CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2,000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 544- ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale (art.195 c.p.p.), mancata assunzione di prova decisiva o vizio di motivazione, in relazione alla mancata escussione dei testi de relato richiamati da un testimone escusso durante il dibattimento poiché il tribunale ometteva di escutere i sommari informatori richiamati dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ovvero i proprietari della baracca confinante con quella del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero constatato la presenza del cane all'incirca da dieci o quindici giorni. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) o comunque vizio di motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] con particolare riferimento al contrasto con altre dichiarazioni rese dalle figlie conviventi dell'imputato, dall'imputato medesimo e da [OSCURATO:PERSONA], conoscente dell'imputato, con specifico riferimento alla data della comparsa del cane presso la baracca (da questi indicata nel 14 agosto 2022). Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, erronea applicazione della legge penale (art. 133 c.p.) nella parte in cui il giudice applicava una sanzione distante rispetto al minimo edittale CO=33 . In particolare, l'imputato si duole che il tribunale abbia individuato quale pena base la pena di euro 3D00 di ammenda in lugo di euro 1000. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, la sua stessa formulazione è confusa e generica, deducendosi con esso la violazione di una norma processuale e, al contempo, in via alternativa, la mancata assunzione di prova decisiva o vizio di motivazione. Ove anche se ne superi la genericità, il motivo è inammissibile. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, sent. n. 17678 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019), P., Rv. 275447). Quanto al dedotto vizio motivazionale relativo alla mancata assunzione dei testimoni de relato, si osserva che la sentenza impugnata risulta immune dal segnalato vizio, atteso che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] vengono piuttosto utilizzate ai fini della prova dei fatti dalla stessa direttamente percepiti, inclusa, sul punto, la circostanza della chiamata ricevuta. Sotto altro profilo, in carenza della specifica richiesta di parte - che non risulta sia stata formalizzata - prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., quale condizione cui è subordinata l'escussione dei testi de relato, neppure doveva il giudice motivare quanto alla mancata acquisizione del loro contributo dichiarativo. 1.2 Con riferimento al secondo motivo, parimenti se ne ritiene l'inammissibilità. La dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. viene genericamente indicata, senza ulteriore specificazione del profilo dedotto, limitandosi la parte a prospettare una possibile opposta valutazione del corredo probatorio. Deve sul punto ribadirsi che in sede di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Cass. Sez. U, Sent. n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020), [OSCURATO:PERSONA]. 280027-04) e che, sotto altro profilo, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021), F., Rv 280601). 1.3 Quanto al terzo motivo, parimenti se ne ritiene la genericità, limitandosi la parte a formulare doglianza circa la determinazione della pena base, laddove invece la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte Costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I