CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; lette le richieste del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha dichiarato — nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 8186/2017 r.g.n.r. a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata perché commesso in una trasmissione televisiva e quindi con un mezzo di pubblicità e mediante attribuzione di un fatto determinato — la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen., perché non preceduta dalla notifica all'imputata dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sulla base di un unico motivo con il quale deduce che la richiesta di rinvio a giudizio, poiché avanzata a seguito di ordinanza del 8 luglio 2019 con la quale, in accoglimento dell'opposizione della persona offesa alla istanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, era stato disposto che il Pubblico ministero formulasse l'imputazione, non doveva essere preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. e pertanto l'ordinanza impugnata integrerebbe un atto abnorme perché determinerebbe un'indebita regressione del procedimento ad una fase precedente. Inoltre, evidenzia il Pubblico ministero che, essendo l'avviso volto a consentire alla persona sottoposta ad indagini il compimento di attività difensiva nel termine di venti giorni, egli giammai riuscirebbe a rispettare il termine di dieci giorni per la formulazione dell'imputazione coatta, cosicché i due provvedimenti sono tra loro inconciliabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie la richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata a seguito di provvedimento in data 8 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari che, sulla richiesta di archiviazione, a seguito di opposizione della persona offesa, aveva ordinato al Pubblico ministero di formulare la imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.. L'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non è applicabile nel caso in cui l'esercizio dell'azione penale sia stato imposto dal giudice al pubblico ministero a norma dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. La premessa processuale su cui si fonda il dovere di avviso all'indagato della conclusione delle indagini è che il pubblico ministero non si determini a formulare una richiesta di archiviazione (art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen.); la ragione di tale avviso risiede nell'esigenza di consentire all'indagato di rappresentare elementi a sua difesa onde evitare l'esercizio dell'azione penale, implicitamente «preannunciato» dal pubblico ministero. Se il giudice delle indagini preliminari, all'esito della udienza camerale fissata a seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritiene che la notizia di reato non sia infondata e che debba dunque farsi luogo all'esercizio dell'azione penale, né il pubblico ministero né l'indagato possono contrastare tale valutazione. In tal caso l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. è superfluo, in quanto il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini, alla cui instaurazione il predetto avviso è funzionale, ha già trovato la sua sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare a seguito dell'opposizione all'archiviazione (Sez. 6, n. 4287 del 08/01/2021, Napoli, Rv. 280395). Pertanto, laddove, nell'ipotesi suddetta, esercitata l'azione penale, il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dall'avviso, il relativo provvedimento è affetto da abnormità (Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, Grimaldi, Rv. 260824; Sez. 5, n. 28571 del 02/07/2007, Budano, Rv. 237572; Sez. 6, n. 5369 del 08/10/2002, dep. 2003, Taormina, Rv. 223690). E' pur vero che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che non ricorre un provvedimento abnorme nel caso in cui il giudice dichiari illegittimamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416, comma 1, cod. proc. pen., o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per avere erroneamente ritenuto tali atti non validamente preceduti dall'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., posto che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del giudice del dibattimento che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto (Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080; vedi pure per casi analoghi Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv. 260069 e Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). Tuttavia, la ragione della diversa conclusione cui questa Corte di cassazione è giunta affermando l'abnormità dell'ordinanza che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cosiddetta imputazione coatta), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari risiede nella incompatibilità tra l'ordinanza che impone di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni e l'ordinanza che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché notifichi all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen..Difatti, con l'avviso di cui sopra viene assegnato all'indagato un termine di venti giorni per esercitare le facoltà di cui al comma 3 dell'art. 415-bis cod. proc. pen., cosicché il pubblico ministero non è in grado rispettare il termine di dieci giorni a lui assegnato con il provvedimento che gli impone di formulare l'imputazione senza al contempo violare il termine di cui alla disposizione appena citata. Viene, quindi, a crearsi una stasi insuperabile non potendo il Pubblico ministero rispettare l'ordine emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. senza violare il termine fissato dal comma 3 dell'art. 415-bis cod. proc. pen. con conseguente nullità degli atti successivi. 2. Non rileva che nel caso di specie il difensore della persona sottoposta ad indagini abbia eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto relativa anche a fatti diversi da quello al quale si riferiva la richiesta di archiviazione poi rigettata con l'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta e che il Giudice abbia accolto detta eccezione. E' ben vero che laddove il giudice per le indagini preliminari imponga al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. per un determinato reato, il pubblico ministero non potrà esercitare l'azione penale per reati diversi laddove in relazione a questi ultimi non avrà provveduto a notificare alla persona sottoposta alle indagini l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dovendo comunque essere assicurata in relazione a tali diverse imputazioni l'instaurazione di un contraddittorio tra l'indagato ed il pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini (vedi Cass. Sez. 5, n. 10288 del 05/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275634, secondo la quale la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguente ad una decisione del giudice che dichiari la propria incompetenza, impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche ove ritualmente effettuata in precedenza, solo quando siano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse). Tuttavia, nel caso di specie il fatto per il quale il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale è lo stesso per il quale è stata ordinata la formulazione della imputazione, ossia una diffamazione aggravata perché commessa in una trasmissione televisiva e quindi con un mezzo di pubblicità e mediante attribuzione di un fatto determinato. La descrizione del fatto contestato nella richiesta di archiviazione poi rigettata è la medesima contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio; unica differenza è data dalla menzione dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 30, comma 4, legge n. 223 del 1990, menzione che, nell'intenzione del rappresentante della pubblica accusa, era diretta solo a precisare le norme che nel caso di specie, trattandosi di diffamazione commessa nel corso di una trasmissione televisiva, potevano disciplinare le aggravanti già contestate in fatto. 3. Ne deriva che, non avendo il Pubblico ministero esercitato l'azione penale per reati diversi ed ulteriori rispetto a quello per il quale era stata ordinata la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., deve trovare integrale applicazione il principio sopra esposto e l'ordinanza impugnata integra un atto abnorme che deve essere annullato e deve disporsi la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso il 09/11/20