CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 21233/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12038 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO che con sentenza dell'8 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità dell'apposizione del termine al contratto impugnato e la conversione a tempo indeterminato del rapporto e condannando la Società alla riammissione in servizio della Fonte, al risarcimento del danno in favore della medesima pari a tre mensilità ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, che liquidava in euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.308,00 per il grado di appello; che per la cassazione della decisione ricorre la Fonte, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; CONSIDERATO che con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2, 4, 5, 11 e 27 del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/18, 2333, comma 2, c.c., in una con il vizio di omessa, illogica e, comunque, apparente motivazione in relazione alla riduzione dei parametri medi ed alle spese borsuali, di viaggio e dell'indennità di trasferta, imputa alla Corte territoriale di aver liquidato gli importi in modo unitario senza distinguere tra le varie fasi del giudizio, di non aver riconosciuto nulla a titolo di rimborso delle spese vive e di quelle di trasferta nonché dell'indennità di trasferta, di non aver specificato il valore attribuito alla causa , il sistema di liquidazione adottato ed i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi, di aver liquidato importi inferiori ai minimi previsti dal tariffario allegato al D.M. n. 55/14; che delle censure mosse con il motivo di cui sopra ,mentre si rivela ap inammissibile quella relativa al secondo dei profili sopra elencati, non avendo il ricorrente fornito specificazioni in • 1 r\-011 eu» ordine alla tempestiva rzione dela do-manda ed al L (A,v1 sR3c95 G19/t quantum relativo ed infondate quelle concernenti il primo"eil/ terzo dei predetti profili attesa la possibilità di identificare in Co relazione all'oggetto del giudizio il valore indeterminaglp della causa ed il riferimento della liquidazione al corrispondente scaglione da 26.000 a 52.000, non essendo le specificazioni in questa sede rese dal ricorrente in ordine allo svolgimento del giudizio idonee a consentirne la trasposizione al superiore scaglione implicante una maggiore complessità rispetto a quella ordinaria e la desumibilità a questa stregua dei criteri di liquidazione seguiti dalla Corte territoriale, merita accoglimento quella attinente al l'ultimo dei profili oggetto di censura risultando in effetti non aver la Corte territoriale osservato i minimi di tariffa, quantomeno con riguardo al giudizio di primo grado (risultando incongrua la liquidazione delle spese relativamente al secondo grado solo nell'ipotesi, peraltro non precisata, in cui l'apperllo abbia comportato l'espletamento di una fase istruttoria) tenuto conto che sommando i minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio e considerata, altresì, la riduzione del 70% previsto con riguardo alla fase istruttoria (risultando così dovuti euro 810 per la fase di studio, euro 574 per la fase introduttiva, euro 361,20 per la fase istruttoria, ed euro 1384 per la fase decisionale) l'importo da liquidare avrebbe dovuto corrispondere ad euro 3.129,20; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cata