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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20190/2026

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ciatti, Paola AnnunziataRebughi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaScheidler, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cesare MarioZambelloni, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7914/2024 depositatail 16/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13991/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 20190/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatti, Paola AnnunziataRebughi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaScheidler, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cesare MarioZambelloni, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7914/2024 depositatail 16/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13991/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 20190/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 20190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris