CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1691/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: società c.d. “di comodo” Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3215/10/20,depositata in data 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugna v a l’avviso di contestazione notificatole, con il quale era irrogata una sanzione in relazione ad un avviso di accertamento riferito all’anno 2007, emesso sulla base della ritenuta natura in capo alla stessa di società “di comodo”; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione , in quanto la società aveva documentato in giudizio che nell’anno 2007 la situazione economica della stessa era rimasta immutata rispetto all’anno precedente, essendo la stessa inattiva poic hé impegnata nella realizzazione di un capannone industriale per la lavorazione di agrumi e derivati; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e ha depositato memoria con la quale insiste nelle proprie difese e chiede distrarsi le spese a favore del difensore; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 112 c.p.c., vizio di extra petizione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR posto il fulcro della decisione in elementi neppure enunciati nel ricorso introduttivo; - il motivo è infondato; - dalla lettura della pronuncia impugnata si evince che la CTR ha giudicato nei limiti di legge, in quanto la società aveva contestato la pretesa erariale negando di essere qualificabile Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] come società “di comodo” e a tal questione ha dato risposta, anche alla luce dell’appello erariale, il giudice di seconde cure; - il secondo motivo si incentra, sotto un primo profilo, sulla violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., difetto di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.,per avere la CTR mancato di verificare in concreto se la società avesse fornito quegli elementi probatori utili a rappresentare “obiettive situazioni” che rendevano impossibile il conseguimento dei ricavi minimi attesi dalla norma; - il motivo è sotto tal profilo inammi ssibile; - esso invero tende a sollecitare la Corte a un riesame del merito, qui non consentito, avendo la CTR correttamente posto a carico del contribuente l’onere – che ha ritenuto, nel merito, esser stato assolto, con accertamento di fatto ora inattaccabile – di dar prova della insussistenza dei requisiti di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994; - sotto ulteriore profilo, il motivo denuncia l’assoluto difetto di motivazione; lo stesso risulta infondato poiché la motivazione della CTR, per quanto sintetica, risulta rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” poiché rende intellegibile la ratio decidendi; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge da dist