CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22890/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diNapoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, con ordinanza in data 25 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza proposta damaggio 2021 e di procedere alla notifica dell’avviso di cui all’art. 548 cod. proc. pen.2. Il ricorrente è stato dichiarato contumace in primo grado e condannato con lasentenza pronunciata il 2 luglio 2014, quindi prima dell’entrata in vigore della l 67 del 2014 ein data anteriore al 22 agosto 2014, in cui è stata introdotta la norma che prevede ladisciplina transitoria.L’avviso relativo alla fissazione del giudizio di secondo grado è stato notificato ericevuto personalmente dall’imputato e la difesa, vigendo le disposizioni introdotte nel corsodell’emergenza epidemiologica, non ha richiesto di presenziare all’udienza che, pertanto, èstata celebrata con rito “cartolare”.La comunicazione della sentenza è avvenuta alle parti ai sensi dell’art. 23-bis l. 176 del2020 e, nel caso di specie, al difensore di fiducia dell’imputato.All’imputato, indicato nell’intestazione della sentenza come assente invece checontumace, non è stato notificato l’estratto contumaciale.La sentenza di appello non è stata impugnata ed è divenuta irrevocabile.3. In data 2 luglio 2025 il condannato ha ricevuto la notifica dell’ordine di carcerazioneemesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per una penacomplessiva residua di anni quattro, mesi nove e giorni quindici, oltre euro 2.650.000,00 dimulta.L’ordine di carcerazione, considerato che la pena era superiore a quanto previstodall’art. 656 cod. proc. pen., è stata eseguita.L’ordine di carcerazione conteneva anche la pena di cui alla sentenza indicata nelpunto 2.4. Il condannato, quindi, ha proposto istanza con la quale, rilevato di non avere ricevutola notifica dell’estratto contumaciale, né quella dell’l’avviso di cui all’art. 23-bis l. 176 del2020, ha chiesto dichiararsi l’inefficacia della sentenza della Corte di appello e di procedereall’adempimento che era stato omesso al fine di poter proporre ricorso per cassazione.5. Il giudice dell’esecuzione, pure condiviso con la difesa che al caso di specie avrebbedovuto applicarsi la disciplina prevista per la contumacia per cui l’imputato era statoerroneamente dichiarato assente in appello e che pertanto avrebbe dovuto ricevere lanotifica dell’estratto, ha respinto la richiesta.Nella prospettiva del giudice dell’esecuzione, infatti, il fatto che il difensore avevaricevuto la comunicazione della sentenza prevista dall’art. 23-bis l. 176 del 2020 avevacomunque consentito all’imputato di avere conoscenza della pronuncia della sentenza.Ragione questa per cui non si sarebbe determinata alcuna lesione del diritto di difesa inquanto, evidentemente, il difensore di fiducia aveva condiviso con il proprio assistito lanotizia e, conseguentemente, la decisione di non impugnare la sentenza della Corte diappello.Ciò, d’altro canto, anche considerato che la mancata notifica all’imputato non comportala nullità della sentenza ma, piuttosto, rende necessario procedere all’adempimento al solofine di dare alla parte la possibilità di impugnare.Possibilità che però, ora, a fronte della nuova formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen.non è esercitabile personalmente dall’imputato, per cui l’adempimento richiesto non eranecessario, questo anche considerato che era da applicarsi disciplina derogatoria previstaper l’emergenza Covid, per cui nessun vulnus ne è seguito.6. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, inun unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando chela conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe errata. Nel caso di specie,infatti, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina della contumacia per cui all’imputatoavrebbe dovuto essere notificato l’estratto contumaciale, unico adempimento dal qualesarebbero decorsi i termini per impugnare. Al di là delle considerazioni congetturalicontenute nell’ordinanza, d’altro canto, la notifica dell’estratto è l’unico atto dal quale si puòpresumere legittimamente che l’imputato abbia avuto conoscenza della pronuncia dellasentenza, così come sarebbe stato anche evidenziato da recenti pronunce di legittimità.7. In data 3 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione in ordine alla ritenutaesecutività del titolo, fondata sull’affermazione per cui la mancata notifica dell’estrattocontumaciale non determina la nullità della sentenza pronunciata e sulla considerazione cheil rispetto della disciplina di cui all’art. 176 del 2020 escluderebbe qualsivoglia violazione deldiritto di difesa, non è corretta.2.1. Il mancato rispetto della disciplina prevista per la contumacia, applicabile alprocesso in esame in quanto la dichiarazione di tale status processuale è avvenuta in dataanteriore all’entrata in vigore ella l. 167 del 2014, seppure non comporti la nullità dellasentenza pronunciata impedisce alla sentenza di diventare esecutiva.In tale situazione, infatti, i termini per la proposizione dell’impugnazione, il cui dies aquo è individuato dalla data in cui l’imputato ha ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale,non sono mai decorsi per cui la dichiarazione di irrevocabilità eventualmente apposta deveessere ritenuta priva di efficacia per cui la sentenza deve essere dichiarata non esecutiva e,conseguentemente, gli atti devono essere restituiti al giudice di cognizione per effettuare lanotifica.2.2. Il fatto che quando è stata pronunciata la sentenza di appello fosse in vigore ladisciplina “Covid” non incide sulla regolarità della notifica.In tale caso, infatti, la notifica è stata effettuata ex art. 23-bis l. 176 del 2020 e non puòessere pertanto ritenuta equivalente a quella dell’estratto contumaciale in quanto questa,peraltro, non è pervenuta all’imputato ma al difensore, seppure di fiducia.Né, d’altro canto, è condivisibile la conclusione per cui non si sarebbe in ogni casodeterminata alcuna violazione del diritto di difesa perché l’imputato non avrebbe potutoredigere e presentare personalmente un valido atto di ricorso per cassazione.Sotto tale profilo, infatti, l’affermazione per cui l’entrata in vigore dell’art. 613 cod. proc.pen. rende di fatto irrilevante la notifica all’imputato non è corretta.Come ampiamente evidenziato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,Rv. 272010 – 01, la previsione per cui «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» non esclude la legittimazionedell’imputato stesso a proporre il ricorso ma incide sulle sole modalità di proposizionedell’impugnazione.Ciò in quanto la prima attiene alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, chel’art. 607 cod. proc. pen. espressamente attribuisce all’imputato, mentre la seconda regola ilsuo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica deldifensore.Sul punto, infine, si deve evidenziare che il precedente citato nel provvedimentoimpugnato non è conferente.Il caso oggetto della sentenza Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di, Rv. 281391 – 02,infatti, era diverso da quello ora in esame in quanto in quel processo il difensore di fiduciaaveva comunque proposto ricorso per cassazione per cui in tale ipotesi, diversamente daquella di specie, la conclusione in termini della mancanza di violazioni del diritto di difesa,fondata sulla considerazione che l’impugnazione era stata validamente presentata, èastrattamente condivisibile.3. Le ragioni esposte, non essendo sul punto necessari ulteriori accertamenti e potendoquesta Corte adottare tutti i provvedimenti conseguenti, impongono l’annullamento senzarinvio ex art. 620 lett. l, cod. proc. pen. dell’ordinanza impugnata nonché di sospenderel'esecuzione della sentenza emessa in data 4 maggio 2021 n. 4392 dalla Corte di Appello diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di disporre l'immediata liberazione delricorrente se non detenuto per altro titolo o causa. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Sospende l'esecuzione della sentenza emessain data 4 maggio 2021 n. 4392 dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] altro titolo o causa. Manda alla Corte di Appello di Napoli per la notifica dell'estrattocontumaciale della indicata sentenza di condanna n. 4392/2021 a [OSCURATO:PERSONA]. Sicomunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]