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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06432/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza o la contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e ripetitivo poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto e della negativa ed allarmante personalità del prevenuto, già pluricensurato per delitti analoghi, nonché della carenza di positive evidenze apprezzabili a tal fine); che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza o la contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e ripetitivo poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto e della negativa ed allarmante personalità del prevenuto, già pluricensurato per delitti analoghi, nonché della carenza di positive evidenze apprezzabili a tal fine); che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 06432/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris