CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto, in data 12 novembre 2021, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale aveva disposto la convalida del sequestro probatorio, eseguito dalla polizia giudiziaria, delle armi detenute da [OSCURATO:PERSONA] (un'accetta, un mazzuolo ed un coltello da sub), ritenendo configurabile la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. 2. Ricorre per cassazione Mazzitelli, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 354 cod. proc. pen., nonché per motivazione apparente. Il Tribunale - sostiene il ricorrente -ha ritenuto sufficiente l'apposizione della convalida in calce del verbale di sequestro, considerandola un implicito richiamo al contenuto di tale ultimo atto in cui era indicata la natura di corpo di reato o, comunque, di cosa pertinente al reato degli oggetti sequestrati. In tal modo, ha ignorato l'orientamento giurisprudenziale, confermato di recente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui è sempre necessaria l'esplicita indicazione del fumus commissi delicti, delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia collegata all'ipotesi di reato nonché della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, a nulla rilevando il mero riferimento alla natura di corpo di reato o di cosa pertinente al reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il provvedimento genetico presenta le gravi carenze motivazionali denunziate con l'istanza di riesame e non rilevate dal Tribunale adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., che si è limitato a condividerne l'apparato argomentativo Il decreto emesso dal pubblico ministero non rispetta i requisiti, prescritti a pena di nullità, per la conferma della valida emissione dell'atto impositivo della misura cautelare reale, come precisati dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Come correttamente rammentato dal ricorrente, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio riguarda, sia la ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose a esso pertinenti, sia la specifica e concreta finalità probatoria perseguita con l'imposizione del vincolo reale, e l'assolvimento di tale dovere giustificativo va curato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto di reato ipotizzato, al tipo astratto di illecito cui il fatto è ricondotto. Anche le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548). Siffatto requisito motivazionale deve potersi rintracciare anche nei provvedimenti del tribunale del riesame di conferma della misura stessa sul presupposto della sua legittima imposizione (cfr. Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01). Nell'ordinanza impugnata, a fronte della specifica censura mossa sul punto, si afferma che il provvedimento impugnato richiamando, sia pure implicitamente, il contenuto del verbale di sequestro, dà comunque conto sia della natura di corpo del reato e comunque di cosa pertinente al reato degli oggetti sequestrati sia del fumus della fattispecie reato in contestazione Si tratta all'evidenza di una motivazione meramente apparente perché priva di riferimenti concreti dall'accertamento del fatto storico enunciato e dal contenuto dell'accusa mossa in via provvisoria all'indagato. Né l'assenza di indicazioni sulle finalità probatorie è giustificabile dall'apposizione del vincolo reale sul "corpo del reato", posto che anche in tale eventualità l'obbligo di motivazione non può essere assolto mediante il richiamo a formule di stile, dovendosi, in ogni caso, esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275007 - 01) La descritta carenza motivazionale è grave posto che il decreto di convalida del sequestro probatorio assolve a una funzione duplice: ncn solo di ratifica dell'operato della polizia giudiziaria, ma anche di mantenimento del vincolo pro- futuro in funzione dell'accertamento dei fatti, restando distinta la finalizzazione probatoria del bene, da un lato, e la automatica iniziale apprensione dello stesso al processo. Il carattere obbligatorio del sequestro per la polizia giudiziaria non è sufficiente a garantire la legittimità della convalida; essa, infatti, rende legittima la protrazione del vincolo che, per quanto avente ad oggetto COSE costituenti corpo di reato, deve essere sorretta da una motivazione che, per quanto concisa, deve specificatamente dare conto della finalità probatoria perseguita per l'accertamento del fatto storico enunciato. 2. La motivazione meramente apparente del provvedimento genetico e di quello del Tribunale quanto alle specifiche censure mosse sul punto dal ricorrente comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro. Quando il provvedimento oggetto di gravame non sia costituito da una pronunzia giudiziale, ma sia stato emesso direttamente dal Pubblico Ministero costituisce prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede. Posto che il potere di iniziativa è attribuito al Pubblico Ministero (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida dell'operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex art. 354- 355 c.p.p.), deve convenirsi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, identificare e allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Di talché, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero pure nel contraddittorio camerale del riesarne, il Tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali, che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse. Ciò comporta che la Corte di cassazione non può disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). 3. L'annullamento dei provvedimenti per carenza motivazionale in ordine alla strumentalità probatoria di beni che, come quelli in esame, soggiacciono a confisca obbligatoria, ne impedisce la restituzione all'interessato. L'art. 6, comma 1, legge 152 del 1975 prevede che "il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi". La legge ha, quindi, introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta "anche se non è stata pronunciata condanna". Questa Corte ha, pertanto, costantemente ritenuto la conFisca applicabile a tutti i delitti e alle contravvenzioni concernenti le armi, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, con le uniche eccezioni dell'assoluzione nel merito e dell'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo, atteso che i materiali indicati dal citato art. E, devono ritenersi aggiunti all'elenco degli oggetti confiscabili a norma del primo capoverso dell'art.240 cod. pen., avendo il legislatore, con la norma speciale a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare alla disciplina ordinaria in tema di confisca. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra l'alto, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n, 1743 del 18/03/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393), il che ostacola la restituzione dei beni sequestrati in conformità alla disposizione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.cu'AR Tali principi hanno trovato ulteriore autorevole conferma in una recente decisione delle Sezioni Unite secondo cui "Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato" (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019,Bellucci, Rv. 276690 - 01 e - 02) 4. Si impone, conclusivamente, in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Cancelleria, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di sua eventuale competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro. Si comunich