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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44199/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello in sede del 5/7/2017, irrevocabile il 14/12/2018, beneficio che era stato condizionato al versamento della provvisionale di C 20.000 e che, a seguito dell'istruttoria condotta in sede esecutiva, è risultata corrisposta soltanto in minima parte.

Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'inadempimento della condizione, protrattosi per oltre un biennio, non può essere definito "incolpevole" per incapienza patrimoniale - essendo mancato ogni accantonamento di somme onde ottemperare all'obbligo di pagamento - bensì frutto di deliberata volontà.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 165 e 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e all'art. 674 cod. proc. pen.

Il ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione - peraltro senza motivare adeguatamente la decisione, avendo trascurato le specifiche allegazioni difensive e travisato gli elementi addotti - si è basato su un dato cronologico errato, avendo indicato come termine iniziale per l'adempimento dell'obbligo il mese di febbraio 2016, corrispondente alla data della sentenza di primo grado, mentre è pacifico che detta obbligazione andava ottemperata a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 14/12/2018.

A quel tempo, però, il Debenedetti versava in condizioni di totale indigenza che gli hanno reso assolutamente impossibile il versamento.

Si è dunque concretizzato un incolpevole inadempimento, che per costante giurisprudenza non comporta l'automatica revoca del beneficio, potendo l'obbli- gato appellarsi a tale situazione ed in tal caso dovendo il giudice dell'esecuzione confrontarsi con le allegazioni del condannato.

3. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, •,# trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile" (Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, PM in proc.

Gentiluomo e altro, Rv. 271418; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Pm in proc.

Incalcaterra, Rv. 278075; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Pm in proc.

Cirota, Rv. 278693).

Trattasi di una interpretazione rispettosa del dato normativo e della ratio che presiede la sottoposizione del beneficio ex art. 163 cod. pen. ad una condi- zione, che sarebbe frustrata qualora se ne ammettesse la rinviabilità in termini troppo distanti dal riconoscimento del beneficio stesso, in quanto perderebbe la sua funzione di pungolo sia all'eliminazione dei danni cagionati dal reato sia all'induzione del condannato a non recidivare.

Del resto, costituisce un postulato logico che la sentenza - una volta acquisita la stabilità del passaggio in giudicato - debba avere esecuzione in tutte le sue statuizioni, qualora il giudice non abbia disposto una diversa decorrenza del termine di adempimento della condizione.

3.2. Nel teorizzare un obbligo di accantonamento delle somme necessarie anticipato rispetto a quello così indicato, il giudice dell'esecuzione ha affermato un principio distonico, che deve essere rettificato, focalizzando l'indagine piuttosto sulla verifica delle condizioni patrimoniali del condannato nel momento in cui robbligazione risarcitoria sia divenuta esigibile, onde valutare la dedotta assoluta impossibilità di adempimento.

Infatti, compete al giudice dell'esecuzione - richiesto di revocare il beneficio della sospensione condizionale per tale ragione - espletare l'istruttoria diretta a verificare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, all'uopo valutando l'attendibilità e la rilevanza dell'impedi- mento dedotto (Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Cusumano, Rv. 210088; Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290).

3.3. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione per l'esame delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato al tempo in cui la condizione è diventata esigibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello in sede del 5/7/2017, irrevocabile il 14/12/2018, beneficio che era stato condizionato al versamento della provvisionale di C 20.000 e che, a seguito dell'istruttoria condotta in sede esecutiva, è risultata corrisposta soltanto in minima parte. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'inadempimento della condizione, protrattosi per oltre un biennio, non può essere definito "incolpevole" per incapienza patrimoniale - essendo mancato ogni accantonamento di somme onde ottemperare all'obbligo di pagamento - bensì frutto di deliberata volontà. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 165 e 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e all'art. 674 cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione - peraltro senza motivare adeguatamente la decisione, avendo trascurato le specifiche allegazioni difensive e travisato gli elementi addotti - si è basato su un dato cronologico errato, avendo indicato come termine iniziale per l'adempimento dell'obbligo il mese di febbraio 2016, corrispondente alla data della sentenza di primo grado, mentre è pacifico che detta obbligazione andava ottemperata a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 14/12/2018. A quel tempo, però, il Debenedetti versava in condizioni di totale indigenza che gli hanno reso assolutamente impossibile il versamento. Si è dunque concretizzato un incolpevole inadempimento, che per costante giurisprudenza non comporta l'automatica revoca del beneficio, potendo l'obbli- gato appellarsi a tale situazione ed in tal caso dovendo il giudice dell'esecuzione confrontarsi con le allegazioni del condannato. 3. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, •,# trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile" (Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, PM in proc. Gentiluomo e altro, Rv. 271418; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Pm in proc. Incalcaterra, Rv. 278075; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Pm in proc. Cirota, Rv. 278693). Trattasi di una interpretazione rispettosa del dato normativo e della ratio che presiede la sottoposizione del beneficio ex art. 163 cod. pen. ad una condi- zione, che sarebbe frustrata qualora se ne ammettesse la rinviabilità in termini troppo distanti dal riconoscimento del beneficio stesso, in quanto perderebbe la sua funzione di pungolo sia all'eliminazione dei danni cagionati dal reato sia all'induzione del condannato a non recidivare. Del resto, costituisce un postulato logico che la sentenza - una volta acquisita la stabilità del passaggio in giudicato - debba avere esecuzione in tutte le sue statuizioni, qualora il giudice non abbia disposto una diversa decorrenza del termine di adempimento della condizione. 3.2. Nel teorizzare un obbligo di accantonamento delle somme necessarie anticipato rispetto a quello così indicato, il giudice dell'esecuzione ha affermato un principio distonico, che deve essere rettificato, focalizzando l'indagine piuttosto sulla verifica delle condizioni patrimoniali del condannato nel momento in cui robbligazione risarcitoria sia divenuta esigibile, onde valutare la dedotta assoluta impossibilità di adempimento. Infatti, compete al giudice dell'esecuzione - richiesto di revocare il beneficio della sospensione condizionale per tale ragione - espletare l'istruttoria diretta a verificare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, all'uopo valutando l'attendibilità e la rilevanza dell'impedi- mento dedotto (Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Cusumano, Rv. 210088; Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290). 3.3. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione per l'esame delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato al tempo in cui la condizione è diventata esigibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova
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