CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a UDINE avverso la sentenza del 27/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche in sostituzione e per delega [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 27/04/2022 della Corte di appello di Trieste che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Udine, qualificando ai sensi degli artt. 61, n 9 e dell'art. 640 cod.pen. i fatti contestati ai capi 4 e 5 e dichiarandone la prescrizione, così rideterminando la pena per i residui reati. Deduce: 1. Violazione del divieto di bis in idem in relazione al peculato contestato al capo 3).Il ricorrente premette i contenuti della sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione, con particolare riferimento al quesito rimesso alla Corte di appello in relazione al capo 3, nel giudizio di rinvio. Osserva, dunque, che la Corte di appello nel confermare la sussistenza del fatto contestato al capo 3), non ha considerato che l'imputato era già stato giudicato colpevole del medesimo fatto contestato al capo 2) e condannato con sentenza irrevocabile in data 08/11/2016. Da qui viene dedotta la violazione dell'art. 649 cod.pen., che si assume deducibile in cassazione in ragione della preclusione al giudicato che ne è derivata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Per accedere alla questione sollevata in relazione alla violazione del divieto di bis in idem occorre preliminarmente verificare l'identità del fatto contestato nei due diversi capi d'imputazione. Relativamente alla questione della sostanziale identità dei fatti la giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01). Sulla base di tale assetto ermeneutico e secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento. 1.2. Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame non si rinviene identità del fatto contestato al capo 2, con quello contestato al capo 3, attesa la diversità delle condotte quivi contestate, visto che il peculato di cui al capo 2 è relativo all'appropriazione di somme avvenute negli anni 2012 e 2013, mentre quello del capo 3 è relativo al ritardo nel versamento di imposte nel periodo aprile —agosto 2012. Nell'un caso, dunque, viene contestata una mera appropriazione di somme sic et simpliciter, mentre nell'altro viene contestato il ritardo nell'adempimento delle incombenze tributarie e quindi un'indebita sottrazione di somme per un importo 2 9 . _ O -i"nn•-, 'n--, limitato e un periodo limitato. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso, non essendovi margini per ritenere l'esatta sovrapponibilità nelle due ipotesi della triade condotta - nesso causale — evento. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo