CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di truffa aggravata ai sensi dell'ad 61 n.7 cod.pen. perché, prospettando alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], cui era legato sentimentalmente, la possibilità di acquistare un immobile da destinare a comune abitazione, convincendo la persona offesa che l'immobile sarebbe stato pagato metà ciascuno, si faceva accreditare la somma di C 140.000,00 mediante bonifico bancario da un conto estero cinese, non perfezionando poi l'acquisto dell'immobile e trattenendo per sé la somma; il Tribunale di Pordenone riteneva l'imputato responsabile della condotta ascritta originariamente come truffa, qualificandola ai sensi degli artt. 646 e 61 n.7 e 11 cod.pen.; a seguito dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 2020, riqualificato il fatto come originariamente contestato, confermava la sentenza di primo grado. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando il difetto di giurisdizione del giudice italiano: il Tribunale, in palese violazione del costante orientamento di questa Corte che individua il locus commissi delicti nel luogo in cui era intervenuta l'interversione del possesso (bonifico di denaro di banca cinese su banca cinese mai prelevato né utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] né in Cina, né in Italia) aveva applicato erroneamente sia l'art. 6 che l'art.9 cod.pen.; la Corte di appello di Trieste era incorsa nelle medesime violazioni di legge e la riqualificazione del reato in truffa aveva comportato l'inevitabile conseguenza che il /ocus commissi delicti si radicasse in Cina, come aveva osservato anche il Tribunale di Pordenone nella causa civile intentata (e persa) dalla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale veniva affermato che "il reato di truffa si è consumato in territorio cinese laddove è avvenuto contemporaneamente il depauperamento della persona offesa e la corrispondente locupletazione dell'agente". 1.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 521 cod.proc.pen. e 125 cod.proc.pen: premessa l'insussistenza di qualsiasi raggiro, il difensore osserva che solo l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, e che vi era stata una reformatio in peius, vista la riqualificazione del reato operata dalla Corte di appello, che aveva confermato la condanna senza esplicitare in alcun modo i criteri di quantificazione e valutazione della pena. 1.3 Il difensore contesta l'errata applicazione dell'art. 640 cod.pen., non essendovi prova della cd. "truffa romantica", smentita dai messaggi prodotti dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto che anche il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto che non vi fosse stato alcun raggiro; anche l'istruttoria dibattimentale aveva confermato l'assenza totale di artifici o raggiri. 1.4 Il difensore lamenta l'erronea applicazione dell'art. 125 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione apparente, in quanto si erano presi in considerazione solo i dati offerti dalla persona offesa, senza considerare che la risoluzione contrattuale era del 18 marzo 2015, mentre l' "inganno" sarebbe stato scoperto solo il 13 aprile 2015, quando la persona offesa Zhong era partita per il Canada con un biglietto compratole tempo prima dal [OSCURATO:PERSONA] (quindi smentendo che la decisione fosse stata presa improvvisamente per un tradimento subìto); erbe quindi era errata l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la risoluzione era stata fatta pochi giorni prima di scoprire l'inganno, così come era errato sostenere che la falsità della causale sul bonifico sarebbe stata contestata solo a parole dell'imputato, senza alcuna prova, visto che erano stati prodotti i messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e la Zhong e l'estratto conto della banca cinese, da cui si evinceva che non vi era alcuna causale sul bonifico; in realtà, appariva evidente che i soldi dovessero essere in qualche modo investiti per produrre interessi da restituire alla Zhong, che faceva girare molti soldi in diversi conti e in tempi brevi; inoltre, dall'istruttoria dibattimentale era risultato che la Zhong doveva sposare un amante cinese e far girare questi soldi che entravano copiosi sul suo conto corrente, per cui non era mai stata ingannata con una promessa di convivenza, perché era proprio lei che quella convivenza non voleva intraprendere. 1.5 Il difensore, partendo dalla risoluzione contrattuale voluta dalla Zhong, osserva che la Corte di appello, senza alcuna oggettiva ragione, aveva screditato il teste Marra (traduttore dell'accordo di risoluzione contrattuale), travisando una prova decisiva in quanto aveva sostenuto che il documento contenente la traduzione dell'accordo con la firma della persona offesa Zhong fosse falso perché la stessa aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'atto e la Corte stessa aveva constatato la contraffazione della sottoscrizione, per cui Marra avrebbe mentito; altro travisamento era consistito nel ritenere che la Zhong non avrebbe versato la somma se non avesse avuto intenzione di vivere con [OSCURATO:PERSONA], quando il denaro non sarebbe di certo bastato a comprare metà della casa (il trasferimento dall'estero di denaro viene tassato come reddito, con ovvia decurtazione dell'importo), senza considerare che sia il teste Zanette che il teste Ceschin avevano affermato che la Zhong aveva deciso di non comprare più la casa in epoca non sospetta rispetto all'asserita scoperta del tradimento di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la Corte di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, aveva richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, quali i messaggi dismessi all'udienza del 21 maggio 2018, sconvolgendone la portata del dato letterale, così come era stato stravolto il senso delle dichiarazioni del teste Marra; ancora, la Corte di appello aveva negato la tesi difensiva secondo la quale i soldi non servivano all'acquisto della casa, manipolando le dichiarazioni del teste Zanette e sostenendo che, sebbene il contratto preliminare firmato da Zhong fosse per l'importo di C 340.000,00 (quindi 140.000,00 euro bonificati non avrebbero potuto coprire metà dell'acquisto, come sosteneva la persona offesa), in realtà il prezzo era di C 280.000,00, malgrado sul contratto prodotto dalla difesa e pienamente riconosciuto da Zanette come quello firmato dalla Zhong il prezzo fosse di C 340.000,00. 1.6 Si dà atto che prima dell'udienza interveniva revoca della costituzione di parte civile e remissione di querela, ritualmente accettata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Per chiarezza espositiva, è opportuno partire dalle censure relative alla qualificazione giuridica del reato: correttamente la Corte di appello ha ritenuto integrata l'ipotesi di cui all'art. 640 e 61 n.7 cod.pen., osservando che l'imputato ha prospettato alla persona offesa la possibilità di una vita in comune in un immobile che sarebbe dovuto divenire residenza familiare, e che per questo si è fatto consegnare la somma corrispondente alla metà del valore dell'immobile, quando in realtà non aveva alcuna intenzione di acquistarlo; ciò risulta da molteplici elementi di fatto, tutti elencati dalla Corte di appello e consistiti: 1)nel far sottoscrivere alla Zhong, che non comprende la lingua italiana, la risoluzione del preliminare facendole credere che stava firmando un documento che le avrebbe consentito di prendere possesso dell'immobile (dichiarazioni persona offesa Zhong, pag.5 e 6 sentenza Corte di appello); 2)nel non versare la caparra, nonostante le richieste dell'agente immobiliare Zanette, con ciò dimostrando di non essere interessato all'acquisto insieme alla Zhong (dichiarazioni teste Zanette, pag.6 sentenza della Corte di appello); 3)nel sottoscrivere, contestualmente alla rinuncia fatta firmare alla Zhong, un preliminare di acquisto dello stesso immobile, stavolta per sé (dichiarazioni teste Zanette, pag.7 sentenza della Corte di appello). Pertanto, il comportamento dell'imputato può essere inquadrato negli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod.pen. sotto forma di "menzogna", inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della stessa parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame. Una volta stabilita la correttezza della qualificazione giuridica del reato operata dalla Corte di appello, discende la manifesta infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione: l'art. 6 cod.pen. prevede infatti che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte" e non vi è dubbio che sia questo il caso in esame, in cui il contratto preliminare relativo all'acquisto dell'immobile, che costituiva una parte del raggiro posto in essere dall'imputato, è stato stipulato in Italia, dove si trovava l'immobile, per cui l'azione truffaldina è sicuramente iniziata nel territorio dello Stato; altrettanto infondata risulta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. peraltro sollevata con esclusivo riferimento alla mancata motivazione sulla entità della pena, che è rimasta uguale a quella inflitta in primo grado, contenuta in misura vicina al minimo edittale. 1.5 Con riferimento alle censure di cui al quarto ed al quinto motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, la Corte di appello ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa in quanto riscontrata dalle dichiarazioni del teste Zanette, che ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] non versò mai la caparra promessa -con ciò dimostrandosi non interessato all'acquisto dell'immobile in comproprietà con la Zhong (essendo interessato ad acquistarla da solo)-, dal non contestato versamento della somma e dal fatto che le firme della Zhong sulla risoluzione dal contratto preliminare di vendita e sulla traduzione della stessa erano perfettamente sovrapponibili, concludendo quindi per la falsità della firma apposta sulla traduzione in lingua inglese della risoluzione del preliminare ed osservando che nessun interesse aveva [OSCURATO:PERSONA] ad avere una traduzione in lingua inglese del documento, se non quello di precostituirsi una prova (pag.14 sentenza impugnata); la Corte di appello ha anche spiegato perché Zanette, dopo aver affermato che il prezzo totale dell'immobile era di C 280.000,00, abbia poi cambiato versione una volta mostratogli il contratto, che era rimasto in possesso soltanto dell'imputato (pag.9 sentenza impugnata), osservando poi come i messaggi prodotti dalla difesa che avrebbero dimostrato i buoni rapporti tra ricorrente e persona offesa sono stati smentiti dalla Zhong (sul punto il ricorso si limita genericamente ad affermare che alcuni di questi non sarebbero stati contestati, senza indicare quali). In conclusione, avendo la Corte di appello risposto a tutte le censure riproposte con il ricorso per cassazione, ed essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto quale reato previsto e punito dagli art. 640 e 61 n.7 cod.pen., stante l'elevata entità della somma versata dalla persona offesa, nessun rilievo può avere la remissione della querela ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre la revoca della costituzione di parte civile comporta che le statuizioni civili (non le spese, essendo risultato l'imputato soccombente nei precedenti gradi di giudizio) debbano essere revocate in quanto la suddetta revoca, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Revoca le statuizioni civili re