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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 47437/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2021, e depositata in data 1 luglio 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per i delitti di: -) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione, in qualità di capo e promotore (capo 1); -) emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capi 2 e 16); -) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capo 14); -) indebita compensazione, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capo 15); -) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo 41); -) truffa aggravata ai danni dello Stato (capo a); -) accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (capo c).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta necessità di applicazione della misura della custodia in carcere.

Si deduce, innanzitutto, che difettano attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione.

Si segnala, a tal fine, che l'odierno ricorrente: -) si era allontanato dal gruppo criminale sin dal 2017, come evidenziato dalla stessa ordinanza genetica (si citano specificamente le pagg. 50, 72 e 303); -) è ormai pensionato dal marzo 2021, e quindi privo di quella qualifica soggettiva determinante per il suo contributo all'associazione, quale quella di sottufficiale della Guardia di Finanza.

Si deduce, poi, che manca qualunque valutazione e motivazione in ordine alla ritenuta necessità di applicazione della misura della custodia in carcere, ed alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, mentre è inammissibile nella parte in cui contesta l'esistenza delle esigenze cautelari.

2. Prive di specificità sono le censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari, le quali contestano l'omessa valutazione della lontananza dei fatti nel tempo, l'allontanamento del ricorrente dal gruppo criminale sin dal 2017, e il pensionamento dello stesso dal marzo 2021.

Dette censure, infatti, non si confrontano con le motivazioni dell'ordinanza impugnata.

Questa, precisamente, rappresenta che: -) le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] si sono protratte per lungo tempo, senza remora nemmeno per i molteplici interventi della Guardia di Finanza; -) tra le condotte per le quali è stata applicata la misura a carico del ricorrente vi sono anche fatti commessi nel 2019, come quello di cui al capo c); -) la cessazione del medesimo dal servizio di militare della Guardia di Finanza non è circostanza decisiva, in quanto le condotte di [OSCURATO:PERSONA] di partecipazione all'associazione a delinquere e di concorso nella commissione dei reati fine dell'organizzazione non sono consistite nella strumentalizzazione della propria funzione pubblica, ma sono state realizzate con modalità indipendenti dalla qualità di pubblico agente, e precisamente mediante il reclutamento dei prestanome per le società "cartiere" e la percezione del profitto degli illeciti consumati; -) il rinvenimento di elementi utili alle indagini all'esito della perquisizione dell'Il maggio 2021, in occasione dell'ordinanza cautelare, rende inverosimile la prospettazione difensiva dell'avvenuta interruzione dei rapporti del ricorrente con i coindagati sin dal 2017.

3. Fondate, invece, sono le censure che contestano l'assenza di qualunque motivazione in ordine alla necessità di applicazione misura della custodia in carcere, ed alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e che risultano essere state espressamente proposte anche davanti al Tribunale del riesame.

3.1. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (così Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01).

La successiva giurisprudenza si è mossa su questa scia, prevedendo solo un temperamento della regola, per l'ipotesi in cui il tribunale si sia puntualmente pronunciato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, osservando che questo giudizio, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cosi, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01, e Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01).

In ogni caso, come condivisibilmente è stato puntualizzato da altre decisioni, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che questi si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (così Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686-01).

3.2. L'ordinanza impugnata sul punto della necessità dell'applicazione della custodia in carcere si limita a brevi osservazioni.

Innanzitutto, si rappresenta che l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva inducono a ritenere la misura custodiale come l'unica adeguata anche per recidere ogni contatto con gli associati.

Si segnala poi che la personalità del ricorrente, anche per la commissione di fatti illeciti in epoca recente, rende evidente la tendenza del medesimo a violare le norme di legge.

Si rileva, in conclusione, che la misura appare adeguata, idonea e del tutto proporzionata alla gravità dei fatti.

3.3. Facendo applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, emerge evidente come l'ordinanza impugnata omette una valida motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, con specifico riferimento al ricorrente.

In particolare, non viene compiutamente spiegato perché deve ritenersi prevedibile che il ricorrente, ove sottoposto agli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dall'applicazione del cd.

"braccialetto elettronico", si sottrarrebbe all'osservanza degli obblighi di non allontanarsi dal domicilio e di non contattare gli associati.

Né questa conclusione può essere fondata solo sulla circostanza della commissione di una pluralità di reati in epoca recente: pur volendo restare in questa prospettiva, appare infatti necessario precisare perché gli specifici fatti ritenuti addebitabili al ricorrente inducono a ritenere prevedibile la violazione, da parte del medesimo, del regime gli arresti domiciliari, e, quindi, a concludere per l'inadeguatezza di tale misura.

4. In conclusione, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in punto di adeguatezza della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] . del rinvio procederà a nuova valutazione in ordine alla indispensabilità della misura custodiale di massimo rigore, apprezzando preliminarmente se la misura degli arresti domiciliari possa essere adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati.

Nel compiere tale giudizio si confronterà con tutti gli elementi utili, e, qualora ritenga inadeguata la misura degli arresti domiciliari, indicherà in modo puntuale quali specifiche circostanze fattuali rendono prevedibile l'inosservanza, da parte del ricorrente, degli obblighi di non allontanarsi dal domicilio e di non contattare gli associati, e per quali ragioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2021, e depositata in data 1 luglio 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per i delitti di: -) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione, in qualità di capo e promotore (capo 1); -) emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capi 2 e 16); -) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capo 14); -) indebita compensazione, aggravata dall'aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale (capo 15); -) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo 41); -) truffa aggravata ai danni dello Stato (capo a); -) accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (capo c). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta necessità di applicazione della misura della custodia in carcere. Si deduce, innanzitutto, che difettano attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione. Si segnala, a tal fine, che l'odierno ricorrente: -) si era allontanato dal gruppo criminale sin dal 2017, come evidenziato dalla stessa ordinanza genetica (si citano specificamente le pagg. 50, 72 e 303); -) è ormai pensionato dal marzo 2021, e quindi privo di quella qualifica soggettiva determinante per il suo contributo all'associazione, quale quella di sottufficiale della Guardia di Finanza. Si deduce, poi, che manca qualunque valutazione e motivazione in ordine alla ritenuta necessità di applicazione della misura della custodia in carcere, ed alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, mentre è inammissibile nella parte in cui contesta l'esistenza delle esigenze cautelari. 2. Prive di specificità sono le censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari, le quali contestano l'omessa valutazione della lontananza dei fatti nel tempo, l'allontanamento del ricorrente dal gruppo criminale sin dal 2017, e il pensionamento dello stesso dal marzo 2021. Dette censure, infatti, non si confrontano con le motivazioni dell'ordinanza impugnata. Questa, precisamente, rappresenta che: -) le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] si sono protratte per lungo tempo, senza remora nemmeno per i molteplici interventi della Guardia di Finanza; -) tra le condotte per le quali è stata applicata la misura a carico del ricorrente vi sono anche fatti commessi nel 2019, come quello di cui al capo c); -) la cessazione del medesimo dal servizio di militare della Guardia di Finanza non è circostanza decisiva, in quanto le condotte di [OSCURATO:PERSONA] di partecipazione all'associazione a delinquere e di concorso nella commissione dei reati fine dell'organizzazione non sono consistite nella strumentalizzazione della propria funzione pubblica, ma sono state realizzate con modalità indipendenti dalla qualità di pubblico agente, e precisamente mediante il reclutamento dei prestanome per le società "cartiere" e la percezione del profitto degli illeciti consumati; -) il rinvenimento di elementi utili alle indagini all'esito della perquisizione dell'Il maggio 2021, in occasione dell'ordinanza cautelare, rende inverosimile la prospettazione difensiva dell'avvenuta interruzione dei rapporti del ricorrente con i coindagati sin dal 2017. 3. Fondate, invece, sono le censure che contestano l'assenza di qualunque motivazione in ordine alla necessità di applicazione misura della custodia in carcere, ed alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e che risultano essere state espressamente proposte anche davanti al Tribunale del riesame. 3.1. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (così Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01). La successiva giurisprudenza si è mossa su questa scia, prevedendo solo un temperamento della regola, per l'ipotesi in cui il tribunale si sia puntualmente pronunciato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, osservando che questo giudizio, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cosi, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01, e Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). In ogni caso, come condivisibilmente è stato puntualizzato da altre decisioni, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che questi si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (così Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686-01). 3.2. L'ordinanza impugnata sul punto della necessità dell'applicazione della custodia in carcere si limita a brevi osservazioni. Innanzitutto, si rappresenta che l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva inducono a ritenere la misura custodiale come l'unica adeguata anche per recidere ogni contatto con gli associati. Si segnala poi che la personalità del ricorrente, anche per la commissione di fatti illeciti in epoca recente, rende evidente la tendenza del medesimo a violare le norme di legge. Si rileva, in conclusione, che la misura appare adeguata, idonea e del tutto proporzionata alla gravità dei fatti. 3.3. Facendo applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, emerge evidente come l'ordinanza impugnata omette una valida motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, con specifico riferimento al ricorrente. In particolare, non viene compiutamente spiegato perché deve ritenersi prevedibile che il ricorrente, ove sottoposto agli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", si sottrarrebbe all'osservanza degli obblighi di non allontanarsi dal domicilio e di non contattare gli associati. Né questa conclusione può essere fondata solo sulla circostanza della commissione di una pluralità di reati in epoca recente: pur volendo restare in questa prospettiva, appare infatti necessario precisare perché gli specifici fatti ritenuti addebitabili al ricorrente inducono a ritenere prevedibile la violazione, da parte del medesimo, del regime gli arresti domiciliari, e, quindi, a concludere per l'inadeguatezza di tale misura. 4. In conclusione, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in punto di adeguatezza della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] . del rinvio procederà a nuova valutazione in ordine alla indispensabilità della misura custodiale di massimo rigore, apprezzando preliminarmente se la misura degli arresti domiciliari possa essere adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati. Nel compiere tale giudizio si confronterà con tutti gli elementi utili, e, qualora ritenga inadeguata la misura degli arresti domiciliari, indicherà in modo puntuale quali specifiche circostanze fattuali rendono prevedibile l'inosservanza, da parte del ricorrente, degli obblighi di non allontanarsi dal domicilio e di non contattare gli associati, e per quali ragioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempim
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