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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 17553/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18551-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21836/2022 del Tribunale di Milano.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18551/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2024 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso del 26 settembre 2023 la TUV [OSCURATO:PERSONA] AG ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare «il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al giudizio promosso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della TUV [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Milano al n. 21836/2022 R.G.»;

2. successivamente, con atto depositato il 15 febbraio 2024, la società ha rappresentato di non avere più interesse alla pronuncia, avendo le parti definito la controversia in via transattiva, ed ha formulato rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal dott. [OSCURATO:PERSONA];

3. l’Ufficio del Pubblico Ministero ha, quindi, concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio (Cass.

S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia,poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass.

S.U. 15 marzo 2013 n. 7380; Cass.

S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174);2. quest’ultima evenienza non ricorre nella fattispecie, giacché la rinuncia è stata espressamente accettata dal Brusamolino, rimasto intimato nel procedimento incidentale;

3. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.;

4. l’accettazione della rinuncia rende applicabile il comma 4 del citato art. 391 cod. proc. civ. e, di conseguenza, non occorre statuire sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18551-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21836/2022 del Tribunale di Milano. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18551/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso del 26 settembre 2023 la TUV [OSCURATO:PERSONA] AG ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare «il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al giudizio promosso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della TUV [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Milano al n. 21836/2022 R.G.»; 2. successivamente, con atto depositato il 15 febbraio 2024, la società ha rappresentato di non avere più interesse alla pronuncia, avendo le parti definito la controversia in via transattiva, ed ha formulato rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; 3. l’Ufficio del Pubblico Ministero ha, quindi, concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio (Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia,poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass. S.U. 15 marzo 2013 n. 7380; Cass. S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174);2. quest’ultima evenienza non ricorre nella fattispecie, giacché la rinuncia è stata espressamente accettata dal Brusamolino, rimasto intimato nel procedimento incidentale; 3. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.; 4. l’accettazione della rinuncia rende applicabile il comma 4 del citato art. 391 cod. proc. civ. e, di conseguenza, non occorre statuire sulle spese. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio. Così dec
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