Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42700/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Terracina in data 21 novembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile, per effetto dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non consente di proporre ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, primo e secondo comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, operazione vietata in sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali; al riguardo, si evidenzia che, essendo il reato stato commesso in data 22 agosto 2017, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo in data 22 febbraio 2025; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Terracina in data 21 novembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile, per effetto dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non consente di proporre ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, primo e secondo comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, operazione vietata in sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali; al riguardo, si evidenzia che, essendo il reato stato commesso in data 22 agosto 2017, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo in data 22 febbraio 2025; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 42700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris