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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04377/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975 perché deteneva, occultandola nel cavo orale, una lama di un taglierino della lunghezza di 4 cm; con i motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenze motivazionali in punto di affermazione di responsabilità, con specifico riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., richiesta nell'atto di appello, al fine di svolgere ulteriori accertamenti tecnici - un esperimento giudiziale per verificare se il ricorrente potesse occultare nel cavo orale la lama in questione, tenuto conto delle dimensioni, della forma, della consistenza e dei rischi derivabili, nonché accertamenti forensi per verificare la presenza di tracce biologiche riconducibili a saliva - per dimostrare la fondatezza della tesi difensiva; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; va ribadito, infatti che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); giova, altresì, ricordare che «nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318), laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere ad una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Rv. 258320); «nell'ambito del giudizio abbreviato, le parti che hanno prestato il consenso all'adozione del rito speciale "senza integrazione probatoria" possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (Sez. 1, n. 13756 del 24/1/2008, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Rv. 255358; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv. 278061); considerato che: si rivela inammissibile la censura, proposta con i motivi di appello e vagliata nella sentenza impugnata, che ha chiarito, in aderenza ai principi richiamati, come non ci fossero ragioni concrete per dubitare della veridicità delle risultanze probatorie in atti, ossia, in particolare, dell'annotazione della polizia giudiziaria, e che, pertanto, le prove di cui si richiedeva la rinnovazione non avessero il carattere della decisività, tali da incidere sulla valutazione complessiva, non ravvisandosi, sotto tale profilo, la carenza motivazionale eccepita; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975 perché deteneva, occultandola nel cavo orale, una lama di un taglierino della lunghezza di 4 cm; con i motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenze motivazionali in punto di affermazione di responsabilità, con specifico riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., richiesta nell'atto di appello, al fine di svolgere ulteriori accertamenti tecnici - un esperimento giudiziale per verificare se il ricorrente potesse occultare nel cavo orale la lama in questione, tenuto conto delle dimensioni, della forma, della consistenza e dei rischi derivabili, nonché accertamenti forensi per verificare la presenza di tracce biologiche riconducibili a saliva - per dimostrare la fondatezza della tesi difensiva; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; va ribadito, infatti che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); giova, altresì, ricordare che «nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318), laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere ad una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Rv. 258320); «nell'ambito del giudizio abbreviato, le parti che hanno prestato il consenso all'adozione del rito speciale "senza integrazione probatoria" possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (Sez. 1, n. 13756 del 24/1/2008, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Rv. 255358; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv. 278061); considerato che: si rivela inammissibile la censura, proposta con i motivi di appello e vagliata nella sentenza impugnata, che ha chiarito, in aderenza ai principi richiamati, come non ci fossero ragioni concrete per dubitare della veridicità delle risultanze probatorie in atti, ossia, in particolare, dell'annotazione della polizia giudiziaria, e che, pertanto, le prove di cui si richiedeva la rinnovazione non avessero il carattere della decisività, tali da incidere sulla valutazione complessiva, non ravvisandosi, sotto tale profilo, la carenza motivazionale eccepita; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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