CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31622/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9845/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2004 [OSCURATO:PERSONA] A R.L., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 932/2024 depo- sitata il 08/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società consortile Sora 2004 a r.l. ha stipulato un contratto di subappalto con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito del mancato pagamento del corrispettivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta alla seconda) ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Ro- ma ha rigettato l'opposizione. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello della committente . La Corte ha ritenuto che questa non avesse fornito la prova dei pretesi vizi e difformità delle opere. Con successiva ordinanza, la Corte ha corretto l'errore materiale relativo all'omessa pronuncia sulla di- strazione delle spese legali. Ricorre in cassazione la committente con tre motivi, illustrati da memoria. La subappaltatrice è rimasta intimata. Il consigliere dele- gato ha proposto la definizione del ricorso per improcedibilità. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Del collegio fa parte il c onsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA] , che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ri- corsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presi- dente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudi- zio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la deci- sione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorren- te si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa». 2. - Il ricorso denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di appello erroneamente valutato le prove a discapito delle risultanze della perizia di parte e delle te- stimonianze. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. per non aver la Corte considerato il ricono- scimento dei vizi da parte della subappaltatrice. Con il terzo moti- vo, si contesta la statuizione sulle spese. 3. - In via preliminare ed assorbente, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosser- vanza dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notifi- cazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire di verifica- re la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta il 16/02/2024, ma non ha depositato la relativa relazione di notificazione. La controparte è rimasta intimata, sicché non è stato possibile sopperire a tale man- canza tramite il suo fascicolo, come sarebbe stato consentito in ba- se a Cass. SU 10648/2017. Nella memoria depositata in vista dell'udienza, la ricorrente obietta che sia applicabile la norma ex art. 372 co . 2 c.p.c. nella sua versione novellata dalla riforma del processo civile del 2021- 2022, la quale norma consente il «…deposito dei documenti relativi all’ammissibilità […] indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio …». L’argomento è infondato, poiché la novità legislativa consiste nell’introduzione di un limite temporale al potere di depositare i do- cumenti relativi all’ammissibilità del ricorso (e nell’esonero dalla notifica alle altre parti), ma non ha esteso la fattispecie all’improcedibilità (così, Cass. 24199/2025, p. 6 s.). Né la soluzione che si delinea può incontrare censura sotto il pro- filo della garanzia ex art. 6 CEDU. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella pronuncia del 28/10/2021 ( ricorso 55064/11), ove si è fatto leva sulle peculiarità delgiudizio di cassa- zionee si è aggiunto che in tale giudizio è prevista l’assistenza ob- bligatoria di un avvocatoiscritto in un albo speciale, chiamato a ga- rantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le necessarie con- dizioninon solo sostanziali, ma anche formali. Sul punto cfr. anche, per più ampia motivazione, Cass. 2228/2025. Pertanto, non essendo possibile verificare la tempestività del ri- corso rispetto al termine breve (60 giorni) decorrente dalla notifica del16/02/2024, ed essendo comunque decor si oltre 60 giorni tra la data della pubblicazione della sentenza (08/02/2024) e la data di notifica del ricorso (essendo irrilevante la data del 14/03/2024 , in cui la sentenza è stata corretta), è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022). 4. - Poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questo giudizio, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, se non per quanto riguarda l’art. 96 co. 4 c.p.c(essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.000 in favore dellacassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorr