CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05993/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 13779/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.M visti gli artt. 380-bise 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore de i controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 16 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]