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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 32709/2026

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di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 20/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 09/05/2018, appellatada [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed euro 900 dimulta, confermando nel resto la sentenza appellata.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brancaccio, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta valenza univoca delcompendio indiziario ed in punto di contributo concorsuale dell’imputato neldelitto di rapina.2.1.1.

Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamenta comela Corte di appello abbia omesso di verificare la precisione e gravità dei singoliindizi e come abbia operato un duplice passaggio inferenziale, affetto in ciascunsegmento da frattura logica, in particolare ritenendo che gli occupanti dellaDaewoo [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere considerati concorrenti nella rapina eidentificando l’imputato in uno degli occupanti la vettura.Quanto al primo profilo, invero, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitoesclusivamente del fatto storico del sopraggiungere della vettura [OSCURATO:PERSONA] edel suo affiancarsi alla vettura Fiat, dalla quale erano discesi i soggetti cheavevano posto in essere la rapina: i giudici di appello non avrebbero, dunque,spiegato perché lo scambio di gesti ed il superamento dell’autoarticolato da partedella vettura [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere indicativo di previo accordo edesprimere un supporto logistico alla azione degli esecutori della rapina.Lamenta vieppiù il ricorrente come la massima di esperienza (della cd.staffetta) sia stata utilizzata in sentenza non per leggere un dato connotato dagravità e precisione, ma per attribuire significato univoco ad un elemento neutro;rileva, inoltre, come tale frattura logica non possa essere neppure colmata dalricorso, pure fatto in sentenza, alla massima di ‘comune esperienza’, secondo cuiun automobilista estraneo ai fatti non avrebbe avuto alcun interesse a superare ilveicolo dei rapinatori, limitandosi con ciò a valorizzare solo una delle possibilichiavi di lettura.Richiamando ancora pronunce di legittimità, il ricorrente censura lamotivazione in quanto fondata su un giudizio di plausibilità non idoneo asuperare il ragionevole dubbio.2.1.2.

Analogo vizio di manifesta illogicità viene denunciato con riguardo allaindividuazione dell’imputato quale occupante della [OSCURATO:PERSONA], sulla basedella disponibilità della vettura in capo al nucleo familiare del medesimo evalorizzando l’itinerario disegnato dall’aggancio delle celle telefoniche da partedella utenza asseritamente ritenuta in uso al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, sul punto, affetta da duplice salto logico, nonchiarendo da quali elementi processuali viene tratta la considerazione che quellautenza fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente e circa la identitàdel percorso dell’autoarticolato con il tracciato degli agganci delle celle.2.1.3.

Con diversa argomentazione, il ricorrente evidenzia come il viziorisulti vieppiù sussistente con riferimento a quella parte della motivazione che siconfronta con gli elementi di segno contrario dedotti coi motivi aggiunti, chevenivano neutralizzati dalla Corte di appello sulla base di mere ipotesi astratte,formulate in termini di generica plausibilità.Quanto al dato ricavabile dall’esito negativo della perquisizione domiciliare,poi, la sentenza conterrebbe una contraddizione interna laddove la spiegazione,ancorata all’avvedutezza del soggetto, si pone in contrasto con il ritenuto utilizzodi mezzi di trasporto e di comunicazione (autovettura e utenza telefonica)direttamente riconducibili all’imputato.Anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che introducono un elemento difrizione alla ricostruzione accolta in sentenza, verrebbero ritenute irrilevanti conmotivazione manifestamente illogica e meramente apparente.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. e con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc.pen., motivazione apparente per omesso effettivo confronto coi motivi aggiuntisu punti decisivi della ricostruzione, relativi alla deduzione di mancanza di provadella riferibilità effettiva al [OSCURATO:PERSONA], in quella data fascia oraria, della utenzatelefonica, alla valenza favorevole delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],all’esito negativo della perquisizione domiciliare.Al riguardo, lamenta come la sentenza non sviluppi una reale confutazionedelle doglianze difensive, ma si limiti a formulare enunciazioni apodittiche edipotetiche su punti centrali e presupposti della ricostruzione accusatoria.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e628 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta configurabilità del concorso nel delitto di rapina.La motivazione non spiegherebbe quale concreta attività di avvistamento,copertura o supporto la autovettura [OSCURATO:PERSONA], su cui si assume essere presentel’imputato, avrebbe svolto e quale utilità operativa avrebbe portato allaconsumazione della rapina, mentre il riferimento alla ‘staffetta’ si risolverebbe inuna mera etichetta descrittiva; né tale lacuna sarebbe colmata dal richiamo alcontributo morale, che assume come dimostrato che gli esecutori materialiconoscessero e confidassero nel supporto prestato dal conducente della vetturaDaewoo ed avessero tratto da esso un concreto rafforzamento del propositocriminoso.2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.,apparenza e manifesta illogicità della motivazione.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su un soloelemento ostativo, costituito dal precedente penale, e sulla assenza di segni diresipiscenza, tale ultima proposizione risolvendosi in una formula del tuttogenerica.La motivazione risulterebbe vieppiù affetta dal denunciato vizio nella parte incui, per la riduzione della pena, la Corte di appello ha valorizzato la “capacità adelinquere di livello inferiore”, in frizione logica e contrasto con l’argomentazioneutilizzata per negare le circostanze attenuanti generiche.2.5.

In data 22 giugno 2026 il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],depositava memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cuiargomentava circa la ammissibilità del ricorso, insistendo per l’accoglimento deimotivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici emeramente reiterativi delle doglianze dedotte con i motivi di appello.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1.

Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza diappello per relationem a quella della sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, siintegrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla qualeoccorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1,n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01; Sez. 3,n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 2, n. 5112 del02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01).1.2.

In ragione della natura delle doglianze sviluppate con i motivi di ricorso,è altresì opportuno richiamare alcuni principi di diritto in tema di valutazionedella prova indiziaria e di relativo onere argomentativo da parte del giudice dimerito.Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in caso di processo indiziario, nonè consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singolielementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma ènecessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza(nel senso che deve trattarsi di dati certi e non solo verosimili o supposti) el’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi procedere adun esame globale per accertare se la – astratta - relativa ambiguità di ciascunodi essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria e diconcatenazione logica, risolversi, consentendo di attribuire al complesso degliindizi univocità e concordanza, così da attribuire il reato all’imputato “al di là diogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale,sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili,siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ecomunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (Sez. 2, n.45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441- 02; Sez. 1, n. 8863 del18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 -02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016,Graziadei, Rv. 266941 - 01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv.256967 -01).Inoltre, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza delprocedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, dellaprecisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbeinevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nelcontrollo logico e giuridico della struttura della motivazione, e quindi nellaverifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola ladecisione, senza alcuna impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementiistruttori, ciò al fine di accertare se il giudice di merito abbia esattamenteapplicato i criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e le regoledella logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 -01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, LoNardo, Rv. 285441, cit.).2.

Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo - che possono essereesaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico e per miglioreintellegibilità della decisione - sono aspecifici e meramente reiterativi dellededuzioni fatte oggetto dei motivi di appello.2.1.

Nella specie, il giudizio di responsabilità in capo all’imputato si fonda unquadro di indizi gravi, precisi e concordanti, correttamente delineato alla streguadei principi sopra richiamati, con il quale la difesa non si confronta ed al qualeoppone una mera rilettura di taluni elementi fattuali, che non è tuttaviaconsentita in questa sede; nessuna incongruenza logica è peraltro ravvisabilenell’articolato percorso argomentativo che riconduce ad unità i diversi datiindiziari, oggetto di una critica parcellizzata da parte della difesa.2.1.1.

Invero, con doppia motivazione conforme, i giudici del merito hannoritenuto sussistente il previo accordo, tra i soggetti che assalivano e dirottavanol’autoarticolato e l’occupante della vettura [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unragionamento che risulta privo di aporie logiche, nonché aderente alle risultanzeprocessuali.Come correttamente rilevato dai giudici di appello, peraltro, non risultaavanzata alcuna censura in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testeLa [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di come la [OSCURATO:PERSONA] fosse sopraggiunta e si fosseposizionata davanti all’autoarticolato e come i soggetti occupanti i due veicoliavessero scambiato parole e gesti e fosse stato indicato alla autovettura diprocedere davanti (pagg. 3-5 della sentenza di primo grado e 5 e ss. dellasentenza impugnata).Inoltre, in congruenza e convergenza con tale elemento di ordine logico,sono stati valutati gli elementi conoscitivi tratti dall’aggancio delle celletelefoniche da parte dell’utenza in uso all’imputato, che collocavano il [OSCURATO:PERSONA] solo, nel contesto temporale considerato dalla ricostruzione del fatto, nelpunto di assalto all’autoarticolato, ma anche nel successivo punto di scarico dellamerce in esso trasportata (pagg. 5 della sentenza di primo grado e 8 dellasentenza impugnata).Peraltro, l’analisi del tracciato scaturito dall’aggancio delle celle è stataeffettuata ponendo a confronto punti geografici e tempistiche, rilevandosi lapiena corrispondenza del tracciato con il percorso dell’autoarticolato ormai nellemani degli assalitori (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), mentre, per comerilevato dalla stessa Corte territoriale, gli stessi motivi di appello risultavano, sulpunto, già formulati in modo aspecifico (pag. 8 della sentenza).Anche l’utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] risulta accertato sullabase di convergenti e precisi elementi di ordine logico, tratti non solo dallaintestazione del veicolo alla coniuge, ma anche dal controllo di p.g. operato indata 24 febbraio 2016, stesso giorno della rapina, nel corso del quale l’imputatoveniva trovato alla guida della vettura (pag. 6 della sentenza di primo grado epag. 7 della sentenza impugnata).2.1.2.

Si tratta, dunque, di motivazione puntuale, priva di aporie logiche econforme alle risultanze processuali, rispetto alla quale la censura formulatarisulta assolutamente aspecifica, neppure confrontandosi criticamente con tuttele argomentazioni svolte dai giudici del merito e non portando alcun elemento ingrado di disarticolare alcun punto qualificante del ragionamento decisorio, malimitandosi a reiterare doglianze di opinabilità nella attribuzione dell'effettivo'peso dimostrativo' di singoli dati.2.1.3.

Quanto al profilo del mancato effettivo confronto coi motivi aggiunti,si tratta di profilo di censura aspecifico e meramente reiterativo: la Corte diappello si è confrontata specificamente con le deduzioni portate nei motiviaggiunti, con motivazione priva di illogicità manifeste o di contraddittorietàevidenti, rilevando, quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], come essecostituissero informazioni del tutto generiche e come la deduzione difensivafondasse, sul punto, sul presupposto, indimostrato, che costui avesse incontratotutti i soggetti che avevano preso parte alla rapina (pagg. 9 e 10 della sentenzaimpugnata).2.1.4.

Inoltre, quanto all’esito negativo della perquisizione, con motivazionealtrettanto priva di aporie logiche si è ritenuto irrilevante l’esito negativo (pag. 9della sentenza citata).2.1.5.

Quanto, poi, alla riferibilità della utenza telefonica al [OSCURATO:PERSONA] edall’effettivo utilizzo della stessa da parte di costui nel giorno dei fatti, si tratta ditema probatorio non devoluto coi motivi originari dell’atto di appello e che nonpoteva, pertanto, essere introdotto con i motivi aggiunti (nel corpo dei quali,peraltro, la deduzione viene anche formulata in termini assolutamente generici).2.2.

Il terzo motivo è aspecifico e reiterativo, non confrontandosi con lamotivazione, conforme nel doppio grado del giudizio di merito, con cui viene dataevidenza del ragionamento compiuto, coerente e privo di aporie logiche, che haportato a ritenere sussistente il previo accordo tra i concorrenti ed a darecontezza del contributo causale prestato dal [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5-6 della sentenzadi primo grado e 6-7 della sentenza impugnata).2.3.

Il quarto motivo non risulta consentito.Invero, i vizi di motivazione dedotti sono argomentati in funzione dellacensura in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,ovvero di un motivo non previamente devoluto alla cognizione del giudice diappello e come tale non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen.2.4.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversadeduzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadi replica, depositata dal difensore.3.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 20/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 09/05/2018, appellatada [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed euro 900 dimulta, confermando nel resto la sentenza appellata.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brancaccio, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta valenza univoca delcompendio indiziario ed in punto di contributo concorsuale dell’imputato neldelitto di rapina.2.1.1. Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamenta comela Corte di appello abbia omesso di verificare la precisione e gravità dei singoliindizi e come abbia operato un duplice passaggio inferenziale, affetto in ciascunsegmento da frattura logica, in particolare ritenendo che gli occupanti dellaDaewoo [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere considerati concorrenti nella rapina eidentificando l’imputato in uno degli occupanti la vettura.Quanto al primo profilo, invero, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitoesclusivamente del fatto storico del sopraggiungere della vettura [OSCURATO:PERSONA] edel suo affiancarsi alla vettura Fiat, dalla quale erano discesi i soggetti cheavevano posto in essere la rapina: i giudici di appello non avrebbero, dunque,spiegato perché lo scambio di gesti ed il superamento dell’autoarticolato da partedella vettura [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere indicativo di previo accordo edesprimere un supporto logistico alla azione degli esecutori della rapina.Lamenta vieppiù il ricorrente come la massima di esperienza (della cd.staffetta) sia stata utilizzata in sentenza non per leggere un dato connotato dagravità e precisione, ma per attribuire significato univoco ad un elemento neutro;rileva, inoltre, come tale frattura logica non possa essere neppure colmata dalricorso, pure fatto in sentenza, alla massima di ‘comune esperienza’, secondo cuiun automobilista estraneo ai fatti non avrebbe avuto alcun interesse a superare ilveicolo dei rapinatori, limitandosi con ciò a valorizzare solo una delle possibilichiavi di lettura.Richiamando ancora pronunce di legittimità, il ricorrente censura lamotivazione in quanto fondata su un giudizio di plausibilità non idoneo asuperare il ragionevole dubbio.2.1.2. Analogo vizio di manifesta illogicità viene denunciato con riguardo allaindividuazione dell’imputato quale occupante della [OSCURATO:PERSONA], sulla basedella disponibilità della vettura in capo al nucleo familiare del medesimo evalorizzando l’itinerario disegnato dall’aggancio delle celle telefoniche da partedella utenza asseritamente ritenuta in uso al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, sul punto, affetta da duplice salto logico, nonchiarendo da quali elementi processuali viene tratta la considerazione che quellautenza fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente e circa la identitàdel percorso dell’autoarticolato con il tracciato degli agganci delle celle.2.1.3. Con diversa argomentazione, il ricorrente evidenzia come il viziorisulti vieppiù sussistente con riferimento a quella parte della motivazione che siconfronta con gli elementi di segno contrario dedotti coi motivi aggiunti, chevenivano neutralizzati dalla Corte di appello sulla base di mere ipotesi astratte,formulate in termini di generica plausibilità.Quanto al dato ricavabile dall’esito negativo della perquisizione domiciliare,poi, la sentenza conterrebbe una contraddizione interna laddove la spiegazione,ancorata all’avvedutezza del soggetto, si pone in contrasto con il ritenuto utilizzodi mezzi di trasporto e di comunicazione (autovettura e utenza telefonica)direttamente riconducibili all’imputato.Anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che introducono un elemento difrizione alla ricostruzione accolta in sentenza, verrebbero ritenute irrilevanti conmotivazione manifestamente illogica e meramente apparente.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. e con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc.pen., motivazione apparente per omesso effettivo confronto coi motivi aggiuntisu punti decisivi della ricostruzione, relativi alla deduzione di mancanza di provadella riferibilità effettiva al [OSCURATO:PERSONA], in quella data fascia oraria, della utenzatelefonica, alla valenza favorevole delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],all’esito negativo della perquisizione domiciliare.Al riguardo, lamenta come la sentenza non sviluppi una reale confutazionedelle doglianze difensive, ma si limiti a formulare enunciazioni apodittiche edipotetiche su punti centrali e presupposti della ricostruzione accusatoria.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e628 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta configurabilità del concorso nel delitto di rapina.La motivazione non spiegherebbe quale concreta attività di avvistamento,copertura o supporto la autovettura [OSCURATO:PERSONA], su cui si assume essere presentel’imputato, avrebbe svolto e quale utilità operativa avrebbe portato allaconsumazione della rapina, mentre il riferimento alla ‘staffetta’ si risolverebbe inuna mera etichetta descrittiva; né tale lacuna sarebbe colmata dal richiamo alcontributo morale, che assume come dimostrato che gli esecutori materialiconoscessero e confidassero nel supporto prestato dal conducente della vetturaDaewoo ed avessero tratto da esso un concreto rafforzamento del propositocriminoso.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.,apparenza e manifesta illogicità della motivazione.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su un soloelemento ostativo, costituito dal precedente penale, e sulla assenza di segni diresipiscenza, tale ultima proposizione risolvendosi in una formula del tuttogenerica.La motivazione risulterebbe vieppiù affetta dal denunciato vizio nella parte incui, per la riduzione della pena, la Corte di appello ha valorizzato la “capacità adelinquere di livello inferiore”, in frizione logica e contrasto con l’argomentazioneutilizzata per negare le circostanze attenuanti generiche.2.5. In data 22 giugno 2026 il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],depositava memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cuiargomentava circa la ammissibilità del ricorso, insistendo per l’accoglimento deimotivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici emeramente reiterativi delle doglianze dedotte con i motivi di appello.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza diappello per relationem a quella della sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, siintegrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla qualeoccorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1,n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01; Sez. 3,n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 2, n. 5112 del02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01).1.2. In ragione della natura delle doglianze sviluppate con i motivi di ricorso,è altresì opportuno richiamare alcuni principi di diritto in tema di valutazionedella prova indiziaria e di relativo onere argomentativo da parte del giudice dimerito.Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in caso di processo indiziario, nonè consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singolielementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma ènecessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza(nel senso che deve trattarsi di dati certi e non solo verosimili o supposti) el’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi procedere adun esame globale per accertare se la – astratta - relativa ambiguità di ciascunodi essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria e diconcatenazione logica, risolversi, consentendo di attribuire al complesso degliindizi univocità e concordanza, così da attribuire il reato all’imputato “al di là diogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale,sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili,siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ecomunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (Sez. 2, n.45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441- 02; Sez. 1, n. 8863 del18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 -02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016,Graziadei, Rv. 266941 - 01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv.256967 -01).Inoltre, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza delprocedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, dellaprecisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbeinevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nelcontrollo logico e giuridico della struttura della motivazione, e quindi nellaverifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola ladecisione, senza alcuna impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementiistruttori, ciò al fine di accertare se il giudice di merito abbia esattamenteapplicato i criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e le regoledella logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 -01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, LoNardo, Rv. 285441, cit.).2. Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo - che possono essereesaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico e per miglioreintellegibilità della decisione - sono aspecifici e meramente reiterativi dellededuzioni fatte oggetto dei motivi di appello.2.1. Nella specie, il giudizio di responsabilità in capo all’imputato si fonda unquadro di indizi gravi, precisi e concordanti, correttamente delineato alla streguadei principi sopra richiamati, con il quale la difesa non si confronta ed al qualeoppone una mera rilettura di taluni elementi fattuali, che non è tuttaviaconsentita in questa sede; nessuna incongruenza logica è peraltro ravvisabilenell’articolato percorso argomentativo che riconduce ad unità i diversi datiindiziari, oggetto di una critica parcellizzata da parte della difesa.2.1.1. Invero, con doppia motivazione conforme, i giudici del merito hannoritenuto sussistente il previo accordo, tra i soggetti che assalivano e dirottavanol’autoarticolato e l’occupante della vettura [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unragionamento che risulta privo di aporie logiche, nonché aderente alle risultanzeprocessuali.Come correttamente rilevato dai giudici di appello, peraltro, non risultaavanzata alcuna censura in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testeLa [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di come la [OSCURATO:PERSONA] fosse sopraggiunta e si fosseposizionata davanti all’autoarticolato e come i soggetti occupanti i due veicoliavessero scambiato parole e gesti e fosse stato indicato alla autovettura diprocedere davanti (pagg. 3-5 della sentenza di primo grado e 5 e ss. dellasentenza impugnata).Inoltre, in congruenza e convergenza con tale elemento di ordine logico,sono stati valutati gli elementi conoscitivi tratti dall’aggancio delle celletelefoniche da parte dell’utenza in uso all’imputato, che collocavano il [OSCURATO:PERSONA] solo, nel contesto temporale considerato dalla ricostruzione del fatto, nelpunto di assalto all’autoarticolato, ma anche nel successivo punto di scarico dellamerce in esso trasportata (pagg. 5 della sentenza di primo grado e 8 dellasentenza impugnata).Peraltro, l’analisi del tracciato scaturito dall’aggancio delle celle è stataeffettuata ponendo a confronto punti geografici e tempistiche, rilevandosi lapiena corrispondenza del tracciato con il percorso dell’autoarticolato ormai nellemani degli assalitori (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), mentre, per comerilevato dalla stessa Corte territoriale, gli stessi motivi di appello risultavano, sulpunto, già formulati in modo aspecifico (pag. 8 della sentenza).Anche l’utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] risulta accertato sullabase di convergenti e precisi elementi di ordine logico, tratti non solo dallaintestazione del veicolo alla coniuge, ma anche dal controllo di p.g. operato indata 24 febbraio 2016, stesso giorno della rapina, nel corso del quale l’imputatoveniva trovato alla guida della vettura (pag. 6 della sentenza di primo grado epag. 7 della sentenza impugnata).2.1.2. Si tratta, dunque, di motivazione puntuale, priva di aporie logiche econforme alle risultanze processuali, rispetto alla quale la censura formulatarisulta assolutamente aspecifica, neppure confrontandosi criticamente con tuttele argomentazioni svolte dai giudici del merito e non portando alcun elemento ingrado di disarticolare alcun punto qualificante del ragionamento decisorio, malimitandosi a reiterare doglianze di opinabilità nella attribuzione dell'effettivo'peso dimostrativo' di singoli dati.2.1.3. Quanto al profilo del mancato effettivo confronto coi motivi aggiunti,si tratta di profilo di censura aspecifico e meramente reiterativo: la Corte diappello si è confrontata specificamente con le deduzioni portate nei motiviaggiunti, con motivazione priva di illogicità manifeste o di contraddittorietàevidenti, rilevando, quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], come essecostituissero informazioni del tutto generiche e come la deduzione difensivafondasse, sul punto, sul presupposto, indimostrato, che costui avesse incontratotutti i soggetti che avevano preso parte alla rapina (pagg. 9 e 10 della sentenzaimpugnata).2.1.4. Inoltre, quanto all’esito negativo della perquisizione, con motivazionealtrettanto priva di aporie logiche si è ritenuto irrilevante l’esito negativo (pag. 9della sentenza citata).2.1.5. Quanto, poi, alla riferibilità della utenza telefonica al [OSCURATO:PERSONA] edall’effettivo utilizzo della stessa da parte di costui nel giorno dei fatti, si tratta ditema probatorio non devoluto coi motivi originari dell’atto di appello e che nonpoteva, pertanto, essere introdotto con i motivi aggiunti (nel corpo dei quali,peraltro, la deduzione viene anche formulata in termini assolutamente generici).2.2. Il terzo motivo è aspecifico e reiterativo, non confrontandosi con lamotivazione, conforme nel doppio grado del giudizio di merito, con cui viene dataevidenza del ragionamento compiuto, coerente e privo di aporie logiche, che haportato a ritenere sussistente il previo accordo tra i concorrenti ed a darecontezza del contributo causale prestato dal [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5-6 della sentenzadi primo grado e 6-7 della sentenza impugnata).2.3. Il quarto motivo non risulta consentito.Invero, i vizi di motivazione dedotti sono argomentati in funzione dellacensura in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,ovvero di un motivo non previamente devoluto alla cognizione del giudice diappello e come tale non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen.2.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversadeduzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadi replica, depositata dal difensore.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris