CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni scritte depositate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 17/01/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti rispettivamente responsabili: a) del reato di cui al capo 2, punto 2 (ossia cagionamento doloso del fallimento della CO.GE.EDIL s.r.I., dichiarato in data 14/02/2013, per effetto del sistematico mancato versamento di imposte, contributi previdenziali e ritenute, attribuito al Mirabello, quale amministratore unico della società dal 03/02/2003 al 28/04/2009); b) del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1, in relazione alla medesima società, attribuito al Chirico, quale amministratore unico della medesima società, dal 14/10/2009 sino alla data del fallimento. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Mirabello è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza di nomina del difensore d'ufficio - peraltro individuato in un professionista non iscritto negli elenchi del Consiglio dell'ordine del distretto di Corte d'appello - e conseguente violazione del diritto di difesa, per avere la Corte territoriale trattato il procedimento in prima mattinata, nonostante la consapevolezza che tutti i difensori provenivano da fuori distretto. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che: a) dalla lettura degli atti del processo emergeva che il Mirabello, per gravi difficoltà di gestione e di liquidità, non aveva potuto far fronte al pagamento degli oneri, risolvendosi, infine, a cederla al padre, [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe, per sopraggiunti problemi, ceduta ad un terzo che si era impegnato al pagamento dei debiti. In definitiva, mancava l'elemento soggettivo del reato contestato. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo alla acquisizione dei documenti allegati all'atto di appello e dei quali il ricorrente non era in possesso nel corso del dibattimento. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice, per difetto dell'elemento soggettivo, dal momento che sarebbe emerso l'impegno dell'ultimo cessionario ad estinguere i debiti e il difetto di «consapevolezza che la tenuta contabile dell'ultimo legale rappresentante e di quello immediatamente precedente sia stata tale da ostacolare l'attività degli organi della procedura». 4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. 5. Il ricorso proposto nell'interesse del Chirico è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo si lamenta il mancato accoglimento della eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso interrogatorio dell'imputato, richiesto espressamente e nei termini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. con l'atto di nomina del difensore di fiducia. Rileva il ricorrente: a) che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non esiste alcuna disposizione che impedisca di richiedere l'interrogatorio nell'atto di nomina del difensore; b) che la nullità prodottasi, di ordine generale a cd. regime intermedio, può essere dedotta sino alla deliberazione della sentenza di primo grado ed era stata eccepita sia nel corso dell'udienza preliminare, sia nella prima udienza dibattimentale. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, sottolineando: a) che l'imputato non aveva la disponibilità delle scritture contabili poiché si trattava della documentazione che era stata sottoposta a sequestro penale prima che egli fosse nominato amministratore unico della società; b) che, pertanto, il commercialista della società, che si occupava della contabilità dell'impresa anche al momento della nomina del Chirico ad amministratore, avrebbe potuto richiedere alla Guardia di Finanza copia dei documenti necessari agli adempimenti contabili; c) che tanto spiegava per quale ragione fossero state elaborate le scritture degli anni successivi; d) che le scritture contabili relative agli anni successivi al 2009 erano state consegnate al curatore fallimentare, diversamente da quanto affermato in sentenza; e) che l'audizione del commercialista avrebbe potuto dimostrare che l'imputato non era in possesso dei documenti contabili richiesti. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice, in difetto della sussistenza del necessario elemento del dolo. 5.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e le conclusioni scritte depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto Ricorso Mirabello 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La doglianza, peraltro priva di specificità nell'indicazione dei contorni fattuali della vicenda, è del tutto priva di fondamento poiché neppure viene dedotto che il procedimento sarebbe stato chiamato ad un orario diverso da quello fissato o alterando l'ordine predeterminato. L'esame degli atti rivela che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata al 17/01/2020, ore 9,15. Il verbale del 17/01/2020 dà atto che il processo è stato chiamato alle ore 10,05 e che solo alle 11,40, dopo la chiusura del processo stesso, erano comparsi il Mirabello e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che legittimamente la Corte territoriale ha proceduto alla nomina un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale, peraltro, non aveva alcun diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324 - 0). Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte, saldamente ancorato alla lettera della legge, non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma 4 del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso. (Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Rv. 271907 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01). Ora, nel caso di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 - 01). La Corte territoriale, con riguardo al Mirabello, ha appunto sottolineato l'ampiezza dell'arco temporale di esercizio delle funzioni (dal febbraio 2003 all'aprile del 2009) nel corso del quale si è registrata la sistematica reiterazione degli inadempimenti ai debiti lato sensu erariali, che hanno comportato un'esposizione giunta sino ad euro 1.769.597,25) Proprio da tale sistematicità si è tratta la prova della consapevolezza del ricorrente dell'evento del dissesto. E il fatto che egli, attraverso la cessione, abbia sperato in un'attività salvifica di terzi, mercé il pagamento dei debiti - ciò che egli afferma senza indicare la base oggettiva che rendesse verosimile siffatto auspicio di fronte alla massa di obbligazioni rimaste inadempiute -, in ogni caso, non elide la rilevanza causale della condotta e il collegamento psicologico della prima con l'evento poi verificatosi. 3. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01). Ora il ricorrente nel terzo motivo assertivamente deduce la decisività della documentazione ma non ne illustra la rilevanza in concreto, mentre nel quarto motivo sembra prospettare un non meglio specificata correlazione fra la prima e la dimostrazione che la condotta non era intenzionalmente diretta a provocare il dissesto. Chiarito che quest'ultima affermazione muove da una ricostruzione del dolo della fattispecie incriminatrice in esame eccentrica rispetto a quella elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte e della quale si è sopra dato conto, si osserva che proprio l'ampiezza e sistematicità degli inadempimenti dà conto della non configurabilità della bancarotta semplice per la grave imprudenza delle operazioni poste in essere. Queste ultime, infatti, sono solo quelle che, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, appaiono in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 - 01), laddove nel caso di specie l'esito degli inadempimenti sistematici era del tutto razionalmente certo. 4. Il quinto motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le critiche che investono il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. sono logicamente dipendenti dai motivi che investono la ritenuta sussistenza della mala gestio del Mirabello e restano travolte dall'inammissibilità di queste ultime. Ricorso Chirico 5. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata a ritenere che la nullità derivante dall'omesso interrogatorio dell'imputato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen sia di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 541 del 17/11/2015 - dep. 08/01/2016, Rv. 265754 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21779 del 18/02/2014, Rv. 259708 - 01). Ora, esattamente i giudici di merito hanno ritenuto che la nullità dovesse essere eccepita nel corso dell'udienza preliminare, dal momento che essa si traduce nella nullità derivata della richiesta di rinvio a giudizio,poiché l'interrogatorio sollecitato a seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini è funzionale all'esigenza di assicurare la possibilità difensiva di ottenere una rivalutazione della scelta di agire del pubblico ministero - l'avviso di conclusione delle indagini presuppone, infatti, che il pubblico ministero a chiusura della fase investigativa non intenda formulare richiesta di archiviazione. Ne discende che, ove l'interessato intenda fruire dell'epilogo regressivo che scaturisce da quel vizio (e, dunque, reintrodurre la sequenza procedimentale corretta per ottenere un provvedimento di archiviazione), deve eccepire la nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in sede di udienza preliminare. Negli atti esistenti nel fascicolo trasmesso presso questa Corte sono presenti i verbali delle udienze del 26/09/2017 e del 09/01/2018.Il ricorrente, pur a fronte del rilievo di entrambe le decisioni di merito, secondo il quale egli non avrebbe eccepito alcunché nel corso dell'udienza preliminare, insiste nel sostenere genericamente il contrario, senza indicare in quale udienza ciò sarebbe accaduto. Ciò rende la deduzione del vizio del tutto generica e impedisce l'attivazione di qualunque controllo sul fatto processuale (per l'onere di precisa indicazione gravante su chi sollevi l'eccezione, si veda Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01) 6. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che, secondo quanto risulta dal tenore della sentenza impugnata, il Chirico ha sostenuto di non avere mai avuto la disponibilità dei documenti societari relativi agli anni 2002 - 2008, per non averli ricevuti dai precedenti soci, si osserva che il ricorso non si confronta in alcun modo con l'inverosimiglianza dell'affermazione, sottolineata dalla sentenza impugnata, posto che non s'intende su quali basi obiettive il ricorrente avrebbe deciso di acquistare la totalità della partecipazioni societarie senza disporre di elemento documentale alcuno. Gli ulteriori argomenti sviluppati dalla Corte d'appello - quanto alla possibilità di ottenere copia dei documenti in sequestro e della incomprensibilità della redazione dei documenti per gli anni successivi - sono affrontati dal ricorrente, osservando in termini congetturali che il commercialista potrebbe avere richiesto i documenti alla Guardia di Finanza e, sulla base di questi ultimi, predisporre le scritture successive. Ma siffatta asserzione dimostra allora il contrario di quanto il ricorrente ha dedotto, ossia che non disponeva delle scritture precedenti. D'altra parte, neppure è spiegato - ciò che dimostra anche l'inutilità di sentire il commercialista - perché quest'ultimo avrebbe dovuto trattenere la documentazione di anni remoti. In altri termini, a fronte degli stringenti rilievi logici dei giudici di merito, il ricorso propone soluzioni ipotetiche e contraddittorie, peraltro, non tenendo presente che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 - 01). Assertiva e generica è poi la deduzione di avere consegnato regolarmente al curatore tutte le scritture contabili successive al 2009, nonostante la contraria conclusione della sentenza impugnata.7. Il terzo motivo è inammissibile poiché non è dato cogliere alcuna illogicità della motivazione che ha individuato il dolo specifico della sottrazione delle scritture contabili nell'obiettivo, a fronte dell'ingente esposizione debitoria verso l'erario, di impedire la ricostruzione del patrimonio e l'ammontare dei debiti. 8. Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate supra sub 4 del presente Considerato in diritto. 9. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso del Mirabello consegue, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Ai sensi del medesimo art. 616 cod. proc. pen., il Chirico, il cui ricorso è stato rigettato, va condannato al pagamento delle sole spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento d