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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25119/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia, lesioni personali e porto di coltello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia, lesioni personali e porto di coltello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0
Sentenza Cassazione n. 25119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris