CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24535/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in data 7 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita in data 24 marzo 2016. I giudici di secondo grado hanno assolto l'imputato dalla contestazione di bancarotta patrimoniale ed hanno riqualificato la condotta di bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi di bancarotta semplice, prvi,sta dall'art. 217, comma 2, legge fall., riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generichee rideterminando la pena principale e le pene accessorie, con conferma, viceversa, delle statuizioni civili disposte dal primo giudice. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da quattro motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 157 cod. pen., perché la Corte di appello, nel riqualificare la condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice non si sarebbe avveduta dell'intervenuta prescrizione del reato in data 24 settembre 2023. Il termine massimo di prescrizione previsto per la fattispecie di reato ritenuta sussistente dalla Corte di appello, infatti, è quello di sette anni e sei mesi, decorrenti dalla data dichiarativa del fallimento (24 marzo 2016), a cui non si aggiungerebbero sospensioni. La prescrizione del reato sarebbe pertanto maturata prima dell'emissione della sentenza di condanna di primo grado, il che dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza delle disposizioni processuali di cui agli articoli 159, 415-bis e 416 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte di appello accolto l'eccezione difensiva in ordine all'erronea dichiarazione di irreperibilità dell'indagato e, dunque, all'omessa regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'irreperibilità del ricorrente nel corso delle indagini sarebbe stata infatti dichiarata dal Pubblico Ministero sulla base di una relazione della Polizia municipale di Catania che dava atto della muratura dell'ingresso del domicilio del ricorrente, in realtà non rispondente a realtà. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, per non essere stata disposta in appello una perizia grafologica per accertare la non riconducibilità al ricorrente delle sottoscrizioni apposte in calce alle delibere assembleari con le quali lo stesso era stato nominato amministratore della società fallita, il che avrebbe comprovato la sua inconsapevolezza in relazione a tale nomina. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice documentale, per difetto di consapevolezza quanto al ruolo di amministratore della società fallita in ragione dell'avvenuto riconoscimento, da parte del ricorrente, della sottoscrizione apposta in calce all'atto di cessione delle 2quote in suo favore, ove non si faceva riferimento alla nomina quale amministratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo e deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. La Corte di appello di Milano, nell'assolvere il ricorrente dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e nel riqualificare la residua imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (punita con una pena massima pari a dieci anni di reclusione) in quella di bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (punita invece con pena massima pari a due anni di reclusione), non si è avveduta che il termine massimo di prescrizione del reato, a seguito della riqualificazione, era divenuto quello di sette anni e sei mesi (ai sensi dell'art. 157, comma 1 cod. pen.) in luogo degli iniziali dodici anni e sei mesi ed era pertanto scaduto, in assenza di cause di sospensione, in data 24 settembre 2023, prima, dunque, anche dell'emissione della sentenza di primo grado (datata 7 ottobre 2024). 3. Gli ulteriori motivi di ricorso sono invece complessivamente infondati, pur sulla base di una valutazione sommaria, richiesta per la presenza di una causa di estinzione del reato. Questa Corte ha infatti osservato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Ebbene, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la documentazione richiamata dalla difesa (costituita da alcune immagini satellitari ricavate da un noto motore di ricerca in relazione ad un limitato periodo temporale) non è minimamente in grado di smentire il dato attestato dagli agenti della Polizia municipale. 3o Quanto agli ulteriori motivi, gli stessi sollecitano questa Corte a procedere ad una rivalutazione di dati di merito in ordine all'accertamento della consapevolezza del ricorrente dell'assunzione del ruolo di amministratore di diritto della società, a fronte di una motivazione dei giudici territoriali che non si appalesa né carente, né illogica, né in contrasto rispetto alle acquisizioni processuali. 4. Poiché la causa estintiva era maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, non poteva essere pronunciata condanna agli effetti civili, con conseguente revoca delle relative statuizioni disposte dal Tribunale di Monza e confermate dalla Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio la P.Q.M