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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 09995/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/02/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 10 luglio 2017, per intempestività dell'atto di impugnazione e per difetto di specificità dei motivi di gravame.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 582 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all'erronea dichiarazione di intempestività dell'atto di appello.

Si deduce che l'atto di appello è stato depositato dalla Difesa nel rispetto dei termini ed in osservanza delle modalità prevista dalla legge, in data 10 novembre 2018, così come peraltro comprovato dalla certificazione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Giudice fuori sede presso il Tribunale ordinario di Roma, e dai riscontri probatori in atti, tra cui proprio il timbro apposto a pagina 7 dell'atto di appello.

Si rappresenta che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 27 settembre 2018, e che il termine per il deposito della motivazione era fissato in quindici giorni.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione, in riferimento all'erronea dichiarazione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto difetto di specificità dei motivi di gravame.

Si deduce che illegittimamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si premette che le censure formulate con l'atto di appello riguardavano: -) la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup.; -) la rideterminazione della pena inflitta, partendo dal minimo edittale; -) la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

Si evidenzia, inoltre, che i motivi di appello enunciavano in modo puntuale tutti i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'intempestività dell'atto di appello, poiché questo risulta correttamente presentato nei termini di legge.

È utile premettere che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 27 settembre 2018, con termine per il deposito della motivazione fissato in quindici giorni, e che, quindi, il termine per presentare l'atto di impugnazione scadeva il giorno 11 novembre 2018.

Ora, l'imputato e attuale ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato l'atto di appello, perché, come si evince dal timbro apposto su di esso a pag. 7, il suo difensore ha depositato la precitata impugnazione in data 10 novembre 2018 presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovava, nella specie il Tribunale di Roma, a norma dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

Erroneamente, inoltre, la sentenza accenna al difetto di specificità dell'atto di appello, peraltro limitandosi a citare l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza sviluppare espressa argomentazione.

Invero, l'atto di appello, come si q iffl evincevimmediata lettura, contiene puntuali rilievi critici nei confronti delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado sui punti oggetto di gravame, nei termini precisati dalla giurisprudenza (Sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

4. La fondatezza delle censure determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, competente a norma dell'art.175 disp. att. cod. proc. pen. per nuovo giudizio sui punti oggetto dei motivi dedotti con l'atto di gravame, e non valutati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Così deciso il 03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/02/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 10 luglio 2017, per intempestività dell'atto di impugnazione e per difetto di specificità dei motivi di gravame. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 582 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all'erronea dichiarazione di intempestività dell'atto di appello. Si deduce che l'atto di appello è stato depositato dalla Difesa nel rispetto dei termini ed in osservanza delle modalità prevista dalla legge, in data 10 novembre 2018, così come peraltro comprovato dalla certificazione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Giudice fuori sede presso il Tribunale ordinario di Roma, e dai riscontri probatori in atti, tra cui proprio il timbro apposto a pagina 7 dell'atto di appello. Si rappresenta che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 27 settembre 2018, e che il termine per il deposito della motivazione era fissato in quindici giorni. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione, in riferimento all'erronea dichiarazione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto difetto di specificità dei motivi di gravame. Si deduce che illegittimamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si premette che le censure formulate con l'atto di appello riguardavano: -) la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup.; -) la rideterminazione della pena inflitta, partendo dal minimo edittale; -) la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia, inoltre, che i motivi di appello enunciavano in modo puntuale tutti i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'intempestività dell'atto di appello, poiché questo risulta correttamente presentato nei termini di legge. È utile premettere che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 27 settembre 2018, con termine per il deposito della motivazione fissato in quindici giorni, e che, quindi, il termine per presentare l'atto di impugnazione scadeva il giorno 11 novembre 2018. Ora, l'imputato e attuale ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato l'atto di appello, perché, come si evince dal timbro apposto su di esso a pag. 7, il suo difensore ha depositato la precitata impugnazione in data 10 novembre 2018 presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovava, nella specie il Tribunale di Roma, a norma dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. Erroneamente, inoltre, la sentenza accenna al difetto di specificità dell'atto di appello, peraltro limitandosi a citare l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza sviluppare espressa argomentazione. Invero, l'atto di appello, come si q iffl evincevimmediata lettura, contiene puntuali rilievi critici nei confronti delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado sui punti oggetto di gravame, nei termini precisati dalla giurisprudenza (Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 4. La fondatezza delle censure determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, competente a norma dell'art.175 disp. att. cod. proc. pen. per nuovo giudizio sui punti oggetto dei motivi dedotti con l'atto di gravame, e non valutati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso il 03
Sentenza Cassazione n. 09995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris