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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10817/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che le doglianze dedotte con il ricorso sono inammissibili, in quanto dirette a replicare profili di censura - afferentialla configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, peraltro sulla base di una rivalutazione delle risultanze probatorie, non ammessa in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti; Considerato che tali censure risultano, altresì, manifestamente infondate, dal momento che la Corte d'appello - con adeguata ed esaustiva motivazione, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha ritenuto pienamente integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato accertato come il ricorrente avesse posto in essere una condotta dal chiaro tenore intimidatorio, minacciando di aggredire gli agenti con una lametta, al fine di non consentire agli stessi di ricondurlo nella propria cella ( circostanza confermata dal teste Pilurzo e contrastata inadeguatamente dal ricorso ribadendo argomenti già superati in modo non manifestamente illogico dalla Corte del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che le doglianze dedotte con il ricorso sono inammissibili, in quanto dirette a replicare profili di censura - afferentialla configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, peraltro sulla base di una rivalutazione delle risultanze probatorie, non ammessa in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti; Considerato che tali censure risultano, altresì, manifestamente infondate, dal momento che la Corte d'appello - con adeguata ed esaustiva motivazione, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha ritenuto pienamente integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato accertato come il ricorrente avesse posto in essere una condotta dal chiaro tenore intimidatorio, minacciando di aggredire gli agenti con una lametta, al fine di non consentire agli stessi di ricondurlo nella propria cella ( circostanza confermata dal teste Pilurzo e contrastata inadeguatamente dal ricorso ribadendo argomenti già superati in modo non manifestamente illogico dalla Corte del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris