerare configuranti il fondamento del ricorso, dato che gli allegati hanno una funzione
puramente probatoria e strumentale.
(v. punto 37)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 8 dicembre 2005, causa T‑91/04, Just/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑395 e II‑1801, punto 35)
2.
Le direttive interne adottate dalle istituzioni comunitarie non possono, in nessun caso, imporre giuridicamente norme che
deroghino alle disposizioni gerarchicamente superiori, quali le disposizioni dello Statuto e della normativa emanata per l’applicazione
di quest’ultimo o i principi generali del diritto. Pertanto, non può esistere un’interpretazione della nozione di redditi
di origine professionale «ai sensi delle informazioni amministrative» che differisca da quella presa in considerazione dall’art. 13
della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari.
(v. punto 53)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465,
punti 35 e 36)
3.
Il paragrafo 3 delle
Informazioni amministrative
del 2007 sull’applicazione dell’art. 13 della regolamentazione comune relativa ai rischi di malattia dei funzionari delle
Comunità europee, che precisa le condizioni di applicazione del detto art. 13, subordina il beneficio, in via eccezionale,
della copertura primaria del coniuge di un funzionario da parte del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni
delle Comunità europee al rispetto dell’una o dell’altra delle condizioni che esso indica: la prima condizione richiede che
tale coniuge non possa iscriversi ad un regime di assicurazione malattia legale, la seconda richiede che l’ammontare dei premi
per sottoscrivere un’assicurazione malattia rappresenti più del 20% dei redditi imponibili di origine professionale della
persona interessata.
Commette un errore di diritto un’istituzione che, nel contesto di una domanda di un funzionario diretta ad ottenere che la
moglie benefici del regime comune di assicurazione malattia a titolo primario, rifiuta di considerare le pensioni di vecchiaia
della moglie del funzionario come redditi di origine professionale, mentre l’art. 13 della regolamentazione comune relativa
ai rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee dispone espressamente che le pensioni di vecchiaia costituiscono
redditi di origine professionale.
Tuttavia, un funzionario non può utilmente far valere un motivo per ottenere l’annullamento di una decisione nel caso in cui
l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come ha fatto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta, in forza dell’art. 13 della regolamentazione comune, a respingere la domanda di un funzionario diretta ad ottenere
che la moglie benefici del regime comune di assicurazione malattia a titolo primario qualora la moglie del funzionario non
soddisfi nessuna delle due condizioni poste dal paragrafo 3 delle dette informazioni amministrative, e ciò indipendentemente
dall’interpretazione relativa alla seconda di tali condizioni.
(v. punti 52, 54, 55, 60, 75 e 76)
Riferimento:
Corte: 20 maggio 1987, causa 432/85, Souna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2229, punto 20)
Tribunale della funzione pubblica: 17 giugno 2008, causa F‑97/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 70 e 71)