CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 1988
Cassazione n. 39317/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso e lette le note difensive. L'unico motivo di ricorso censura la violazione del principio dell'immutabilità del giudice ex art. 525, secondo comma, cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea, in particolare, la diversità della composizione del collegio giudicante tra il momento dell'(unica) udienza dibattimentale in appello (cfr. verbale del 03/10/2023) e quello del deposito delle motivazioni (cfr. sentenza di appello, depositata in cancelleria il 18/10/2023). Il cambiamento riguarda, nello specifico, il Cons. Paone, presente all'udienza, e il Cons. [OSCURATO:PERSONA], che figura nell'intestazione della sentenza. Si deve rilevare che il vizio censurato dal ricorrente, lungi dal potersi qualificare come violazione di legge, integra - molto più semplicemente - un errore materiale. In effetti, alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice può essere occorsa in quanto, in primo luogo, il Collegio di fronte al quale si è formata la prova in appello è il medesimo che ha contestualmente emesso il dispositivo (cfr. verbale del 03/10/2023 e dispositivo recante la medesima data). In secondo luogo, il preteso mutamento non ha riguardato il giudice estensore (Pres. [OSCURATO:PERSONA]), che presiedeva l'udienza dibattimentale. Occorre infine rilevare l'impossibilità, in sede di legittimità, di procedere alla correzione di tale errore materiale in quanto, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. tale potere sussiste esclusivamente nei casi in cui l'impugnazione sia ammissibile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così