CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2496/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocatoMARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.4392/2024 depositata il 20/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l e part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, quanto al ricorrente difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e in euro 8.000,00, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in