CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto enunciato nel precedente Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283338 - 01 secondo cui "in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co ì deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere Este sore Il Presidente