CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenzeha confermato la sentenza in data 17 novembre 2020 del Tribunale di Siena conla quale era stata affermata la penale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di concorso in rapina aggravata (artt. 110 628, comma 2, cod. pen.) e dilesioni personali volontarie (artt. 582, 585 cod. pen.) commessi in data 9 giugno2018.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 628 cod. pen. per carenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato, non essendo altresì state correttamente valutate ledichiarazioni testimoniali.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con conseguenteviolazione di legge, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, anche attraverso il corretto richiamo perrelationem alla sentenza del Tribunale, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che i Giudici del merito con motivazione congrua e logica nonché priva divizi rilevabili in questa sede di legittimità hanno ben spiegato le ragioni per lequali hanno ritenuto di affermare la penale responsabilità dell’imputato inrelazione ai reati in contestazione;che, altresì, il motivo di ricorso è inammissibilmente volto a prefigurareuna rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea alsindacato di legittimità, in assenza pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI