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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08893/2022

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guente •-r- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16468-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bocca di leone, n. 78, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - e contro MINISTERO della DIFESA - Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Ministro in carica; - intimato - avverso la sentenza n. 3774/28/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata in data 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di somme portate da una cartella di pagamento precedentemente notificatagli quale erede di [OSCURATO:PERSONA], la CTR pugliese, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello del contribuente rilevando che lo stesso aveva rinunciato all'eredità del padre e compensava le spese processuali «tenuto conto della peculiarità della controversia».

2. Avverso tale statuizione il Miccoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'ADER mentre rimane intimato il Ministero della difesa.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Va preliminarmente osservato che la nullità della notifica del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate effettuata all'Avvocatura generale dello Stato è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate che, al riguardo, non ha sollevato alcuna eccezione (Cass. n. 17700 del 2021).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.3.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ..

4. Sostiene il ricorrente che la CTR, con motivazione meramente apparente, aveva disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo erroneamente che la controversia presentasse caratteri di peculiarità.

5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

6. Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile al caso in esame, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass., Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019).

7. Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: «[...] tenuto conto della peculiarità della controversia», ovvero con una formula generica e di mero stile del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità della decisione assunta (cfr. Cass. n. 25594 del 2018).

9. Principio recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 21400 del 2021) che ha affermato che, «nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi [...] da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez.

Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01)», ed ha precisato che «le ragioni della disposta compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21083, Rv. 637492-01)».

10. Conclusivamente, da quanto detto discende l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia , la - causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente •-r- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16468-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bocca di leone, n. 78, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - e contro MINISTERO della DIFESA - Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Ministro in carica; - intimato - avverso la sentenza n. 3774/28/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata in data 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di somme portate da una cartella di pagamento precedentemente notificatagli quale erede di [OSCURATO:PERSONA], la CTR pugliese, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello del contribuente rilevando che lo stesso aveva rinunciato all'eredità del padre e compensava le spese processuali «tenuto conto della peculiarità della controversia». 2. Avverso tale statuizione il Miccoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'ADER mentre rimane intimato il Ministero della difesa. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente osservato che la nullità della notifica del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate effettuata all'Avvocatura generale dello Stato è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate che, al riguardo, non ha sollevato alcuna eccezione (Cass. n. 17700 del 2021). 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. 4. Sostiene il ricorrente che la CTR, con motivazione meramente apparente, aveva disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo erroneamente che la controversia presentasse caratteri di peculiarità. 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 6. Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile al caso in esame, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass., Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019). 7. Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: «[...] tenuto conto della peculiarità della controversia», ovvero con una formula generica e di mero stile del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità della decisione assunta (cfr. Cass. n. 25594 del 2018). 9. Principio recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 21400 del 2021) che ha affermato che, «nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi [...] da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01)», ed ha precisato che «le ragioni della disposta compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21083, Rv. 637492-01)». 10. Conclusivamente, da quanto detto discende l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia , la - causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il
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