CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 00442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16567-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 7365/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/03/2025 R.G.N. 32362/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto revocazione R.G.N.16567/2025 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n.7365/25 questa Corte accoglieva il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 462/19 che aveva respinto il gravame della medesima Cassa, ritenendo la medesima Corte che i coefficienti di neutralizzazione riguardassero il calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico e non invece i requisiti di accesso al pensionamento. Al contrario questa Corte riteneva che [OSCURATO:PERSONA] avesse maturato il diritto alla pensione di anzianità anticipata con i requisiti contributivi e di età in vigore a decorrere dal 2012, quando già era entrata in vigore la nuova disciplina introdotta con le delibere n. 19/97 e n. 5 del 2000 le quali avevano aumentato sia il requisito contributivo sia quello anagrafico, ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Al contempo, per la pensione di anzianità anticipata, modulata sui precedenti requisiti, le predette delibere avevano stabilito degli abbattimenti (coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento: pertanto, le due delibere avevano inciso ancor prima che sulla quantificazione del trattamento pensionistico, sulla individuazione dei requisiti necessari per il pensionamento, non avendo violato, in tal modo, il principio del pro rata, che riguarda la necessità di rispettare, nella futura determinazione di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse. Conseguenzialmente, il diritto al pensionamento di anzianità anticipata doveva essere ancorato a lla data di presentazione della domanda (1.1.12)e dunque tenendo conto dei coefficienti di riduzione all’epoca già introdotti. Avverso l’ordinanza ricorre per revocazione [OSCURATO:PERSONA] , proponendo un motivo. [OSCURATO:PERSONA] geometri resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo proposto il ricorrente de nuncia la violazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., deducendo l’ errore di fatto consistito nella lettura delle delibere n. 18 del 1997 e n. 4 del 2000. In particolare,si evidenzia che nell’ordinanza di cui è chiesta la revocazione si afferma che le delibere della Cassa avrebbero aumentato sia il requisito contributivo sia quello anagrafico ai fini del diritto alla pensione di anzianità incidendo (come statuito fin da precedente orientamento, cfr. Cass. n. 25360/23) ancor prima che sulla quantificazione del trattamento pensionistico, sulla individuazione dei requisiti necessari per il pensionamento, con conseguenziale rispetto del principio del pro rata; mentre nella delibera n. 5/00 della Cassa si affermerebbe invece che non si è inteso intervenire sui requisiti di accesso al pensionamento ma sulla misura della prestazione, con abbattimenti successivi al calcolo della stessa. Sussistono plurime ragionidi inammissibilità del ricorso: in primo luogo il profilo che viene sottopostoall’attenzione della Corte afferisce a una evidente questione giuridica e non rileva in questa sede come sia stata risolta, mentre non emerge alcun fatto materiale che sia stato erroneamente percepito, nella sua manifesta esistenza e/o inesistenza. Va inoltre evidenziato che tale questione ha, senz’altro, costituito un punto controverso oggetto di dibattito processuale. D’altra parte, sulla soluzione giuridico-interpretativa che è stata adottata, diversa da quella auspicata dal ricorrente, la Corte di Cassazione si era già definitivamente pronunciata (cfr. Cass. n. 25360/23). Infine, non sono chiare neppure le effettive ripercussioni che l’accoglimento della tesi giuridica prospettata dal ricorrente (e non questione di fatto) avrebbe sull’esito della causa, così che l’asserito errore revocatorio non appare neppure decisivo. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in € 1.800,00 per compensiprofessionali, €200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge. Sussistono i presuppost i processual i di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, che sarà tenuto a versare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unifi