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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14038/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di rito abbreviato il 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma, rideterminava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa la pena inflittagli in primo grado in relazione al reato di cui art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; tale reato gli era stato contestato per aver detenuto a fini di spaccio 14 grammi di marijuana e 4,16 grammi di hashish; in Roma il 24 febbraio 2021.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del modesto dato ponderale (2,43 grammi), del tipo di sostanza detenuta (droga leggera), del grado non elevato di purezza (25-31%) e delle modalità di rinvenimento della stessa (solo 4 involucri, senza peraltro strumenti da taglio e con poco denaro).

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati il corretto comportamento processuale di Vacca che ha avuto un atteggiamento collaborativo, la sua giovane età, il quantitativo non elevato di droghe leggere detenute e l'uso personale di hashish e marijuana, oltre che il degradato ambiente sociale di provenienza dell'imputato.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

3.1. Il diniego da parte della Corte territoriale dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in favore del ricorrente non presta il fianco alle censure difensive, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente valorizzato il contenuto della messaggistica analizzata dagli agenti del [OSCURATO:PERSONA] (al momento del controllo in strada era aperta l'applicazione "Wickrme"), da cui è emerso che, sia nel giorno dell'arresto, sia nei giorni immediatamente precedenti, Vacca esercitava una qualificata attività di spaccio, non limitandosi a cessioni al minuto, ma mostrandosi in grado di fornire considerevoli quantitativi di droga, ciò a riprova di un collegamento costante con il narcotraffico di alto livello, fermo restando che della non eccessiva rilevanza dello stupefacente sequestrato, da cui in ogni caso erano estraibili 105 dosi si è comunque tenuto conto (al pari dell'atteggiamento parzialmente collaborativo dell'imputato) ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Ora, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare coerente con gli elementi probatori disponibili e con il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651).

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sollevata in termini non adeguatamente specifici a fronte di un apparato argomentativo non illogico. 3.2.

Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità.

La Corte di appello ha come detto riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, correttamente ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen. rispetto al tipo di recidiva contestata e applicata dai giudici di merito, previsione normativa questa che, al di là di ogni valutazione di merito, rende non ammissibili le censure formulate.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Vacca deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di rito abbreviato il 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma, rideterminava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa la pena inflittagli in primo grado in relazione al reato di cui art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; tale reato gli era stato contestato per aver detenuto a fini di spaccio 14 grammi di marijuana e 4,16 grammi di hashish; in Roma il 24 febbraio 2021. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del modesto dato ponderale (2,43 grammi), del tipo di sostanza detenuta (droga leggera), del grado non elevato di purezza (25-31%) e delle modalità di rinvenimento della stessa (solo 4 involucri, senza peraltro strumenti da taglio e con poco denaro). Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati il corretto comportamento processuale di Vacca che ha avuto un atteggiamento collaborativo, la sua giovane età, il quantitativo non elevato di droghe leggere detenute e l'uso personale di hashish e marijuana, oltre che il degradato ambiente sociale di provenienza dell'imputato. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. Il diniego da parte della Corte territoriale dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in favore del ricorrente non presta il fianco alle censure difensive, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente valorizzato il contenuto della messaggistica analizzata dagli agenti del [OSCURATO:PERSONA] (al momento del controllo in strada era aperta l'applicazione "Wickrme"), da cui è emerso che, sia nel giorno dell'arresto, sia nei giorni immediatamente precedenti, Vacca esercitava una qualificata attività di spaccio, non limitandosi a cessioni al minuto, ma mostrandosi in grado di fornire considerevoli quantitativi di droga, ciò a riprova di un collegamento costante con il narcotraffico di alto livello, fermo restando che della non eccessiva rilevanza dello stupefacente sequestrato, da cui in ogni caso erano estraibili 105 dosi si è comunque tenuto conto (al pari dell'atteggiamento parzialmente collaborativo dell'imputato) ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Ora, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare coerente con gli elementi probatori disponibili e con il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651). Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sollevata in termini non adeguatamente specifici a fronte di un apparato argomentativo non illogico. 3.2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità. La Corte di appello ha come detto riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, correttamente ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen. rispetto al tipo di recidiva contestata e applicata dai giudici di merito, previsione normativa questa che, al di là di ogni valutazione di merito, rende non ammissibili le censure formulate. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Vacca deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle am
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