CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia del 19.5.2016; con il medesimo provvedimento concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "erronea applicazione di norma giuridica di cui si deve tenere conto ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b)". Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto del precedente provvedimento, emesso il 23.5.2017, con il quale il Paparesta era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale nell'ambito di un procedimento relativo ai medesimi fatti commessi in un lasso temporale più ridotto; rispetto a tali fatti - reato era stata la stessa Procura della Repubblica di Foggia a chiedere la revoca della sentenza di condanna "in ragione della concorrenza con altra sentenza che abbracciava un periodo maggiore; conseguentemente, la compatibilità tra i titoli esecutivi e il regime di pena alternativa in corso sarebbe in re ipsa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. Come osservato dal Procuratore generale, la circostanza che l'ordinanza impugnata non abbia fatto riferimento alla precedente ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non costituisce vizio di legittimità della decisone impugnata. Essa, infatti, risulta adeguatamente e congruamente motivata su elementi che non sono stati oggetto di censura nell'atto di ricorso, alla stregua dei quali il Tribunale ha ritenuto il Paparesta non meritevole della concessione della più ampia misura alternativa, non potendo formulare una prognosi totalmente positiva nei riguardi del predetto. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.