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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1954

ECLI:EU:C:1954:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61954C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

Traduzione dal francese

SOMMARIO

Pag.

Il mezzo tratto dalla violazione dell'Art. 60 Il mezzo tratto dallo sviamento di potere Il mezzo tratto dalla violazione del § 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Come il Giudice relatore, io pure sono dolente di non potermi esprimere nella lingua processuale.

Devo ora concludere sul ricorso del Governe italiano — ricorso N o 2-54. ( 1 ) Questo ricorso, Signori, è formalmente basato su quattro mezzi che sono i seguenti: 1 o violazione dell'art. 60 N o 1 in relazione dell'art. 4 b) del Trattato: con questo mezzo viene impugnata in particolare la decisione N o 1-54 che concerne la definizione dei sistemi vietati; 2 o violazione dell'art. 60 N o 2 e con esso si impugna la decisione N o 2-54 che ha reso elastico il regime della pubblicità; 3 o sviamento di potere nell'esercizio della facoltà conferito all'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 60 N o 1 e N o 2 del Trattato; infine, 4 o violazione del paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle [OSCURATO:PERSONA], questione questa che, come sapete, interessa esclusivamente l'Italia.

Signori, i tre primi mezzi sono fondati sugli stessi argomenti di cui si vale il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese seppure sian svolti e presentati in modo un pò diverso.

La mia esposizione su questi mezzi sarà pertanto breve e ne chiedo venia al [OSCURATO:PERSONA] italiano.

Ciò però non significa, naturalmente, che io abbia approfondito le questioni sollevate soltanto in relazione al primo ricorso.

Ho infatti letto con ugual attenzione gli atti di entrambe le cause come del resto anche quelli delle altre due, cioè quelle delle associazioni, ed ho seguito con pari interesse tutte le arringhe.

Se le argomentazioni che ho svolto fin ora hanno tratto principalmente al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese ciò è dipeso unicamente dal fatto che questo è stato il primo che ho dovuto esaminare e dall'intento di dar maggior chiarezza alla mia esposizione.

Sono persuaso che nel metodo che ho seguito nessuno vorrà vedere una «discriminazione» vietata … nè la pur minima mancanza di cortesia.

[OSCURATO:PERSONA]'ART. 60

Il primo mezzo , come abbiamo detto, mira alla decisione N o 1-54 e fa carico all'[OSCURATO:PERSONA] di aver autorizzato determinate pratiche contrarie alla regola di non discriminazione, Violando così l'art. 60 N o 1 che le vieta in modo assoluto.

Ad avviso del ricorrente, l'osservanza della regola di non discriminazione è legata in modo indissolubile al principio della pubblicità ed ogni violazione di quest'ultimo comporta di per sè una infrazione alla regola di non discriminazione.

Riconoscerete esattamente, o Signori, in questi argomenti, la tesi sostenuta nel primo ricorso e secondo la quale se i due concetti sono intellettualmente scindibili essi non possono essere separati nella loro applicazione.

Posso dunque far riferimento alle mie precedenti osservazioni ricordando che, secondo me, la decisione N o 1-54 è per sè stessa invece perfettamente ortodossa, quale che sia l'opinione che si possa nutrire sulla regolarità del regime di pubblicità.

Il secondo mezzo è basato sulla stessa idea e cioè sull'assunto che la pubblicità è un mezzo imposto dal Trattato per garantire l'osservanza della regola di non discriminazione e che tanto maggiore è il pericolo di discriminazioni quanto più ampia sarà la possibilità concessa alle imprese di concludere determinate transazioni a prezzo diverso da quello del listino pubblicato.

Che pertanto, un regime il quale giunga a siffatti risultati contrasta necessariamente con l'art. 60 N o 2 posto in relazione col N o

1. Anche per questo argomento, Signori, non posso che riferirmi alle mie precedenti osservazioni.

Rileverò soltanto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] italiano, per quanto riguarda la decisione N o 2-54, mira espressamente alle disposizioni del 3 o capoverso del nuovo articolo 1 bis , disposizioni che, come sapete, hanno tratto alle transazioni che «presentano delle caratteristiche singolari facenti sì che la transazione stessa non rientri nelle categorie specificate dal listino» mentre, come avete visto, il [OSCURATO:PERSONA] francese ha esplicitamente rinunciato alle sue censure su questo puntò. [OSCURATO:PERSONA] italiano ha invece insistito a lungo su tale questione nel corso dell'udienza.

Mi sembra però che questa sia una delle eccezioni che maggiormente si giustifichino, in quanto la rigidità, in questi casi, sarebbe suscettibile di ostacolare particolarmente la formazione di un prezzo normale e, d'altra parte, l'accertamento delle discriminazioni in questi casi può farsi soltanto mediante uno speciale controllo che tenga conto di tutte le condizioni in cui la vendita è stata fatta.

In ogni caso, Signori, non si potrebbero comprendere nel calcolo dello scarto medio del 2,5 % gli scarti, d'ampiezza talvolta notevole, che si applicano in transazioni singolari.

Tale calcolo infatti deve rispecchiare i prezzi di mercato cioè, in sostanza, i prezzi applicati alle transazioni che sono comparabili tra di loro.

Può darsi che queste transazioni singolari siano state forse troppo vagamente definite; sarebbe forse stato meglio prescrivere che si denuncino queste transazioni singolari: tutto ciò però è materia di un esame di merito.

Rileverò anche un punto particolare sul quale si insiste nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] italiano: si tratta dell'argomento con cui si sostiene che il regime di pubblicità il quale autorizzi uno scarto medio apparentemente limitato, quale è quello del 2,5 % in più o in meno, può consentire in fatto, per singole transazioni, uno scarto molto più ampio che può raggiungere il 15 o il 20 % e teoricamente anche di più, pur rispettandosi lo scarto medio ed in ciò può servire a fare considerevoli discriminazioni.

A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] risponde con delle lunghe spiegazioni accompagnate da dotte tabelle di esempi.

Questo argomento, Signori, lo confesso, mi ha fatto poca impressione e ciò perchè, praticando scarti così alti, le imprese si troverebbero ben presto nell'impossibilità di mantenere la media entro i limiti consentiti ma soprattuto perchè siffatti scarti farebbero da soli sorgere assai forti presunzioni che vi siano discriminazioni.

Le imprese sono infatti tenute a denunciare lo scarto minimo e lo scarto massimo applicati nel periodo trascorso e non già ad indicare soltanto lo scarto medio; simili differenze non potrebbero passare inosservate agli agenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e quanto più ampi fossero gli scarti tanto più difficile sarebbe per l'impresa fornire la prova che tale scarto fu applicato a tutte le transazioni comparabili, prova cui è tenuta in ossequio alla decisione N o 1-54.

Pertanto, ove l'impresa non abbia denunciata la transazione, considerandola singolare e non comparabile, potrà valere soltanto, come l'ho detto or ora, uno speciale controllo; l'[OSCURATO:PERSONA], come pure ho ricordato, dovrebbe curarsi di ottenere una specifica dichiarazione prima di disporre un controllo onde facilitarne l'effettuazione.

Infine, Signori, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 60 N o 1 in relazione all'art. 4b), il [OSCURATO:PERSONA] italiano ha sviluppato, soprattutto all'udienza, una tesi che, a mio avviso, merita la nostra attenzione.

Esso infatti ha sostenuto che il giudizio sulla non comparabilità di una transazione non dovrebbe essere rimesso alle imprese; che sarebbe compito dell'[OSCURATO:PERSONA] stessa di definire in modo oggettivo i criteri della comparabilità, valendosi del potere che a tale effetto le conferisce l'art. 60 N o

1. Ora, la decisione N o 1-54 affida in verità al venditore la cura di stabilire se una determinata transazione sia o no comparabile ad un'altra.

È dunque stato abbandonato il criterio, semplice ed automatico, potrei dire, che emerge dalla decisione N o 30-53 (cioè: ogni deroga al listino costituisce pratica vietata) senza sostituirlo con un altro.

A ciò, Signori, risponderò anzitutto che è esatto che l'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione N o 1-54, non si è valsa dei poteri regolamentari che le conferisce l'art. 60 N o 1 ultimo capoverso per cercare di stabilire ciò che dev'essere inteso come «transazione comparabile», ma essa non era obbligata a farlo; il testo dice infatti: l'[OSCURATO:PERSONA] può stabilire quali siano i sistemi che incorrono in tale divieto, cioè «i sistemi discriminatori che comportano nel mercato comune l'applicazione da parte di un venditore di disuguali condizioni a parità di operazioni».

L'[OSCURATO:PERSONA] ha definito le pratiche discriminatorie ma non ha precisamente indicato il criterio di comparabilità delle transazioni: forse perchè tale criterio non esiste.

Comunque nulla le imponeva di farlo.

D'altra parte, Signori, mi sembra non sia stato dato sufficiente rilievo al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] nella sua seconda decisione ha mantenuto il principio posto con la prima, e precisamente che ogni scarto è una discriminazione ; essa ha soltanto consentito sia fornita la prova in contrario.

Ricordate il testo: «Costituisce pratica vietata dall'art. 60 N o 1 l'applicazione, da parte di un venditore, di prezzi o condizioni che si discostino da quelli previsti dal suo listino. qualora il venditore non possa dimostrare, ecc… ecc…».

Infine, e neanche a ciò è stato dato particolare rilievo, nella decisione vi è l'art. 2 che integra l'art. 2 f) della decisione N o 31-53, aggiungendo alcune nuove prescrizioni sul contenuto dei listini, cioè ribassi di quantità, ribassi di fedeltà e ribassi di seconda scelta.

Queste indicazioni, invero, sono di grande utilità per poter meglio stabilire se una transazione è comparabile ad un'altra.

Anche in questo specifico campo l'[OSCURATO:PERSONA], anzichè tentare di stabilire dei criteri giuridici od economici più o meno discutibili, ha preferito tener conto il meglio possibile dell'esperienza: i ribassi così detti di seconda scelta, in particolare, rappresentano uno dei mezzi più facili e fra i più usati per concedere vantaggiose deroghe al prezzo normale, pur facendo apparire che tutti i compratori godono uguale trattamento.

Ora, in pratica, è più utile poter scoprire che delle transazioni, in apparenza comparabili, non lo erano in fatto, che non il dare una definizione più o meno scientifica della comparabilità.

[OSCURATO:PERSONA] POTERE

In merito alla censura di sviamento di potere, il [OSCURATO:PERSONA] italiano nel suo ricorso sostiene, per quanto in forma diversa, parte degli argomenti che già aveva sviluppati il [OSCURATO:PERSONA] francese, argomenti con i quali, in realtà, esso tende a dimostrare che le decisioni violano il Trattato.

Nei motivi che ho svolto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese ho già esaminato la censura di sviamento di potere sul punto che riguarda la lotta contro le intese.

Nel corso dell'udienza si è insistito su altri aspetti dello sviamento di potere ed in particolare sui tre seguenti che richiedono un breve esame: 1 o si fa carico anzitutto all'[OSCURATO:PERSONA] d'aver cercato di evitare la pronuncia di sanzioni — sanzioni che avrebbero dovuto venir inflitte probabilmente a tutte le imprese della Comunità, data la violazione evidente e generale delle sue prime decisioni.

Signori, non mi fermerò molto su questa specifica censura.

Si potrà dire che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto colpire subito i contravventori.

Si potrà anche dire che essa ha invece fatto bene di astenersene: non è questa la questione che dovete decidere.

Sta di fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha applicato sanzioni e dopo pochi mesi — lo ha lealmente riconosciuto essa stessa davanti a voi — il risultato è stato un fiasco per quanto riguarda il mercato dell'acciaio.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha allora cercato un sistema più appropriato: essa si è preoccupata di ottenere una migliore applicazione del Trattato e non già di evitare d'applicare sanzioni; 2 o si sostiene ancora che lo sviamento di potere consiste anche nel fatto che le nuove decisioni mirano alla repressione della discriminazioni mentre i poteri che provengono all'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 60 le sono stati conferiti per prevenire e non già per re primere.

Questo appunto riguarda soprattutto la decisione N o 3-54 che tratta delle informazioni.

Signori, vi confesso sinceramente di non aver compreso questo appunto come non ho compreso quello analogo fatto dal [OSCURATO:PERSONA] francese.

Che l'[OSCURATO:PERSONA] si sia valsa delle informazioni previste dall'art. 47 nei limiti in cui queste apparirono necessarie ad un efficace controllo, ci sembra cosa del tutto normale e non so come vi si possa ravvisare una violazione del Trattato od uno sviamento di potere; 3 o ci si dice infine che «il vizio della volontà» dell'[OSCURATO:PERSONA] si rivela nel modo con cui essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] e nel fatto che essa, nelle premesse alla sua decisione, non ha confutato le opinioni in contrasto che erano state espresse in seno al [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione che fu poi presa.

Signori, ho bene esaminato i documenti prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] attinenti alla consultazione del [OSCURATO:PERSONA].

Da essi e dal resoconto delle lunghe discussioni svolte in seno al [OSCURATO:PERSONA] ed in seno alla sua Commissione, mi sembra che lo scopo reale, e aggiungerei determinante, cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha mirato sia stato, come l'ho detto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese, di giungere a rendere più elastische le regole di pubblicità in modo compatibile tanto con l'osservanza della non-discriminazione quanto con la necessità di garantire una libera formazione dei prezzi per mezzo del mercato; e questo, in definitiva, come già l'ho detto, rientra perfettamente nell'ambito d'applicazione dell'art. 60.

Secondo me, in ciò non può ravvisarsi uno sviamento di potere.

Si potrebbe invece rilevarvi un vizio di forma ma in tal caso, Signori, si tratterebbe di un mezzo nuovo che non è stato invocato entro il termine utile.

Le disposizioni dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Corte sono perentorie a questo riguardo: il ricorso che dev'essere introdotto nel termine inderogabile di un mese — come prescrive l'art. 33 del Trattato — deve contenere una esposizione sommaria dei motivi invocati.

Nè d'altronde si tratta qui, a mio avviso, di un mezzo d'ordine pubblico, quale sarebbe ad esempio l'incompetenza, rilevabile in qualunque momento ed anche d'ufficio.

Per di più, Signori, reputo tale mezzo non soltanto irricevibile ma anche infondato.

Questo vizio di forma, infatti, può essere considerato sotto un duplice profilo: 1 o difetto di consultazione, almeno parziale, del [OSCURATO:PERSONA]; 2 o difetto, o almeno insufficienza, dei motivi delle decisioni impugnate.

In ordine al primo profilo, consultazione mancante od insufficente, è necessario confrontare la richiesta di pareri trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] e le decisioni che furono infine emesse. [OSCURATO:PERSONA] è stato investito con una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] di data 20 novembre 1953 e di cui son lieto di aver potuto prendere visione nelle ultime ore di questo dibattimento.

Ecco alcuni punti di questa lettera che ci interessano: 1 o « In virtù dell'art. 60 N o 1 del Trattato: consultazione su una eventuale modifica della decisione N o 30-53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate a sensi dell'art. 60 N o 1 del Trattato, nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (pubblicata sulla G. U. N o 6, p. 109 ).» 2 o In virtù dell'art. 60 N o 2 a) del Trattato: consultazione sull'eventuale modifica della decisione N o 31-53 del 2 maggio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio (pubblicata nella G.

V. N o 6, p. 111 ). 3 o In virtù dell'art. 60 N o 2 a) del Trattato: in merito agli acciai speciali, consultazione sull'eventuale modifica delle decisioni N o 31-53 e N o 32-53, di data 2 e 20 maggio 1953 relative alle condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio (pubblicata nella G. U. N o 6, pag. 111 e N o 7, pag. 130 ).

Io penso, Signori, che se vi fosse soltanto questa lettera, la consultazione dovrebbe essere senza dubbio considerata insufficiente perchè dai termini in cui è redatta, essa non fornisce indicazioni abbastanza precise sull'oggetto delle modifiche che l'[OSCURATO:PERSONA] intendeva apportare.

Vi sono però ancora altri documenti.

Anzitutto: 1 o una nota del 28 novembre che contiene considerazioni generali sul problema ed è accompagnata da un progetto di decisione; 2 o una nota assai notevole, del 30 novembre, molto più diffusa della prima, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] illustra l'insieme del sistema che è poi stato adottato con le decisioni impugnate.

Vi è menzionato espressamente, in particolare, il concetto dello larto medio per prodotto (pag. 2 in fondo). [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiesto la proroga del termine che gli era stato fissato e l'[OSCURATO:PERSONA], con lettera del 3 dicembre, ha accordato un nuovo termine sino al 14 dicembre.

Essa ha persin fatto spostare la data prevista per la consultazione del Consiglio di Ministri.

Il parere fu trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre, e le decisioni, come lo sapete, furono firmate il 7 gennaio.

È dunque, secondo me, incontestabile, Signori, che la consultazione è stata completa.

Non bisogna dimenticare il carattere speciale del [OSCURATO:PERSONA] il quale non è un Consiglio di Stato che ha il compito di esprimere il suo parere su dei testi ma che è un organo tecnico chiamato ad illuminare l'[OSCURATO:PERSONA] su determinati problemi.

Quel che conta è ch'esso sia in possesso di tutti gli elementi del problema e ciò è avvenuto.

In ordine all'altro profilo del vizio di forma e cioè della mancanza o dell'insufficienza di motivi, devo dire che nemmeno questo ha consistenza.

Ai sensi dell'art. 15 del Trattato «le decisioni, raccomandazioni e pareri dell'[OSCURATO:PERSONA] sono motivati e fanno riferimento ( 2 ) ai pareri obbligatoriamente richiesti».

Come la difesa della convenuta ve l'ha ricordato, il «riferimento». ( 3 ) delle decisioni consiste nell'obbligo d'inserire in capo alla decisione la menzione che il parere è stato preso.

Ciò potrebbe esprimersi con la formula: «visto il parere del [OSCURATO:PERSONA]».

L'[OSCURATO:PERSONA] preferisce dire «dopo consultazione del [OSCURATO:PERSONA]» ciò che è la stessa cosa.

D'altra parte, le decisioni devono essere motivate; va da sè che i motivi si devono valutare in relazione alla decisione stessa e non già in relazione ai pareri che l'hanno preceduta.

In altri termini, l'[OSCURATO:PERSONA] deve motivare la sua decisione quale essa è e non è affatto tenuta a confutare le opinioni contrarie o diverse che possono essere state espresse nei pareri previamente raccolti.

Mi sembra che il modo di procedere sia stato perfettamente regolare.

Posso anzi aggiungere, se cio mi è consentito, che ho raramente avuto l'occasione di vedere nella prassi del mio paese, una consultazione così completa od una collaborazione così ampia fra i rappresentanti dell'Amministrazione ed i membri di un organo consultivo.

Io penso, Signori, di essermi sufficientemente spiegato sul mezzo o meglio sui mezzi di sviamento di potere ai quali il ricorrente ha cercato ad agganciare in certo qual modo, questa censura di vizio di forma che ho or ora esaminato.

[OSCURATO:PERSONA] PARAGRAFO N

o

2 DELLA [OSCURATO:PERSONA]

Ci resta la censura relativa alla violazione del paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA].

Rimetto questo testo davanti ai vostri occhi: «I prezzi praticati dalle imprese per le vendite di acciaio sul mercato italiano, ragguagliati al loro equivalente in partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal suddetto listino per transazioni analoghe, salvo autorizzazione concessa dall'[OSCURATO:PERSONA] in accordo col [OSCURATO:PERSONA] italiano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 60, paragrafo 2b), ultimo comma».

L'argomento tratto dal testo e che il ricorrente invoca, ha senza dubbio notevole valore dato che il paragrafo 30 N o 2 prevede formalmente che le parità praticate dalle imprese sul mercato italiano non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal loro listino ciò che vieterebbe l'applicazione di qualsiasi scarto in relazione a questi prezzi di listino o per lo meno qualsiasi ribasso.

Io ritengo però, Signori, che se accoglierete le mie conclusioni sull'interpretazione dell'art. 60 voi dovrete senz'altro disattendere il mezzo tratto dalla violazione del paragrafo 30 della [OSCURATO:PERSONA].

Detto paragrafo, infatti — ciò non è contestabile — ha uno scopo solo e ben preciso: sopprimere durante il periodo transitorio , per le vendite fatte sul mercato italiano, il regime degli allineamenti istituito dall'art. 60 paragrafo 2 b) del Trattato. (Salvo speciale autorizzazione che può essere data soltanto dall'[OSCURATO:PERSONA] e previo accordo col [OSCURATO:PERSONA] italiano.) È evidente che si falserebbe totalmente la portata del testo se lo si volesse interpretare in un senso tale da consentire al mercato italiano di sottrarsi all'osservanza delle altre regole stabilite dal Trattato ed in particolare alle regole di concorrenza sancite ai N i 1 e 2 dell'art. 60.

Non va trascurato quanto dispone il paragrafo 1, N o 5 della [OSCURATO:PERSONA]: «dalla data dell'entrata in vigore del Trattato…, le sue disposizioni (le disposizioni del Trattato) sono applicabili , con riserva delle deroghe e senza pregiudizio delle disposizioni complementari che devono, salvo eccezioni, cessare d'aver effetto al termine del periodo transitorio.

Tutte le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi, per la loro stessa natura, carattere eccezionale e vanno interpretate in senso restrittivo.

Secondo me, si potrebbe soltanto assumere che le disposizioni del paragrafo 30, dati i termini che vi sono usati, rappresentino un argomento in favore della tesi secondo la quale la parola «listino» va intesa in senso rigido ed i prezzi non possono essere diversi da quelli che figurano sui listini pubblicati.

Si tratterebbe in sostanza, di un argomento complementare a sostegno del mezzo tratto dalla violazione delle norme di cui all'art. 60 N o 2 a) sulle quali si basano le decisioni impugnate, argomento che avrebbe potuto ovviamente essere invocato anche dal [OSCURATO:PERSONA] francese o da qualsiasi altro ricorrente non italiano.

Mi scuso di far appello alla logica che in altre occasioni ho disprezzato ma qui proprio mi sembra necessario ricorrervi perchè infatti si affacciano solo due soluzioni: o nell'interpretare il paragrafo 30 si vuol intendere l'espressione «prezzi previsti dal loro listino» unicamente nel senso di prezzi scritti su un listino regolarmente pubblicato — e in tal caso questa interpretazione vale tanto per il paragrafo 30 quanto per l'art. 60 N o 2 e ne conseguirebbe il torto dell'[OSCURATO:PERSONA] e la necessità di annullare completamente le decisioni impugnate — oppure si ammetterebbe la tesi dell'elasticità, cioè quella che ho difeso, ed in tal caso per interpretare il paragrafo 30 si deve fare lo stesso sforzo che si fa nell'interpretazione dell'art. 60 N o 2 b) e lo sforzo non è più grave nel]'un caso che nell'altro.

Ma il voler ammettere la tesi dell'elasticità, quella cioè che consente entro certi limiti variazioni di prezzo in relazione ai prezzi pubblicati ed ammetterla per tutti i paesi della Comunità salvo l'Italia, significherebbe in verità, concedere durante il periodo transitorio al mercato italiano, una salvaguardia supplementare che la [OSCURATO:PERSONA] non prevede: ciò significherebbe riconoscere che il mercato italiano non è in grado di sopportare la concorrenza fatta in base ai prezzi liberamente formati dal mercato e ciò nonostante l'integrale protezione geografica che il paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] prevede e nonostante ancora la protezione doganale parzialmente mantenuta in virtù del N o 1 del paragrafo citato.

Ma se così fosse, o Signori, vi è da domandarsi che senso avrebbe per l'Italia lo stesso concetto di mercato comune.

Quanto a me, la mia opinione non muta: io penso che questo sforzo interpretativo può e deve essere fatto.

Da ciò discende che il richiamo fatto nel paragrafo 30 «ai prezzi previsti dai suddetti listini (i listini delle imprese che intendono vendere sul mercato italiano) per delle transazioni comparabili » (ed implicitamente anche alle condizioni di vendita) deve intendersi in relazione ai prezzi realmente applicati in conformità al listino, basato sulla parità dell'impresa di cui trattasi e tenendo conto degli scarti eventualmente ammessi nell'applicazione di detto listino dei prezzi e delle condizioni di vendita.

Si tratta quindi di un'interpretazione identica a quella che ho proposta per il N o 2 b) dell'art. 60 il quale pure riguarda i modi di quotazione che la [OSCURATO:PERSONA] si propone di rendere, in linea di principio, inapplicabili sul mercato italiano durante il periodo transitorio.

Ed io ho finito, Signori, ma prima di chiudere voglio esprimere il mio compiacimento, quale che sia la vostra decisione, per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] italiano abbia introdotto un ricorso contro le decisioni d'applicazione dell'articolo 60 perchè proprio questo ricorso ha posto in luce un importante argomento che emerge dalla [OSCURATO:PERSONA] e che forse altrimenti sarebbe sfuggito al vostro esame.

Io concludo per la reiezione del ricorso. ( 1 ) Vedasi pag.

45. ( 2 ) Nel testo: “visent”.

N. d. t. ( 3 ) Nel testo: «visa».

N. d. t.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61954C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] Traduzione dal francese SOMMARIO Pag. Il mezzo tratto dalla violazione dell'Art. 60 Il mezzo tratto dallo sviamento di potere Il mezzo tratto dalla violazione del § 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Come il Giudice relatore, io pure sono dolente di non potermi esprimere nella lingua processuale. Devo ora concludere sul ricorso del Governe italiano — ricorso N o 2-54. ( 1 ) Questo ricorso, Signori, è formalmente basato su quattro mezzi che sono i seguenti: 1 o violazione dell'art. 60 N o 1 in relazione dell'art. 4 b) del Trattato: con questo mezzo viene impugnata in particolare la decisione N o 1-54 che concerne la definizione dei sistemi vietati; 2 o violazione dell'art. 60 N o 2 e con esso si impugna la decisione N o 2-54 che ha reso elastico il regime della pubblicità; 3 o sviamento di potere nell'esercizio della facoltà conferito all'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 60 N o 1 e N o 2 del Trattato; infine, 4 o violazione del paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle [OSCURATO:PERSONA], questione questa che, come sapete, interessa esclusivamente l'Italia. Signori, i tre primi mezzi sono fondati sugli stessi argomenti di cui si vale il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese seppure sian svolti e presentati in modo un pò diverso. La mia esposizione su questi mezzi sarà pertanto breve e ne chiedo venia al [OSCURATO:PERSONA] italiano. Ciò però non significa, naturalmente, che io abbia approfondito le questioni sollevate soltanto in relazione al primo ricorso. Ho infatti letto con ugual attenzione gli atti di entrambe le cause come del resto anche quelli delle altre due, cioè quelle delle associazioni, ed ho seguito con pari interesse tutte le arringhe. Se le argomentazioni che ho svolto fin ora hanno tratto principalmente al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese ciò è dipeso unicamente dal fatto che questo è stato il primo che ho dovuto esaminare e dall'intento di dar maggior chiarezza alla mia esposizione. Sono persuaso che nel metodo che ho seguito nessuno vorrà vedere una «discriminazione» vietata … nè la pur minima mancanza di cortesia. [OSCURATO:PERSONA]'ART. 60 Il primo mezzo , come abbiamo detto, mira alla decisione N o 1-54 e fa carico all'[OSCURATO:PERSONA] di aver autorizzato determinate pratiche contrarie alla regola di non discriminazione, Violando così l'art. 60 N o 1 che le vieta in modo assoluto. Ad avviso del ricorrente, l'osservanza della regola di non discriminazione è legata in modo indissolubile al principio della pubblicità ed ogni violazione di quest'ultimo comporta di per sè una infrazione alla regola di non discriminazione. Riconoscerete esattamente, o Signori, in questi argomenti, la tesi sostenuta nel primo ricorso e secondo la quale se i due concetti sono intellettualmente scindibili essi non possono essere separati nella loro applicazione. Posso dunque far riferimento alle mie precedenti osservazioni ricordando che, secondo me, la decisione N o 1-54 è per sè stessa invece perfettamente ortodossa, quale che sia l'opinione che si possa nutrire sulla regolarità del regime di pubblicità. Il secondo mezzo è basato sulla stessa idea e cioè sull'assunto che la pubblicità è un mezzo imposto dal Trattato per garantire l'osservanza della regola di non discriminazione e che tanto maggiore è il pericolo di discriminazioni quanto più ampia sarà la possibilità concessa alle imprese di concludere determinate transazioni a prezzo diverso da quello del listino pubblicato. Che pertanto, un regime il quale giunga a siffatti risultati contrasta necessariamente con l'art. 60 N o 2 posto in relazione col N o 1. Anche per questo argomento, Signori, non posso che riferirmi alle mie precedenti osservazioni. Rileverò soltanto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] italiano, per quanto riguarda la decisione N o 2-54, mira espressamente alle disposizioni del 3 o capoverso del nuovo articolo 1 bis , disposizioni che, come sapete, hanno tratto alle transazioni che «presentano delle caratteristiche singolari facenti sì che la transazione stessa non rientri nelle categorie specificate dal listino» mentre, come avete visto, il [OSCURATO:PERSONA] francese ha esplicitamente rinunciato alle sue censure su questo puntò. [OSCURATO:PERSONA] italiano ha invece insistito a lungo su tale questione nel corso dell'udienza. Mi sembra però che questa sia una delle eccezioni che maggiormente si giustifichino, in quanto la rigidità, in questi casi, sarebbe suscettibile di ostacolare particolarmente la formazione di un prezzo normale e, d'altra parte, l'accertamento delle discriminazioni in questi casi può farsi soltanto mediante uno speciale controllo che tenga conto di tutte le condizioni in cui la vendita è stata fatta. In ogni caso, Signori, non si potrebbero comprendere nel calcolo dello scarto medio del 2,5 % gli scarti, d'ampiezza talvolta notevole, che si applicano in transazioni singolari. Tale calcolo infatti deve rispecchiare i prezzi di mercato cioè, in sostanza, i prezzi applicati alle transazioni che sono comparabili tra di loro. Può darsi che queste transazioni singolari siano state forse troppo vagamente definite; sarebbe forse stato meglio prescrivere che si denuncino queste transazioni singolari: tutto ciò però è materia di un esame di merito. Rileverò anche un punto particolare sul quale si insiste nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] italiano: si tratta dell'argomento con cui si sostiene che il regime di pubblicità il quale autorizzi uno scarto medio apparentemente limitato, quale è quello del 2,5 % in più o in meno, può consentire in fatto, per singole transazioni, uno scarto molto più ampio che può raggiungere il 15 o il 20 % e teoricamente anche di più, pur rispettandosi lo scarto medio ed in ciò può servire a fare considerevoli discriminazioni. A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] risponde con delle lunghe spiegazioni accompagnate da dotte tabelle di esempi. Questo argomento, Signori, lo confesso, mi ha fatto poca impressione e ciò perchè, praticando scarti così alti, le imprese si troverebbero ben presto nell'impossibilità di mantenere la media entro i limiti consentiti ma soprattuto perchè siffatti scarti farebbero da soli sorgere assai forti presunzioni che vi siano discriminazioni. Le imprese sono infatti tenute a denunciare lo scarto minimo e lo scarto massimo applicati nel periodo trascorso e non già ad indicare soltanto lo scarto medio; simili differenze non potrebbero passare inosservate agli agenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e quanto più ampi fossero gli scarti tanto più difficile sarebbe per l'impresa fornire la prova che tale scarto fu applicato a tutte le transazioni comparabili, prova cui è tenuta in ossequio alla decisione N o 1-54. Pertanto, ove l'impresa non abbia denunciata la transazione, considerandola singolare e non comparabile, potrà valere soltanto, come l'ho detto or ora, uno speciale controllo; l'[OSCURATO:PERSONA], come pure ho ricordato, dovrebbe curarsi di ottenere una specifica dichiarazione prima di disporre un controllo onde facilitarne l'effettuazione. Infine, Signori, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 60 N o 1 in relazione all'art. 4b), il [OSCURATO:PERSONA] italiano ha sviluppato, soprattutto all'udienza, una tesi che, a mio avviso, merita la nostra attenzione. Esso infatti ha sostenuto che il giudizio sulla non comparabilità di una transazione non dovrebbe essere rimesso alle imprese; che sarebbe compito dell'[OSCURATO:PERSONA] stessa di definire in modo oggettivo i criteri della comparabilità, valendosi del potere che a tale effetto le conferisce l'art. 60 N o 1. Ora, la decisione N o 1-54 affida in verità al venditore la cura di stabilire se una determinata transazione sia o no comparabile ad un'altra. È dunque stato abbandonato il criterio, semplice ed automatico, potrei dire, che emerge dalla decisione N o 30-53 (cioè: ogni deroga al listino costituisce pratica vietata) senza sostituirlo con un altro. A ciò, Signori, risponderò anzitutto che è esatto che l'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione N o 1-54, non si è valsa dei poteri regolamentari che le conferisce l'art. 60 N o 1 ultimo capoverso per cercare di stabilire ciò che dev'essere inteso come «transazione comparabile», ma essa non era obbligata a farlo; il testo dice infatti: l'[OSCURATO:PERSONA] può stabilire quali siano i sistemi che incorrono in tale divieto, cioè «i sistemi discriminatori che comportano nel mercato comune l'applicazione da parte di un venditore di disuguali condizioni a parità di operazioni». L'[OSCURATO:PERSONA] ha definito le pratiche discriminatorie ma non ha precisamente indicato il criterio di comparabilità delle transazioni: forse perchè tale criterio non esiste. Comunque nulla le imponeva di farlo. D'altra parte, Signori, mi sembra non sia stato dato sufficiente rilievo al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] nella sua seconda decisione ha mantenuto il principio posto con la prima, e precisamente che ogni scarto è una discriminazione ; essa ha soltanto consentito sia fornita la prova in contrario. Ricordate il testo: «Costituisce pratica vietata dall'art. 60 N o 1 l'applicazione, da parte di un venditore, di prezzi o condizioni che si discostino da quelli previsti dal suo listino. qualora il venditore non possa dimostrare, ecc… ecc…». Infine, e neanche a ciò è stato dato particolare rilievo, nella decisione vi è l'art. 2 che integra l'art. 2 f) della decisione N o 31-53, aggiungendo alcune nuove prescrizioni sul contenuto dei listini, cioè ribassi di quantità, ribassi di fedeltà e ribassi di seconda scelta. Queste indicazioni, invero, sono di grande utilità per poter meglio stabilire se una transazione è comparabile ad un'altra. Anche in questo specifico campo l'[OSCURATO:PERSONA], anzichè tentare di stabilire dei criteri giuridici od economici più o meno discutibili, ha preferito tener conto il meglio possibile dell'esperienza: i ribassi così detti di seconda scelta, in particolare, rappresentano uno dei mezzi più facili e fra i più usati per concedere vantaggiose deroghe al prezzo normale, pur facendo apparire che tutti i compratori godono uguale trattamento. Ora, in pratica, è più utile poter scoprire che delle transazioni, in apparenza comparabili, non lo erano in fatto, che non il dare una definizione più o meno scientifica della comparabilità. [OSCURATO:PERSONA] POTERE In merito alla censura di sviamento di potere, il [OSCURATO:PERSONA] italiano nel suo ricorso sostiene, per quanto in forma diversa, parte degli argomenti che già aveva sviluppati il [OSCURATO:PERSONA] francese, argomenti con i quali, in realtà, esso tende a dimostrare che le decisioni violano il Trattato. Nei motivi che ho svolto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese ho già esaminato la censura di sviamento di potere sul punto che riguarda la lotta contro le intese. Nel corso dell'udienza si è insistito su altri aspetti dello sviamento di potere ed in particolare sui tre seguenti che richiedono un breve esame: 1 o si fa carico anzitutto all'[OSCURATO:PERSONA] d'aver cercato di evitare la pronuncia di sanzioni — sanzioni che avrebbero dovuto venir inflitte probabilmente a tutte le imprese della Comunità, data la violazione evidente e generale delle sue prime decisioni. Signori, non mi fermerò molto su questa specifica censura. Si potrà dire che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto colpire subito i contravventori. Si potrà anche dire che essa ha invece fatto bene di astenersene: non è questa la questione che dovete decidere. Sta di fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha applicato sanzioni e dopo pochi mesi — lo ha lealmente riconosciuto essa stessa davanti a voi — il risultato è stato un fiasco per quanto riguarda il mercato dell'acciaio. L'[OSCURATO:PERSONA] ha allora cercato un sistema più appropriato: essa si è preoccupata di ottenere una migliore applicazione del Trattato e non già di evitare d'applicare sanzioni; 2 o si sostiene ancora che lo sviamento di potere consiste anche nel fatto che le nuove decisioni mirano alla repressione della discriminazioni mentre i poteri che provengono all'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 60 le sono stati conferiti per prevenire e non già per re primere. Questo appunto riguarda soprattutto la decisione N o 3-54 che tratta delle informazioni. Signori, vi confesso sinceramente di non aver compreso questo appunto come non ho compreso quello analogo fatto dal [OSCURATO:PERSONA] francese. Che l'[OSCURATO:PERSONA] si sia valsa delle informazioni previste dall'art. 47 nei limiti in cui queste apparirono necessarie ad un efficace controllo, ci sembra cosa del tutto normale e non so come vi si possa ravvisare una violazione del Trattato od uno sviamento di potere; 3 o ci si dice infine che «il vizio della volontà» dell'[OSCURATO:PERSONA] si rivela nel modo con cui essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] e nel fatto che essa, nelle premesse alla sua decisione, non ha confutato le opinioni in contrasto che erano state espresse in seno al [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione che fu poi presa. Signori, ho bene esaminato i documenti prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] attinenti alla consultazione del [OSCURATO:PERSONA]. Da essi e dal resoconto delle lunghe discussioni svolte in seno al [OSCURATO:PERSONA] ed in seno alla sua Commissione, mi sembra che lo scopo reale, e aggiungerei determinante, cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha mirato sia stato, come l'ho detto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] francese, di giungere a rendere più elastische le regole di pubblicità in modo compatibile tanto con l'osservanza della non-discriminazione quanto con la necessità di garantire una libera formazione dei prezzi per mezzo del mercato; e questo, in definitiva, come già l'ho detto, rientra perfettamente nell'ambito d'applicazione dell'art. 60. Secondo me, in ciò non può ravvisarsi uno sviamento di potere. Si potrebbe invece rilevarvi un vizio di forma ma in tal caso, Signori, si tratterebbe di un mezzo nuovo che non è stato invocato entro il termine utile. Le disposizioni dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Corte sono perentorie a questo riguardo: il ricorso che dev'essere introdotto nel termine inderogabile di un mese — come prescrive l'art. 33 del Trattato — deve contenere una esposizione sommaria dei motivi invocati. Nè d'altronde si tratta qui, a mio avviso, di un mezzo d'ordine pubblico, quale sarebbe ad esempio l'incompetenza, rilevabile in qualunque momento ed anche d'ufficio. Per di più, Signori, reputo tale mezzo non soltanto irricevibile ma anche infondato. Questo vizio di forma, infatti, può essere considerato sotto un duplice profilo: 1 o difetto di consultazione, almeno parziale, del [OSCURATO:PERSONA]; 2 o difetto, o almeno insufficienza, dei motivi delle decisioni impugnate. In ordine al primo profilo, consultazione mancante od insufficente, è necessario confrontare la richiesta di pareri trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] e le decisioni che furono infine emesse. [OSCURATO:PERSONA] è stato investito con una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] di data 20 novembre 1953 e di cui son lieto di aver potuto prendere visione nelle ultime ore di questo dibattimento. Ecco alcuni punti di questa lettera che ci interessano: 1 o « In virtù dell'art. 60 N o 1 del Trattato: consultazione su una eventuale modifica della decisione N o 30-53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate a sensi dell'art. 60 N o 1 del Trattato, nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (pubblicata sulla G. U. N o 6, p. 109 ).» 2 o In virtù dell'art. 60 N o 2 a) del Trattato: consultazione sull'eventuale modifica della decisione N o 31-53 del 2 maggio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio (pubblicata nella G. V. N o 6, p. 111 ). 3 o In virtù dell'art. 60 N o 2 a) del Trattato: in merito agli acciai speciali, consultazione sull'eventuale modifica delle decisioni N o 31-53 e N o 32-53, di data 2 e 20 maggio 1953 relative alle condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio (pubblicata nella G. U. N o 6, pag. 111 e N o 7, pag. 130 ). Io penso, Signori, che se vi fosse soltanto questa lettera, la consultazione dovrebbe essere senza dubbio considerata insufficiente perchè dai termini in cui è redatta, essa non fornisce indicazioni abbastanza precise sull'oggetto delle modifiche che l'[OSCURATO:PERSONA] intendeva apportare. Vi sono però ancora altri documenti. Anzitutto: 1 o una nota del 28 novembre che contiene considerazioni generali sul problema ed è accompagnata da un progetto di decisione; 2 o una nota assai notevole, del 30 novembre, molto più diffusa della prima, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] illustra l'insieme del sistema che è poi stato adottato con le decisioni impugnate. Vi è menzionato espressamente, in particolare, il concetto dello larto medio per prodotto (pag. 2 in fondo). [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiesto la proroga del termine che gli era stato fissato e l'[OSCURATO:PERSONA], con lettera del 3 dicembre, ha accordato un nuovo termine sino al 14 dicembre. Essa ha persin fatto spostare la data prevista per la consultazione del Consiglio di Ministri. Il parere fu trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre, e le decisioni, come lo sapete, furono firmate il 7 gennaio. È dunque, secondo me, incontestabile, Signori, che la consultazione è stata completa. Non bisogna dimenticare il carattere speciale del [OSCURATO:PERSONA] il quale non è un Consiglio di Stato che ha il compito di esprimere il suo parere su dei testi ma che è un organo tecnico chiamato ad illuminare l'[OSCURATO:PERSONA] su determinati problemi. Quel che conta è ch'esso sia in possesso di tutti gli elementi del problema e ciò è avvenuto. In ordine all'altro profilo del vizio di forma e cioè della mancanza o dell'insufficienza di motivi, devo dire che nemmeno questo ha consistenza. Ai sensi dell'art. 15 del Trattato «le decisioni, raccomandazioni e pareri dell'[OSCURATO:PERSONA] sono motivati e fanno riferimento ( 2 ) ai pareri obbligatoriamente richiesti». Come la difesa della convenuta ve l'ha ricordato, il «riferimento». ( 3 ) delle decisioni consiste nell'obbligo d'inserire in capo alla decisione la menzione che il parere è stato preso. Ciò potrebbe esprimersi con la formula: «visto il parere del [OSCURATO:PERSONA]». L'[OSCURATO:PERSONA] preferisce dire «dopo consultazione del [OSCURATO:PERSONA]» ciò che è la stessa cosa. D'altra parte, le decisioni devono essere motivate; va da sè che i motivi si devono valutare in relazione alla decisione stessa e non già in relazione ai pareri che l'hanno preceduta. In altri termini, l'[OSCURATO:PERSONA] deve motivare la sua decisione quale essa è e non è affatto tenuta a confutare le opinioni contrarie o diverse che possono essere state espresse nei pareri previamente raccolti. Mi sembra che il modo di procedere sia stato perfettamente regolare. Posso anzi aggiungere, se cio mi è consentito, che ho raramente avuto l'occasione di vedere nella prassi del mio paese, una consultazione così completa od una collaborazione così ampia fra i rappresentanti dell'Amministrazione ed i membri di un organo consultivo. Io penso, Signori, di essermi sufficientemente spiegato sul mezzo o meglio sui mezzi di sviamento di potere ai quali il ricorrente ha cercato ad agganciare in certo qual modo, questa censura di vizio di forma che ho or ora esaminato. [OSCURATO:PERSONA] PARAGRAFO N o 2 DELLA [OSCURATO:PERSONA] Ci resta la censura relativa alla violazione del paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA]. Rimetto questo testo davanti ai vostri occhi: «I prezzi praticati dalle imprese per le vendite di acciaio sul mercato italiano, ragguagliati al loro equivalente in partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal suddetto listino per transazioni analoghe, salvo autorizzazione concessa dall'[OSCURATO:PERSONA] in accordo col [OSCURATO:PERSONA] italiano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 60, paragrafo 2b), ultimo comma». L'argomento tratto dal testo e che il ricorrente invoca, ha senza dubbio notevole valore dato che il paragrafo 30 N o 2 prevede formalmente che le parità praticate dalle imprese sul mercato italiano non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal loro listino ciò che vieterebbe l'applicazione di qualsiasi scarto in relazione a questi prezzi di listino o per lo meno qualsiasi ribasso. Io ritengo però, Signori, che se accoglierete le mie conclusioni sull'interpretazione dell'art. 60 voi dovrete senz'altro disattendere il mezzo tratto dalla violazione del paragrafo 30 della [OSCURATO:PERSONA]. Detto paragrafo, infatti — ciò non è contestabile — ha uno scopo solo e ben preciso: sopprimere durante il periodo transitorio , per le vendite fatte sul mercato italiano, il regime degli allineamenti istituito dall'art. 60 paragrafo 2 b) del Trattato. (Salvo speciale autorizzazione che può essere data soltanto dall'[OSCURATO:PERSONA] e previo accordo col [OSCURATO:PERSONA] italiano.) È evidente che si falserebbe totalmente la portata del testo se lo si volesse interpretare in un senso tale da consentire al mercato italiano di sottrarsi all'osservanza delle altre regole stabilite dal Trattato ed in particolare alle regole di concorrenza sancite ai N i 1 e 2 dell'art. 60. Non va trascurato quanto dispone il paragrafo 1, N o 5 della [OSCURATO:PERSONA]: «dalla data dell'entrata in vigore del Trattato…, le sue disposizioni (le disposizioni del Trattato) sono applicabili , con riserva delle deroghe e senza pregiudizio delle disposizioni complementari che devono, salvo eccezioni, cessare d'aver effetto al termine del periodo transitorio. Tutte le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi, per la loro stessa natura, carattere eccezionale e vanno interpretate in senso restrittivo. Secondo me, si potrebbe soltanto assumere che le disposizioni del paragrafo 30, dati i termini che vi sono usati, rappresentino un argomento in favore della tesi secondo la quale la parola «listino» va intesa in senso rigido ed i prezzi non possono essere diversi da quelli che figurano sui listini pubblicati. Si tratterebbe in sostanza, di un argomento complementare a sostegno del mezzo tratto dalla violazione delle norme di cui all'art. 60 N o 2 a) sulle quali si basano le decisioni impugnate, argomento che avrebbe potuto ovviamente essere invocato anche dal [OSCURATO:PERSONA] francese o da qualsiasi altro ricorrente non italiano. Mi scuso di far appello alla logica che in altre occasioni ho disprezzato ma qui proprio mi sembra necessario ricorrervi perchè infatti si affacciano solo due soluzioni: o nell'interpretare il paragrafo 30 si vuol intendere l'espressione «prezzi previsti dal loro listino» unicamente nel senso di prezzi scritti su un listino regolarmente pubblicato — e in tal caso questa interpretazione vale tanto per il paragrafo 30 quanto per l'art. 60 N o 2 e ne conseguirebbe il torto dell'[OSCURATO:PERSONA] e la necessità di annullare completamente le decisioni impugnate — oppure si ammetterebbe la tesi dell'elasticità, cioè quella che ho difeso, ed in tal caso per interpretare il paragrafo 30 si deve fare lo stesso sforzo che si fa nell'interpretazione dell'art. 60 N o 2 b) e lo sforzo non è più grave nel]'un caso che nell'altro. Ma il voler ammettere la tesi dell'elasticità, quella cioè che consente entro certi limiti variazioni di prezzo in relazione ai prezzi pubblicati ed ammetterla per tutti i paesi della Comunità salvo l'Italia, significherebbe in verità, concedere durante il periodo transitorio al mercato italiano, una salvaguardia supplementare che la [OSCURATO:PERSONA] non prevede: ciò significherebbe riconoscere che il mercato italiano non è in grado di sopportare la concorrenza fatta in base ai prezzi liberamente formati dal mercato e ciò nonostante l'integrale protezione geografica che il paragrafo 30 N o 2 della [OSCURATO:PERSONA] prevede e nonostante ancora la protezione doganale parzialmente mantenuta in virtù del N o 1 del paragrafo citato. Ma se così fosse, o Signori, vi è da domandarsi che senso avrebbe per l'Italia lo stesso concetto di mercato comune. Quanto a me, la mia opinione non muta: io penso che questo sforzo interpretativo può e deve essere fatto. Da ciò discende che il richiamo fatto nel paragrafo 30 «ai prezzi previsti dai suddetti listini (i listini delle imprese che intendono vendere sul mercato italiano) per delle transazioni comparabili » (ed implicitamente anche alle condizioni di vendita) deve intendersi in relazione ai prezzi realmente applicati in conformità al listino, basato sulla parità dell'impresa di cui trattasi e tenendo conto degli scarti eventualmente ammessi nell'applicazione di detto listino dei prezzi e delle condizioni di vendita. Si tratta quindi di un'interpretazione identica a quella che ho proposta per il N o 2 b) dell'art. 60 il quale pure riguarda i modi di quotazione che la [OSCURATO:PERSONA] si propone di rendere, in linea di principio, inapplicabili sul mercato italiano durante il periodo transitorio. Ed io ho finito, Signori, ma prima di chiudere voglio esprimere il mio compiacimento, quale che sia la vostra decisione, per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] italiano abbia introdotto un ricorso contro le decisioni d'applicazione dell'articolo 60 perchè proprio questo ricorso ha posto in luce un importante argomento che emerge dalla [OSCURATO:PERSONA] e che forse altrimenti sarebbe sfuggito al vostro esame. Io concludo per la reiezione del ricorso. ( 1 ) Vedasi pag. 45. ( 2 ) Nel testo: “visent”. N. d. t. ( 3 ) Nel testo: «visa». N. d. t.
Sentenza Corte di giustizia UE/1954 — Fons Iuris — Fons Iuris