CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1966
Cassazione n. 34363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia l’erronea interpretazione della disciplina di cui agli artt. 4-bis comma 1 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (ord. pen.) e 47-quinquies, commi 1 e 7, Ord. pen.; richiamato il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, a opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria sulla richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che tale principio è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, chiarendosi che «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (ex multis Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145. Fattispecie in cui la Corte, a fronte della declaratoria d’inammissibilità della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare ha altresì escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse trasmettere gli atti al Tribunale; sulla natura di provvedimento di natura meramente interinale si vedano anche Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso